2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), nonché i dati delle spese sanitarie e dei relativi rimborsi comunicati da parte degli ulteriori soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria in base alla normativa vigente;
∙l’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i dati delle spese sanitarie e dei relativi rimborsi per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata può essere effettuata:
a)con riferimento ai dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, fino all’8 febbraio 2021, comunicando all’Agenzia delle entrate, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, i dati anagrafici e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza, con le modalità previste dal punto 2.4.5 del provvedimento del 6 maggio 2019;
b)in relazione ad ogni singola voce, dal 16 febbraio 2021 al 15 marzo 2021, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria
Motivazioni
L’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dispone che l’Agenzia delle entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, può utilizzare i dati di cui all’articolo 50, comma 7, del
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L’articolo 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014 individua i soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle prestazioni sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Il comma 4 del medesimo articolo 3 prevede che con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze siano individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto.
Il successivo comma 5 prevede che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, siano stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3.
Con decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze è stata ampliata la platea dei soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria.
In attuazione di tali disposizioni sono stati emanati appositi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate che hanno disciplinato le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie messe a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria.
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 115304 del 6 maggio 2019 ha previsto che, a partire dall’anno d’imposta 2019, il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati consolidati relativi alle spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente e ai relativi rimborsi effettuati nell’anno precedente a partire dal 9 marzo di ciascun anno successivo al periodo d’imposta di riferimento.
Con riguardo alle spese sostenute nel 2020, a causa di problemi tecnici, rilevati dal partner tecnologico Sogei Spa nelle giornate del 19, 20 e 21 gennaio 2021, si sono registrate delle difficoltà per la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie. Al riguardo, alcune associazioni federative relative a tali soggetti hanno manifestato
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l’esigenza di una proroga dei termini per assicurare la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria di informazioni il più possibile corrette e complete ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.
Pertanto, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, viene prorogata di 8 giorni la scadenza del 31 gennaio 2021 prevista per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria delle spese sanitarie riferite all’anno 2020, senza impatti sul calendario della campagna dichiarativa 2021.
Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, quindi, sarà previsto che il termine per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie riferite all’anno 2020 al Sistema Tessera Sanitaria sia rinviato dal 31 gennaio all’8 febbraio 2021. Tale proroga si intende riferita alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie da parte di tutti i soggetti tenuti a tale adempimento in base alla normativa vigente.
Conseguentemente, al fine di non alterare il sistema di tutela della privacy approvato, slitta anche la data entro la quale i contribuenti potranno comunicare la propria opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2020 per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
Pertanto, con il presente provvedimento sono previste delle deroghe ai termini individuati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 115304 del 6 maggio 2019, per consentire agli assistiti, per l’anno 2021, di esercitare la propria opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. In particolare l’opposizione può essere esercitata fino all’8 febbraio 2021 (anziché fino al 31 gennaio), con riferimento ai dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, mediante apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, e dal 16 febbraio 2021 al 15 marzo 2021 (anziché dal 9 febbraio all’8 marzo), in relazione ad ogni singola voce di spesa, accedendo direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria.
Infine, con il presente provvedimento viene spostato dal 9 marzo 2021 al 16 marzo 2021, il termine entro il quale il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati delle spese sanitarie 2020 e dei relativi rimborsi.
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Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.203, del 30 agosto (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42, del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36, del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9, del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 31 luglio 2015 concernente modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2015, attuativo dell’art. 3, comma 3, del Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 maggio 2019 riguardante le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2019.
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 22 novembre 2019 riguardante la trasmissione telematica da parte degli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché da parte degli esercenti la
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professione di biologo, dei dati delle prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2019.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 1432437 del 23 dicembre 2019, che ha stabilito le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dall’anno d’imposta 2019, da parte dei soggetti individuati dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 22 novembre 2019.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 22 gennaio 2021
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente
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Direttore responsabile: Riccardo Albanesi