IL DIRETTORE DELL?AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
DISPONE
1. Presentazione della dichiarazione 1.1 La dichiarazione dei redditi relativa al periodo d?imposta 2012 pu? essere presentata utilizzando il modello 730/2013, dal 2 al 30 settembre 2013, se dalla stessa risulta un esito contabile finale a credito, dai soggetti indicati al successivo punto 1.2 in assenza di un sostituto d?imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
1.2 La dichiarazione di cui al punto 1.1, unitamente alla scheda ai fini della destinazione del 5 e 8 per mille, ? presentata dai soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennit? percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
1.3 La dichiarazione di cui al punto 1.1 ? presentata, utilizzando il modello di dichiarazione 730/2013 approvato con provvedimento del Direttore dell?Agenzia delle entrate 15 gennaio 2013, a un Centro di assistenza fiscaledipendenti di cui all?articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o a un iscritto nell?albo dei consulenti del lavoro oppure in quello dei dottori commercialisti ed esperti contabili ai sensi degli articoli 3-bis, comma 10,
e 7-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, abilitati allo svolgimento dell?attivit? di assistenza fiscale ai sensi dell?articolo 21 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.
1.4 La dichiarazione di cui al punto 1.1 non pu? essere presentata per integrare una precedente dichiarazione validamente presentata. Non trova applicazione l?articolo 14 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.
2. Adempimenti dei soggetti che prestano assistenza fiscale 2.1 I soggetti che prestano l?assistenza fiscale:
a) consegnano al contribuente, entro il giorno 11 ottobre 2013 copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;
b) trasmettono in via telematica all?Agenzia delle entrate, entro il 25 ottobre 2013, le dichiarazioni predisposte unitamente al risultato finale.
3. Modalit? di erogazione del credito 3.1 Le somme risultanti a credito dal prospetto di liquidazione, al netto degli importi dovuti a titolo di acconto nonché della parte di credito gi? utilizzata o che si intende utilizzare in compensazione per il pagamento di imposte non liquidate nella dichiarazione 730, sono rimborsate dall?Agenzia delle entrate. I rimborsi sono effettuati ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2000, sulla base dei dati trasmessi dal soggetto che ha prestato l?assistenza fiscale, ferme restando le successive ordinarie attivit? di controllo sulle dichiarazioni. Non si erogano i rimborsi di importo non superiore a dodici euro.
4. Modificazioni delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello 730/2013. 4.1 Al provvedimento del Direttore dell?Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2013, concernente l?approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione 730/2013,come modificato con provvedimento del 20 maggio 2013, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell?Allegato A, nel documento 730 e nel documento 730-4 nell?elemento "Altridati? ? aggiunto il sottoelemento opzionale "SituazioniParticolari?;
b) nell?Allegato D ? inserito il paragrafo "18. Ampliamento dell?assistenza fiscale? allegato al presente provvedimento (Allegato 1).
5.1 Per quanto non disposto nel presente provvedimento si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dal decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.
Il presente provvedimento ? emanato in attuazione dell?articolo 51-bis, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale prevede che, nel 2013, i lavoratori dipendenti che non hanno potuto usufruire dell?assistenza fiscale in assenza di un sostituto d?imposta che potesse effettuare il conguaglio, possono presentare, dal 2 al 30 settembre, la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello 730/2013 se dalla stessa risulta un esito contabile finale a credito.
Tale disposizione consente ai soggetti che, nell?attuale contesto di congiuntura economica, hanno cessato il rapporto di lavoro senza trovare un nuovo impiego, di ottenere in tempi rapidi il rimborso delle imposte, emergente dalla dichiarazione per l?anno 2012, senza attendere l?esito della liquidazione automatizzata della dichiarazione.
Considerando che il periodo in cui si svolge l?assistenza fiscale coincide con quello di effettuazione del secondo o unico acconto dell?Irpef e della cedolare secca, al fine di agevolare il contribuente negli adempimenti dovuti per la determinazione del credito, si tiene conto anche degli eventuali importi dovuti a detto titolo di secondo o unico acconto.
Per quanto riguarda le modalit? operative, ? prevista la tempistica necessaria per assicurare il rispetto dello svolgimento dell?attivit? di assistenza fiscale al fine di rendere possibile l?erogazione dei rimborsi da parte dell?amministrazione finanziaria anche prima dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, di cui all?art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, sulla base dei dati trasmessi dal soggetto che ha prestato l?assistenza fiscale ferme restando le ordinarie attivit? di controllo automatizzato e formale sulle dichiarazioni.
Viene previsto, al fine di evitare il rimborso di importi di entit? minima, mutuando quanto disposto dall?articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che non si erogano i rimborsi di importo non superiore a dodici euro; tuttavia il soggetto che presta l?assistenza fiscale potr? indicare tale credito nel quadro IMU, in modo da consentirne il riporto nella successiva dichiarazione.
Al riguardo va anche tenuto conto che la presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi del presente provvedimento ? una facolt? per il contribuente, fermo restando per questi l?ordinario utilizzo del modello Unico.
Attribuzioni del direttore dell?Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4);
Statuto dell?Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell?Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell?imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale;
Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalit? per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all?imposta regionale sulle attivit? produttive e
all?imposta sul valore aggiunto;
Decreto ministeriale 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente "Modalit? tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a
registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti?, come modificato dal decreto 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
Decreto 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, recante norme per l?assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d?imposta e dai professionisti.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell?Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell?articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
ALLEGATO 1: Nell?allegato D delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione 730/2013 ? inserito il seguente paragrafo.