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Prot. n. 332648/2023
Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione
dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 9,
comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
Dispone
1. Contenuto informativo dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo
perduto
1.1 È approvato l’allegato modello "Istanza per il riconoscimento del contributo a
fondo perduto sugli interventi edilizi 2023 detraibili al 90%” (di seguito
“istanza”) con le relative istruzioni, comprensivo del frontespizio, contenente
anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali.
1.2 L’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto
dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, contiene le
seguenti informazioni:
? il codice fiscale del soggetto, persona fisica, che richiede il contributo;
? nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede del soggetto che ha
sostenuto la spesa agevolabile e conservi la detenzione materiale e diretta
dell’immobile per il quale richiede il contributo, il codice fiscale del de
cuius;
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? il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il
contributo nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto;
? le dichiarazioni - rese dal richiedente ai sensi dell’articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – sul possesso dei
requisiti per l’ottenimento del contributo a fondo perduto. In particolare, in
caso di spese agevolabili sostenute direttamente dal richiedente, le
dichiarazioni di:
? avere un reddito di riferimento per l’anno di imposta 2022 non
superiore a euro 15.000, determinato secondo quanto disposto
dall’articolo 119, comma 8-bis 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34;
? aver sostenuto, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 ottobre 2023,
spese detraibili con percentuale del 90% a fronte degli interventi edilizi
previsti dal citato articolo 119, comma 8-bis, periodi 1 e 3, del decreto-
legge n. 34 del 2020, ed effettuati sull’unità immobiliare per la quale si
richiede il contributo e/o sulle parti comuni condominiali gravanti sulla
medesima unità immobiliare;
? essere titolare alla data di inizio dei lavori, almeno in quota, di diritto
di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare per la
quale si richiede il contributo e aver adibito, alla data di avvio dei lavori
o, al più tardi, al termine di essi, la medesima unità immobiliare ad
abitazione principale, così come definita all’articolo 10, comma 3-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
In caso di sostenimento delle spese da parte del de cuius, l’istanza contiene le
dichiarazioni:
? che il de cuius, alla data del sostenimento della spesa agevolabile, era in
possesso dei requisiti sopra riportati;
? che l’erede richiedente conserva la detenzione materiale e diretta
dell’immobile oggetto dell'intervento;
? l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
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? il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione
telematica dell’istanza;
? la data di sottoscrizione e la firma dell’istanza.
1.3 L’istanza, inoltre, contiene un quadro A per l’indicazione dei dati catastali
identificativi dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per la quale
si richiede il contributo.
1.4 L’istanza, altresì, contiene un quadro B, composto da due sezioni: la Sezione I
per l’indicazione dei codici fiscali dei componenti del nucleo familiare del
richiedente e/o del de cuius nell’anno 2022 previsti dall’articolo 119, comma 8-
bis 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 e dei rispettivi redditi complessivi
conseguiti nell’anno di imposta 2022; la Sezione II per l’indicazione delle spese
sostenute, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023, dal
richiedente e/o dal de cuius e dagli eventuali ulteriori soggetti possessori
dell’unità immobiliare indicata nel quadro A e relative agli interventi edilizi per
i quali spetta la detrazione limitatamente al 90 per cento del loro ammontare, al
lordo dell’eventuale sconto in fattura applicato dal prestatore a fronte della
cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione, con specifica della
data del primo bonifico effettuato.
1.5 Nell’istanza, infine, è presente un quadro C che riepiloga i dati indicati dal
richiedente, necessari alla determinazione del contributo.
2. Modalità e termini di trasmissione dell’istanza
2.1 L’istanza è predisposta e trasmessa in modalità elettronica esclusivamente
mediante procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet
dell’Agenzia delle entrate.
2.2 L’istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un
intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega alla
consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, di cui al provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013.
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2.3 La trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal giorno 2 ottobre
2023 e non oltre il giorno 31 ottobre 2023.
2.4 Nel periodo di cui al punto precedente è possibile, in caso di errore, presentare una
nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima
istanza trasmessa nel periodo di cui al punto 2.3 sostituisce integralmente tutte
quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia
all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al
contributo. La rinuncia può essere trasmessa entro il termine di cui al punto 2.3.
Anche la rinuncia può essere presentata da un intermediario di cui all’articolo 3,
comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni, con delega alla
consultazione del Cassetto fiscale del richiedente.
2.5 A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne
attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a
seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
2.6 La ricevuta di cui al punto precedente è messa a disposizione del soggetto che ha
trasmesso l’istanza nella sezione della propria area riservata del sito dell’Agenzia
delle entrate.
