Prot. n. 231943/2023
Definizione delle modalità di attuazione del credito d’imposta per l’adeguamento, per
effetto dell’articolo 18, comma 4-bis del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, degli strumenti
utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei
dati dei corrispettivi giornalieri - articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
Dispone
1. Modalità di fruizione del credito d’imposta
1.1. Il credito d’imposta di cui all’articolo 8, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, spettante in
relazione alla spesa sostenuta per l’adeguamento, da effettuarsi nell’anno 2023, per
effetto dell’articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, degli strumenti
utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
giornalieri, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
1.2. Il credito di cui al punto 1.1, pari al 100 per cento della spesa sostenuta, fino a un
massimo di 50 euro per ogni strumento, è utilizzato a decorrere dalla prima
liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è
stata registrata la fattura relativa all'adeguamento degli strumenti mediante i quali
effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi e sia stato
pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
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1.3. All’utilizzo in compensazione del credito d’imposta non si applicano i limiti di cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all'articolo 34 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, come aumentato dall’articolo 1, comma 72, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234.
1.4. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2023 e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino
a quando se ne conclude l’utilizzo.
1.5. Ai sensi dell’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive
modificazioni, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta il modello
F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle entrate.
1.6. Il credito di imposta non è fruibile e il relativo modello F24 è scartato qualora, all’atto
del conferimento della delega F24 e secondo l’ordine cronologico di presentazione,
il plafond residuo dello stanziamento di cui all’articolo 8 del decreto-legge 18
novembre 2022, n. 176 risulti incapiente rispetto all’importo del credito stesso. Lo
scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello, tramite apposita ricevuta
consultabile attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle
entrate.
1.7. Con successiva risoluzione è istituito il codice tributo da indicare nel modello F24
per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta e sono impartite le relative
istruzioni di compilazione.
2. Modalità di pagamento del corrispettivo per l’acquisto o l’adattamento degli
strumenti
2.1. Ai fini di cui al punto 1.2, il pagamento del corrispettivo si considera effettuato con
modalità tracciabile se avvenuto tramite gli strumenti individuati con provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 73203 del 4 aprile 2018.
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3. Monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta e rispetto del limite di spesa
3.1. Per le finalità di monitoraggio della spesa, l’Agenzia delle entrate comunica
mensilmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, l’ammontare dei crediti d’imposta utilizzati in
compensazione tramite modello F24, dando esplicita segnalazione qualora le
fruizioni operate, tenuto anche conto del relativo andamento, facciano ritenere
prossimo il raggiungimento del limite di spesa stabilito dall’articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.
3.2. Il rispetto del predetto limite di spesa è comunque assicurato dal blocco preventivo
delle compensazioni, mediante scarto del relativo modello F24 presentato in via
telematica, nei casi di cui al punto 1.6 del presente Provvedimento.
Motivazioni
L’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede che le persone
fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano, esclusivamente
attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori
dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono
telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127, possano partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di
una lotteria nazionale. La disposizione prevede, inoltre, che l'esercente trasmetta all'Agenzia
delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3
e 4 del citato articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015.
L’articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, è intervenuto
modificando il citato articolo 1, comma 540, della legge n. 232 del 2016, prevedendo una
nuova modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini. La medesima disposizione ha,
altresì, modificato il comma 544 dello stesso articolo 1 della legge n. 232 del 2016, stabilendo
che “Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalità tecniche di tutte le lotterie
degli scontrini, sia istantanee sia differite”.
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Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 15943 del 18 gennaio
2023, è stato adeguato il processo di riconoscimento della conformità dei Registratori
Telematici alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria istantanea
e sono state approvate le specifiche tecniche della predetta lotteria istantanea per
l’adeguamento tecnico dei dispositivi di memorizzazione e trasmissione telematica dei
corrispettivi giornalieri.
Allo scopo di favorire quindi l’adeguamento, per effetto dell’articolo 18, comma 4-bis,
del decreto-legge n. 36 del 2022, degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la
trasmissione telematica dei corrispettivi (c.d. misuratori fiscali), l’articolo 8 del decreto-legge
18 novembre 2022, n. 176, ha previsto, in favore dei suddetti esercenti, la concessione di un
contributo pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro, per ogni
misuratore fiscale.
Il contributo è concesso all’esercente come credito d’imposta di pari importo
utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a decorrere dalla prima liquidazione
periodica dell’IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa
all’adeguamento del misuratore fiscale e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo
corrispettivo.
L’articolo 8 del decreto-legge n. 176 del 2022, prevede, altresì, che, con provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate, siano definite le modalità attuative dell’agevolazione
in argomento, comprese le modalità per fruire del credito d'imposta, il regime dei controlli,
nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione stessa e per il
rispetto del limite di spesa previsto.
Tanto premesso, con il presente provvedimento, al punto 1 sono definite le modalità di
fruizione in compensazione del credito di imposta, indicando, in particolare, l’obbligatorietà
dell’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate per il conferimento delle deleghe
F24, nonché i casi nei quali, in relazione al plafond residuo del limite di spesa autorizzato, il
credito non può essere fruito ed il relativo modello F24 scartato.
Il successivo punto 2, ai fini del rispetto della previsione di cui all’articolo 8 del decreto-
legge n. 176 del 2022, in tema di tracciabilità dei pagamenti del corrispettivo dovuto per
l’adeguamento dei misuratori fiscali richiama gli strumenti già individuati dal provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 73203 del 4 aprile 2018 (assegni, bancari e
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postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito
diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate,
ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito
in conto corrente).
Infine, acquisito il parere del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato (nota prot. n. 106535 del 5 maggio 2023), il punto 3 del
presente provvedimento individua le modalità per il monitoraggio della spesa derivante
dall’utilizzo in compensazione del credito d’imposta e gli strumenti che, sul piano tecnico-
operativo, assicurano il rispetto del limite di spesa complessivamente autorizzato, consistenti
nel blocco preventivo delle compensazioni e del conseguente scarto dei modelli F24
eventualmente eccedenti tale limite.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68,
comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
9 del 12 gennaio 2001.
b) Disciplina normativa di riferimento:
Articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante disposizioni in
tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei
corrispettivi giornalieri, da parte dei soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo
22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
Articolo 1, commi 540 e 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati
dall’articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con
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modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, relativi alla partecipazione di una lotteria
nazionale associata all’emissione di scontrini;
Articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni, dalla
legge 13 gennaio 2023, n. 6, recante la disciplina del contributo, riconosciuto come credito
d’imposta, spettante ai soggetti tenuti alla memorizzazione e alla trasmissione telematica
all’Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri, di cui all’articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, per l’adeguamento degli strumenti utilizzati per tali
operazioni alla tecnologia necessaria per la partecipazione alla lotteria degli scontrini;
Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante disposizioni in materia di
versamenti unitari dei tributi e contributi, con eventuale compensazione di crediti d’imposta;
Articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente i limiti annuali applicabili ai
crediti d’imposta utilizzabili in compensazione tramite modello F24;
Articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di incremento del limite annuo
dei crediti d’imposta utilizzabili in compensazione tramite modello F24;
Articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni circa i limiti
annuali applicabili ai crediti d’imposta, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei
redditi, utilizzabili in compensazione tramite modello F24;
Articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modificazioni, concernente le
modalità di presentazione del modello F24 contenente compensazioni di crediti d’imposta;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 73203 del 4 aprile 2018, di
individuazione di alcune modalità di pagamento ritenute tracciabili;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 15943 del 18 gennaio 2023, in tema
di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
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La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene
luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 23 giugno 2023
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente
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Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi