Provvedimento Agenzia Entrate del 23.01.2024 (14471/2024)

Prot. 14471/2024

PROVVEDIMENTO INTERDIRIGENZIALE

Estensione delle procedure telematiche di cui all’articolo 3-bis del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, ad atti e provvedimenti amministrativi
emanati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

2

IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate


di concerto con


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile

e norme di servizio ipotecario, in riferimento all’introduzione di un sistema di

elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, che ha approvato

il testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme sul procedimento

amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, che ha approvato il testo unico delle

disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale;

Visto l’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale prevede, tra

l’altro, che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati

con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché

la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a

tutti gli effetti di legge;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, in particolare gli articoli 3-bis, 3-

ter e 3-sexies riguardanti l’utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti

in materia di registrazione, di trascrizione, di iscrizione, di annotazione e di voltura degli

atti relativi a diritti sugli immobili;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente “Riforma

dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.

3

59” e, in particolare, l’articolo 64, concernente ulteriori funzioni dell’Agenzia delle

entrate;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente le disposizioni in materia di statuto

dei diritti del contribuente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, recante il

regolamento per l’utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari

in materia di atti immobiliari;

Visto il decreto 13 dicembre 2000, emanato dal Direttore generale del Dipartimento

delle entrate e dal Direttore generale del Dipartimento del territorio del Ministero delle

finanze, di concerto con il Direttore generale del Dipartimento degli affari civili e delle

libere professioni del Ministero della Giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

302 del 29 dicembre 2000, concernente l’utilizzazione delle procedure telematiche per

gli adempimenti in materia di atti immobiliari e l’approvazione del modello unico

informatico e delle modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante “testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa”;

Visto il decreto 12 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22

dicembre 2001, emanato dal direttore dell’Agenzia del territorio e dal direttore

dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di

giustizia del Ministero della giustizia, concernente l’attivazione della trasmissione per

via telematica del modello unico informatico per la registrazione, trascrizione e voltura

degli atti relativi a diritti sugli immobili;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27

aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento

UE”);

4

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di

protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento

nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice

dell’amministrazione digitale;

Visto l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il quale prevede che, con

provvedimento interdirigenziale dei Direttori dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia

del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabiliti i termini e le

modalità della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all’articolo 3-

bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, a tutti i soggetti, nonché a tutti gli

atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di

successione, le trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei registri immobiliari e alle volture

catastali, da qualunque titolo derivanti, ed inoltre le modalità tecniche della trasmissione

del titolo per via telematica, relative sia alla prima fase di sperimentazione, che a quella

di regime;

Visto il provvedimento 6 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del

12 dicembre 2006, emanato dai direttori dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia del

territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, ed in particolare l’articolo 9, il

quale prevede, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del sopra richiamato decreto-legge 10

gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, che

l’ulteriore estensione delle procedure telematiche è attuata con successivi provvedimenti

dei direttori dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia del territorio, di concerto con il

Ministero della giustizia;

Visto il provvedimento 8 novembre 2007, emanato dal direttore dell’Agenzia delle

entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2007, che approva

il modello di versamento "F24 enti pubblici" (F24 EP);

5

Visto l’articolo 32-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, concernente l’estensione del sistema

di versamento "F24 enti pubblici" ad altre tipologie di tributi, nonché ai contributi

assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi;

Visto il provvedimento 23 marzo 2009 emanato dal direttore dell’Agenzia delle entrate

che estende l’utilizzo del modello di versamento "F24 enti pubblici" (F24 EP) ad altre

tipologie di tributi erariali;

Visto il provvedimento interdirigenziale 17 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2009, emanato dal direttore dell’Agenzia delle entrate

e dal direttore dell’Agenzia del Territorio di concerto con il capo del Dipartimento per

gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente l’estensione delle

procedure telematiche ad altri pubblici ufficiali;

Visto il provvedimento interdirigenziale 21 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2010, emanato dal Direttore dell’Agenzia del territorio

di concerto con il Direttore generale della Giustizia civile del Dipartimento per gli affari

di giustizia del Ministero della giustizia, con il quale è stato attivato, a titolo

sperimentale, il regime transitorio di facoltatività della trasmissione per via telematica

del titolo da presentare al Conservatore dei registri immobiliari nell’ambito delle

procedure telematiche di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997,

n. 463;

Visto il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio 10 maggio 2011,

pubblicato sul sito internet dell’Agenzia del territorio in data 10 maggio 2011, ai sensi

dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente

l’attribuzione delle funzioni di Conservatore dei registri immobiliari;