2.7 L’Agenzia delle entrate effettua ulteriori controlli sulle informazioni contenute
nelle istanze per le quali è stata messa a disposizione la ricevuta di presa in carico,
riscontrandole con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Tali controlli
possono comportare lo scarto dell’istanza.
3. Calcolo ed erogazione del contributo
3.1 Il contributo è determinato in relazione alle spese sostenute dal richiedente e/o dal
de cuius entro il limite massimo di spesa agevolabile di 96.000 euro. Tale limite
è ridotto in misura proporzionale qualora anche altri titolari di quote di diritto di
proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto degli
interventi, abbiano sostenuto quote della spesa agevolabile. In tal caso, al limite
di 96.000 euro deve essere applicata la percentuale derivante dal rapporto tra
l’importo della spesa agevolabile sostenuta dal richiedente e/o dal de cuius e
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l’importo complessivo della spesa agevolabile sostenuta da tutti i soggetti titolari
di quote di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento.
3.2 Il contributo richiesto è pari al minore tra l’importo della spesa agevolabile rimasta
a carico del richiedente e/o dal de cuius e il 10% del limite massimo di spesa
agevolabile che si applica al richiedente e/o al de cuius, determinato come
previsto al punto 3.1.
3.3 Al termine del periodo di presentazione di cui al punto 2.3, l’Agenzia delle entrate
procede a ripartire le risorse finanziarie stabilite dall’articolo 9, comma 3, del
decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, sulla base degli importi dei contributi
richiesti indicati nelle istanze validamente presentate. In particolare, se il rapporto
percentuale tra le predette risorse finanziarie e l’ammontare complessivo dei
contributi richiesti è superiore al 100%, sarà erogato il 100% dell’importo
richiesto nell’istanza; se il predetto rapporto percentuale è compreso tra il 10 e il
100 per cento, il contributo da erogare sarà determinato applicando all’importo
richiesto la percentuale risultante; se, infine, il rapporto percentuale tra
l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei contributi
richiesti è inferiore al 10 per cento, il contributo sarà determinato applicando
all’importo richiesto la percentuale del 10 per cento. In tale ultimo caso il
contributo sarà erogato, fino ad esaurimento delle risorse stanziate, sulla base
dell’ordine cronologico delle date, indicate nelle istanze, nelle quali è stato
effettuato il primo bonifico per il pagamento delle spese oggetto del contributo a
partire dal 1° gennaio 2023. In presenza di istanze contenenti la medesima data di
effettuazione del primo bonifico e di insufficienza delle risorse finanziarie
necessarie per l’erogazione di tutti i contributi richiesti con le stesse, si procederà
al pagamento sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle suddette
istanze, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie. Il mancato pagamento delle
istanze per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili comporterà lo scarto
delle stesse.
3.4 La percentuale di cui al punto precedente sarà comunicata con successivo
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre
2023.
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3.5 L’erogazione del contributo di cui al punto 3.3 è effettuata mediante accredito sul
conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al soggetto
richiedente, identificato dal relativo codice fiscale.
3.6 L’Agenzia delle entrate comunica al soggetto richiedente ovvero al suo
intermediario delegato di cui al punto 2.2, nell’area riservata del sito internet,
l’importo riconosciuto e l’avvenuto mandato di pagamento del contributo o lo
scarto dell’Istanza e i motivi che lo hanno determinato.
3.7 Successivamente alla comunicazione dell’avvenuto mandato di pagamento o dello
scarto dell’Istanza di cui al punto 3.6, viene messa a disposizione anche una
seconda ricevuta, contenente l’esito della richiesta, al soggetto che ha trasmesso
l'Istanza nella sezione della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle
entrate.
3.8 Anche al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento dei contributi,
l’Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale accreditare i bonifici sia
intestato o cointestato al soggetto richiedente, identificato con il relativo codice
fiscale. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa
S.p.A..
4. Attività di controllo
4.1 Successivamente all’erogazione dei contributi, l’Agenzia delle entrate procede al
controllo dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Qualora dai predetti controlli emerga che i contributi sono in tutto o in parte non
spettanti, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero della parte del
contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle
previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471 e richiedendo gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni
di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Resta ferma, ricorrendone i presupposti, l’applicabilità delle disposizioni di cui
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all’articolo 316-ter del Codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno
dello Stato).
5. Restituzione del contributo
5.1 Le somme dovute a titolo di restituzione del presente contributo, se riconosciuto
in tutto o in parte non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all’entrata
del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista. Il soggetto che ha
percepito il contributo in tutto o in parte non spettante può regolarizzare l’indebita
percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le
modalità di cui al periodo precedente, e versando le relative sanzioni mediante
applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 17
dicembre 1997, n. 472. I versamenti di cui ai periodi precedenti sono effettuati
mediante modello F24, utilizzando i codici tributo che verranno istituiti con
apposita risoluzione dell’Agenzia delle entrate.
6. Trattamento dei dati
6.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6
paragrafo 3 lett. b) del Regolamento 2016/679 e 2 ter del Codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
s.m.i. – è individuata nell’articolo 9, comma 3, del decreto legge 18 novembre
2022, n.176 che ha previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti
che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all’articolo 119, commi 8-bis e 8-
bis.1, del decreto legge n.34 del 2020, convertito con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n.77 e che effettuano interventi edilizi di cui al citato comma 8-
bis primo e terzo periodo. Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
del 31 luglio 2023, pubblicato in data 25 agosto 2023, in conformità a quanto
previsto dal sopra citato comma 3 del decreto-legge n.176 del 2022, sono stati
individuati i soggetti beneficiari del contributo, le spese ammesse al contributo,
nonché le modalità di erogazione dello stesso. Il comma 3 dell’articolo 4 del
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predetto decreto ministeriale, per il riconoscimento del contributo in esame, affida
all’Agenzia delle entrate il compito di definire, con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza, il suo contenuto
informativo e ogni altro elemento necessario all’erogazione del contributo.
6.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in
relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. PagoPA
S.p.A. assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi
dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento alle attività di
trattamento svolte per la verifica - per conto dell’Agenzia delle entrate - che il
conto corrente sul quale erogare i bonifici, identificato dal relativo codice IBAN,
sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente il contributo.
L’Agenzia delle entrate si avvale inoltre del partner tecnologico Sogei S.p.A. al
quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria,
designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo
28 del Regolamento UE 2016/679.
I dati oggetto di trattamento, indicati al punto 1 del presente Provvedimento, sono:
? i dati anagrafici (codice fiscale) e il reddito complessivo relativo all’anno di
imposta 2022 del soggetto richiedente, dei componenti del nucleo familiare
del soggetto richiedente, del soggetto deceduto beneficiario della detrazione
trasferibile all’erede richiedente e dei componenti del nucleo familiare del
soggetto deceduto; i dati anagrafici (codice fiscale) degli eventuali co-titolari
del diritto di proprietà o diritto reale di godimento che sostenuto parte delle
agevolabili; i dati anagrafici (codice fiscale) degli intermediari delegati alla
trasmissione dell’istanza;
? i dati catastali identificativi dell’immobile per il quale si richiede il contributo;
? i dati inerenti l’ammontare delle spese agevolabili sostenute dal richiedente
e/o dal soggetto deceduto e da eventuali co-titolari del diritto di proprietà o
diritto reale di godimento sull’immobile per gli interventi di cui all’articolo
119, comma 8-bis, primo e terzo periodo del decreto-legge n.34 del 2020;
? la data di effettuazione del primo bonifico per il pagamento delle spese
agevolabili sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31ottobre 2023;
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? l’IBAN del richiedente il contributo;
? gli eventuali dati relativi a situazioni giudiziarie desumibili dalla presenza di
un tutore (es. interdizione legale o giudiziale).
I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo
rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione dei contributi
e per le verifiche successive sulla spettanza del contributo e l’eventuale recupero
degli importi non spettanti. I dati che l’Agenzia delle entrate trasmette a PagoPA
S.p.A. al momento della verifica dell’intestazione dell’IBAN vengono comunicati
con modalità sicure, secondo le policies di sicurezza – organizzative e
tecnologiche – interne. L’Agenzia delle entrate, al termine della verifica, riceve
da PagoPA S.p.A. la sola comunicazione di coincidenza/non coincidenza, oppure
di informazione non disponibile; non vengono dunque acquisiti dall’Agenzia
delle entrate dati ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari a consentire il
buon esito dell’erogazione dei contributi.
6.3 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par.1,
lett. e) del Regolamento UE 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati
oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie
attività istituzionali di accertamento.
6.4 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par.1, lett. f del
Regolamento UE 2016/679) che prevede che i dati siano trattati in maniera da
garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o
illeciti, è stato disposto che la trasmissione dell’istanza venga effettuata
esclusivamente mediante la procedura web messa a disposizione dall’ Agenzia
delle entrate, dall’interessato o da un suo intermediario con delega di
consultazione del Cassetto fiscale.