Visto l’articolo 23-quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con

modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto, con decorrenza dal 1°

dicembre 2012, l’incorporazione dell’Agenzia del territorio nell’Agenzia delle entrate;

Visto il provvedimento interdirigenziale 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2012, emanato dal Direttore dell’Agenzia del territorio di

6

concerto con il Direttore generale della giustizia civile del Dipartimento per gli affari di

giustizia del Ministero della giustizia, con il quale il regime transitorio di facoltatività

della trasmissione per via telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri

immobiliari è stato esteso, per i notai, a tutto il territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013, che definisce le regole tecniche in

materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate,

qualificate e digitali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 (in

Supplemento Ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale, 12 marzo 2014, n. 59) - Regole

tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71,

del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

Visto il provvedimento interdirigenziale 10 marzo 2014 pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2014 emanato dal direttore dell’Agenzie delle entrate, di

concerto con il Ministero della giustizia, recante l’estensione ad altri soggetti del regime

transitorio di facoltatività della trasmissione telematica del titolo da presentare al

conservatore dei registri immobiliari e la restituzione per via telematica del certificato

di eseguita formalità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014 pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2015, recante regole tecniche in materia di

formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei

documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici

delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma

1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2015

recante l’approvazione di modifiche al modello di versamento “F24 enti pubblici”;

Visto il provvedimento interdirigenziale 17 marzo 2016, pubblicato in Gazzetta

Ufficiale n. 73 del 29 marzo 2016, emanato dal direttore dell’Agenzie delle entrate, di

7

concerto con il Ministero della giustizia, recante l’approvazione delle nuove specifiche

tecniche per gli adempimenti in materia di registrazione, di trascrizione, iscrizione e

annotazione nei registri immobiliari e di voltura catastale;

Vista la determinazione n. 407 del 9 settembre 2020, con la quale l’Agenzia per l’Italia

Digitale ha adottato le “Linee guida per la formazione, gestione e conservazione dei

documenti informatici”, nonché la determinazione n. 371 del 17 maggio 2021 che ha

posticipato la data di entrata in vigore delle Linee guida e relativi allegati al 1° gennaio

2022;

Ritenuto opportuno estendere le procedure telematiche di cui all’articolo 3-bis del

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, ivi compreso il regime della trasmissione

per via telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari, agli

atti e provvedimenti amministrativi emanati dalle pubbliche amministrazioni di cui

all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i relativi

adempimenti in materia di atti immobiliari,

dispongono:



Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) “servizio telematico”: il sistema informatico che consente la trasmissione e la

ricezione del modello unico informatico per l’esecuzione degli adempimenti

di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463;

b) “modello unico informatico”: il modello informatico contenente le richieste di

registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione, le domande di annotazione

e di voltura catastale, nonché le informazioni per il pagamento dei tributi, ove

previsti, dovuti in base all’autoliquidazione, relativamente agli atti per i quali

è utilizzato il servizio telematico;

8

c) “enti”: le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, legittimate ad emanare l’atto o il

provvedimento amministrativo cui sono correlati gli adempimenti, in materia

di atti immobiliari, eseguibili col servizio telematico;

d) “responsabili del servizio”: le persone fisiche, individuate dall’ente al proprio

interno, abilitate dall’Agenzia ad utilizzare il servizio telematico per gli atti

emanati dall’ente e ad amministrare i profili di accreditamento degli utenti per

l’utilizzo del servizio medesimo;

e) “utenti”: le persone fisiche, all’interno dell’ente, individuate dal responsabile

del servizio e da questo abilitate ad utilizzare il servizio telematico per gli atti

emanati dall’ente.

Articolo 2

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano agli enti che intendono

avvalersi, in via facoltativa, del servizio telematico per gli adempimenti in materia di

registrazione, di trascrizione, di iscrizione, di annotazione e di voltura relativi agli atti e

provvedimenti amministrativi da essi emanati.

Articolo 3

(Abilitazione al servizio telematico)

1. Ai fini di cui all’articolo 2, gli enti, tramite il legale rappresentante ovvero altro

soggetto munito di idonei poteri, richiedono all’Agenzia delle entrate, con le modalità

riportate sul sito internet della stessa, l’abilitazione ad avvalersi del servizio telematico

indicando, tra i propri dipendenti, uno o più responsabili del servizio. Con le medesime

modalità è richiesta la modifica o la revoca.

2. L’Agenzia delle entrate, verificata l’ammissibilità e la regolarità della richiesta,

registra l’ente, con il corrispondente codice fiscale, tra i soggetti accreditati al servizio

telematico e abilita i relativi responsabili del servizio all’utilizzo del servizio telematico

9

e all’amministrazione dei profili di accreditamento per gli utenti dell’ente, dandogliene

comunicazione per via telematica.

3. I responsabili del servizio e gli utenti sono abilitati all’utilizzo del servizio telematico

nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 4

(Utilizzo delle procedure telematiche)

1. Gli enti hanno facoltà di trasmettere per via telematica, in osservanza delle

disposizioni di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le

richieste per gli adempimenti in materia di registrazione, di trascrizione, di iscrizione,

di annotazione e di voltura relativi ai loro atti e provvedimenti, ivi compreso il titolo da

presentare ai conservatori dei registri immobiliari, secondo le modalità di cui al

provvedimento interdirigenziale 21 dicembre 2010, in quanto compatibili.

2. La trasmissione telematica del titolo riguarda le copie autentiche e i duplicati

informatici degli atti e provvedimenti amministrativi emanati dall’ente, integralmente

predisposti con strumenti informatici e con l’impiego della firma digitale, nel rispetto

delle norme sull’autenticazione degli atti informatici e, sotto il profilo formale, delle

disposizioni inerenti la conservazione sostitutiva.

Articolo 5

(Restituzione per via telematica del certificato di eseguita formalità)

1. Per tutte le formalità trasmesse per via telematica nell’ambito delle procedure

telematiche di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, il

certificato di eseguita formalità è sottoscritto dal conservatore ovvero da suo delegato

con firma digitale che ne attesta le relative funzioni e viene restituito al richiedente

tramite il servizio telematico.

10

Articolo 6

(Modalità di pagamento telematico)

1. Il pagamento dei tributi, ove previsti dalla normativa vigente, è effettuato in forma

telematica, secondo le modalità, di cui all’articolo 4 del provvedimento interdirigenziale

17 novembre 2009, in quanto applicabili, ed è registrato a nome dell’ente individuato

dal corrispondente codice fiscale.

2. Le somme eventualmente versate in eccesso in sede di autoliquidazione possono

essere esclusivamente richieste a rimborso.

3. Si applicano, per quanto non diversamente disciplinato e in quanto compatibili, le

disposizioni di cui all’articolo 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 e

al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308.

Articolo 7

(Specifiche tecniche)

1. Per la trasmissione telematica delle formalità e dei titoli di cui al presente

provvedimento sono utilizzate le specifiche tecniche riportate in allegato al

provvedimento interdirigenziale 17 marzo 2016.

Articolo 8

(Trattamento dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e)

del Regolamento UE, al solo fine di dare esecuzione ai compiti di interesse pubblico e

di esercitare i pubblici poteri di cui agli articoli 3-bis e 3-ter del decreto legislativo 18

dicembre 1997, n. 463.

2. Per le finalità di cui al presente provvedimento, sin dalla trasmissione dei dati da parte

degli enti, titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle entrate. L’Agenzia

delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata

11

la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, per questo designata

Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE.

3. I dati personali oggetto di trattamento, desumibili dal Modello Unico Telematico e

dagli atti ad esso allegati trasmessi telematicamente dagli enti, riguardano le parti che

intervengono nell’atto immobiliare o nel provvedimento, e possono comprendere anche

categorie particolari di dati personali (articolo 9 del Regolamento UE) o essere relativi

a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza (articolo 10 del Regolamento

UE). I dati personali dei responsabili del servizio e degli utenti verranno trattati

esclusivamente ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione e

all’utilizzo del servizio telematico e degli obblighi legali correlati, in ottemperanza agli

obblighi di legge.

4. I dati trattati e conservati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del procedimento

rappresentano il complesso di informazioni minime ed indispensabili per la corretta

gestione ed esecuzione degli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione,

iscrizione, annotazione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili.

5. Nel rispetto del principio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento

UE, l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo minimo

necessario allo svolgimento delle proprie attività istituzionali di liquidazione,

accertamento e riscossione, nonché di tenuta dei registri di pubblicità immobiliare.

6. Nel rispetto del principio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento

UE, la trasmissione del Modello Unico Telematico e degli atti ad esso allegati viene

effettuata direttamente a cura degli Enti che operano avvalendosi di responsabili

preventivamente abilitati, mediante il servizio predisposto da Agenzia delle entrate.

7. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte

degli interessati è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. Sul trattamento

dei dati personali relativo al processo rappresentato è stata eseguita la valutazione

d’impatto sulla protezione dati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento UE.

12

Articolo 9

(Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

Roma lì, 23 gennaio 2024

Il Direttore

dell’Agenzia delle entrate

Ernesto Maria Ruffini

Il Capo Dipartimento

per gli affari di giustizia

del Ministero della giustizia

Luigi Birritteri

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Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

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