6.5 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte
degli interessati viene pubblicata sul sito web di Agenzia delle entrate ed è parte
integrante dell’istanza per richiedere i contributi a fondo perduto.
6.6 Sul trattamento dei dati personali relativo alla richiesta dei contributi a fondo
perduto è stata eseguita la valutazione d’impatto (DPIA) prevista dall’articolo 35,
comma 4 del Regolamento (UE) 2016/679.
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7. Modifiche al modello e alle istruzioni
7.1 Eventuali modifiche al modello e alle relative istruzioni allegate al presente
provvedimento saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet
dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data comunicazione.
MOTIVAZIONI
L’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, convertito, con
modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n.6, ha previsto l’erogazione di un contributo
a fondo perduto a favore dei soggetti che eseguono gli interventi agevolati ai sensi
dell’articolo 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020,
n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e che si trovano
nelle condizioni reddituali di cui ai commi 8-bis e 8-bis.1 del medesimo articolo 119.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2023,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 2023, sono stati individuati i soggetti
beneficiari del contributo, le spese ammesse al contributo, nonché le modalità di
erogazione dello stesso.
Il contributo in esame spetta alle persone fisiche titolari, anche in quota, di un diritto
di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto degli
interventi di cui al citato articolo 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, del decreto-
legge n. 34 del 2020, per i quali spetta la detrazione limitatamente al 90 per cento del
loro ammontare, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull’unità
immobiliare facente parte del condominio. L’unità immobiliare oggetto dei predetti
interventi deve essere adibita ad abitazione principale del richiedente.
L’ammontare del contributo erogabile è determinato in relazione alle spese
agevolabili sostenute e rimaste a carico del richiedente o del soggetto deceduto, purché
l’erede richiedente conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto
dell'intervento, ossia all’importo della spesa che non è oggetto di detrazione dall’Irpef
con percentuale del 90% e che non è stato oggetto di sconto in fattura a fronte della
cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione Irpef. L’importo massimo
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della spesa agevolabile oggetto del contributo è pari a euro 96.000, da rapportare alla
spesa agevolabile sostenuta dal richiedente o dal de cuius nel caso in cui il costo
dell’intervento sia stato sostenuto da più possessori.
Sono applicabili i chiarimenti contenuti al punto 1.1.3 della circolare n. 13 del
13/06/2023.
Per la richiesta del contributo, i soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono
tenuti ad inviare una istanza all’Agenzia delle entrate, esclusivamente mediante una
procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, che curerà
anche il processo di erogazione dei contributi stessi.
Successivamente al termine per la presentazione delle istanze sarà effettuata la
ripartizione dei fondi per l’erogazione del contributo. In particolare, le risorse finanziarie
stanziate dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176 sono
ripartite in base al rapporto percentuale tra l’ammontare delle predette risorse e
l’ammontare complessivo dei contributi richiesti con le istanze secondo i criteri stabiliti
dall’articolo 5 del decreto ministeriale.
La percentuale di ripartizione sarà comunicata con successivo provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2023.
Con il presente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, ai sensi del
comma 3 dell’articolo 4 del citato decreto ministeriale, sono definite le modalità e i
termini di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento
necessario all’erogazione del contributo.
L’Agenzia delle entrate determina il contributo sulla base delle informazioni
contenute nell’istanza. Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente
bancario o postale del richiedente.
Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli con
i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che
determinano lo scarto dell’istanza.
Tra i predetti controlli vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul quale
erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al
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soggetto richiedente. Tale verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa
S.p.A.
Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31
e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Qualora il presente contributo riconosciuto sia in tutto o in parte non spettante,
l’Agenzia delle entrate recupera il contributo, o la quota di esso, non spettante, irrogando
le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e richiedendo gli interessi dovuti ai sensi
dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in
base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre
2004, n. 311. Per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni
previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante
restituzione dei contributi indebitamente percepiti e pagamento dei relativi interessi
unitamente alle sanzioni, a cui è possibile applicare le riduzioni previste dall’articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Inoltre, in caso di indebita percezione dei contributi, si applicano le disposizioni
dell’articolo 316-ter del codice penale.
RIFERIMENTI NORMATIVI
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
? Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)
? Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6)
? Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).
b) Normativa di riferimento:
? Codice Penale
? Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
? Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
? Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
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? Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
? Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
? Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
? Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
? Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
? Legge 30 dicembre 2004, n. 311
? Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016
? Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77
? Decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 gennaio 2023, n. 6
? Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2023, pubblicato in
data 25 agosto 2023
? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio
2013
? Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 13/E del 13 giugno 2023
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma
361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 22 settembre 2023
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente
AteneoWeb s.r.l.
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Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
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C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi