Accesso al regime premiale previsto dall'articolo 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e modifica della modulistica degli studi di settore approvata con provvedimento del 31 gennaio 2017
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
dispone
1. Ambito di applicazione
1.1 I contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore previsti dall'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che nel periodo di imposta di riferimento risultano congrui, anche per effetto dell'adeguamento, e coerenti agli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi medesimi, accedono al regime premiale di cui all'articolo 10, comma 9, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alle condizioni indicate al successivo punto 1.2.
1.2 I contribuenti di cui al precedente punto 1.1 accedono al regime premiale se:
a) la coerenza sussiste per tutti gli indicatori di coerenza e di normalità previsti dallo studio applicabile;
b) nell'ipotesi in cui conseguono redditi di impresa e di lavoro autonomo, l'assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore sussiste per entrambe le categorie reddituali;
c) la congruità e la coerenza sussiste per tutti gli studi di settore applicabili;
d) hanno regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti.
1.3 Ai fini degli adempimenti di cui al precedente punto 1.2, lettera d), la fedeltà dei dati dichiarati risulta sussistere anche nel caso di errori o omissioni, nella compilazione dei modelli degli studi di settore, di dati che non comportano la modifica:
? dell'assegnazione ai cluster;
? del calcolo dei ricavi o dei compensi stimati;
? del posizionamento rispetto agli indicatori di normalità e di coerenza;
rispetto alle risultanze dell'applicazione degli studi di settore sulla base dei dati veritieri.
2. Accesso al regime premiale per il periodo di imposta 2016
2.1 Per il periodo d'imposta 2016 accedono al regime premiale i contribuenti per i quali si applicano gli studi di settore indicati nell'allegato n. 1 a questo provvedimento.
2.2 Nel caso in cui il contribuente interessato applichi due studi di settore, compreso il caso in cui si tratti del medesimo studio applicato sia per l'attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, per accedere al regime premiale è necessario che per entrambi gli studi sia soddisfatta la condizione di cui al precedente punto 2.1.
3. Tipologie di indicatori
3.1 Gli indicatori di coerenza rilevanti ai fini del regime premiale, previsti dai rispettivi decreti di approvazione o di modifica degli studi di settore, sono riportati nell'allegato n. 2 a questo provvedimento, distinti per le seguenti tipologie:
a) efficienza e produttività del fattore lavoro;
b) efficienza e produttività del fattore capitale;
c) efficienza di gestione delle scorte;
d) redditività;
e) struttura.
4. Individuazione degli studi di settore per l'accesso al regime premiale
4.1 Gli studi di settore di cui al precedente punto 2.1 sono individuati tra quelli per i quali risultano approvati:
a) indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno quattro diverse tipologie tra quelle indicate nell'allegato n. 2 a questo provvedimento;
b) indicatori di coerenza economica riferibili a tre diverse tipologie tra quelle indicate nell'allegato n. 2 a questo provvedimento e che contemporaneamente prevedono l'indicatore "Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti".
4.2 L'individuazione nell'allegato n. 1 degli studi di settore con le caratteristiche di cui al punto 4.1, lettera b) è stata effettuata escludendo quelli che risultano soddisfare il criterio di cui alla precedente lettera a) del medesimo punto 4.1. Lo studio di settore WG96U è indicato sia tra gli studi che presentano le caratteristiche di cui al precedente punto 4.1, lettera a) sia, con riferimento ai casi in cui non risultano applicabili gli indicatori di coerenza "Resa dei consumi di acqua", "Resa dei consumi di energia elettrica" o "Ricavo per posto auto", tra quelli che risultano soddisfare il criterio di cui alla successiva lettera b) del medesimo punto 4.1.
5. Modifica dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d'imposta 2016
5.1 Nel modello dello studio di settore WD04B, approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2017, nel Quadro Z - "Dati complementari", la descrizione del titolo della colonna relativa ai righi da Z18 a Z20, "Percentuale sui ricavi", è sostituita con "Percentuale sul totale delle quantità estratte/lavorate".
5.2 Nel modello dello studio di settore WD19U, approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2017, nel Quadro Z - "Dati complementari", è inserito il titolo di colonna "Percentuale sul totale di ordini/commesse" in corrispondenza del rigo Z09. 5.3 Nel modello dello studio di settore WD31U, approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2017, nel Quadro Z - "Dati complementari", è inserito il titolo di colonna "Svolte internamente" relativa ai righi da Z15 a Z21. Inoltre, in corrispondenza della colonna relativa ai righi da Z36 a Z44, la descrizione del campo "Nemero" è sostituita con "Numero".
5.4 Nel modello dello studio di settore WD44U, approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2017, nel Quadro Z - "Dati complementari", alla fine della colonna relativa ai righi da Z20 a Z23 sono inserite le parole "TOT=100%".
5.5 Nel modello dello studio di settore WD46U, approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2017, nel Quadro E - "Beni strumentali", è inserita l'intestazione di colonna "Numero".
5.6 Nel modello dello studio di settore YD01U, approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2017, nel Quadro E - "Beni strumentali", in corrispondenza della seconda colonna dei righi E20 ed E21, la descrizione del campo "Mg" è sostituita con "Mq". 5.7 Nel modello dello studio di settore YD02U, approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2017, nel Quadro C - "Modalità di svolgimento dell'attività", le parole "Grande distribuzione e distribuzione organizzata", presente nella descrizione del rigo C05, sono sostituite con le parole "Grande distribuzione, distribuzione organizzata e discount".
5.8 Nelle istruzioni del quadro F - elementi contabili approvate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2017, la sigla WM81U presente nel rigo F29, campo 1, è sostituita da "VM81U". 5.9 Nelle istruzioni dello WK20U, approvate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2017, in corrispondenza del rigo T08, dopo "Settimane di lavoro nell'anno", sono aggiunte le parole:
"o "Settimane di lavoro nel periodo d'imposta"".
Motivazioni
L'articolo 10, commi da 9 a 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 prevede uno specifico regime premiale applicabile ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.
In particolare, è previsto che nei confronti dei contribuenti cui si applica tale regime:
a) sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633. Tale disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
c) la determinazione sintetica del reddito complessivo, di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.
Per accedere a tale regime è necessario che il contribuente:
1) dichiari, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi di settore;
2) abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
3) risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili. Con riguardo a tali condizioni è necessario che:
I) la coerenza sussista per tutti gli indicatori di coerenza economica e di normalità economica previsti dallo studio di settore applicabile;
II) nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, l'assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore sussista per entrambe le categorie reddituali;
III) nel caso in cui il contribuente applichi due diversi studi di settore, compreso il caso in cui si tratti del medesimo studio applicato sia per l'attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, la congruità e la coerenza sussista per entrambi gli studi; inoltre entrambi gli studi devono risultare interessati dall'applicazione del regime premiale in argomento.
Il comma 12 del citato articolo 10 del decreto legge n. 201 del 2011 prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentite le associazioni di categoria, possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina di cui al presente articolo, tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente e che, con lo stesso provvedimento, sono dettate le relative disposizioni di attuazione.
Al riguardo, con il provvedimento 12 luglio 2012 sono state fornite, ai punti 1 e 4, le disposizioni attuative del regime premiale in argomento, mentre ai punti 2 e 3, è stata fornita, in via sperimentale, la disciplina di accesso per il solo periodo di imposta 2011; con i successivi provvedimenti 5 luglio 2013, 26 giugno 2014, 9 giugno 2015 e 13 aprile 2016 sono state fornite, in via sperimentale, le discipline di accesso, rispettivamente, per il soli periodi di imposta 2012, 2013, 2014 e 2015 in attesa di estendere il citato regime premiale a tutti gli studi di settore a seguito delle modifiche agli stessi conseguenti la relativa fase di evoluzione.
In relazione all'applicazione del regime premiale al periodo di imposta 2016, si è provveduto a sentire le Associazioni di categoria rappresentate nella Commissione degli Esperti per gli studi di settore prevista dal comma 7 dell'articolo 10 della legge n. 146 del 1998.
In particolare, con nota protocollo RU n. 66883 del 4 aprile 2017, è stato chiesto a tali Associazioni di comunicare, sulla scorta della pregressa esperienza, valutazioni in merito alla sussistenza di particolari specificità di comparto e dei possibili effetti delle stesse sull'applicazione della disciplina premiale.
Inoltre, in data 12 aprile 2017, si è tenuto uno specifico incontro di approfondimento sul tema, con le Organizzazioni di categoria presenti nella Commissione degli esperti per gli studi di settore.
Dalle analisi effettuate sulla base dei dati dichiarativi e tenuto conto delle modifiche agli studi di settore apportate dai decreti ministeriali 22 dicembre 2016 e 23 marzo 2017, sentite le Organizzazioni di categoria, attesa l'esigenza di garantire l'applicazione del regime premiale ai contribuenti che dichiarano fedelmente i dati degli studi di settore e che risultano congrui alle risultanze degli studi stessi, si è previsto di confermare anche per il periodo di imposta 2016, in via sperimentale, i criteri previsti per il 2015.
In attesa di estendere il regime premiale a tutte le categorie economiche, a seguito dell'introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale previsti dall'articolo 7-bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, l'accesso per il periodo d'imposta 2016 è relativo ai contribuenti che applicano gli studi indicati nell'allegato n. 1 a questo provvedimento.
Tenuto conto della particolare funzione di stima prevista per alcuni studi delle attività professionali, che nel valorizzare le prestazioni rese non riesce a cogliere appieno i possibili casi di omessa fatturazione, i relativi studi, in attesa delle eventuali modifiche che potranno essere introdotte in fase di evoluzione degli stessi, non vengono interessati dal regime premiale in argomento per l'annualità 2016.
La presenza di diverse tipologie di indicatori, come individuate al punto 4 del presente provvedimento, nel caso in cui forniscano un risultato di coerenza, tenuto conto dei risultati delle analisi effettuate anche con il supporto della SOSE, si ritiene possa sufficientemente garantire la correttezza dei dati dichiarati nella modulistica degli studi di settore, pur restando impregiudicata la facoltà per l'Amministrazione Finanziaria di procedere al controllo degli stessi.
Gli studi cui si applica il regime premiale per il periodo di imposta 2016 sono stati quindi individuati tra quelli per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno:
1) quattro delle seguenti tipologie:
a) efficienza e produttività del fattore lavoro;
b) efficienza e produttività del fattore capitale;
c) efficienza di gestione delle scorte;
d) redditività;
e) struttura;
2) tre delle tipologie in precedenza indicate e che contemporaneamente prevedono l'indicatore "Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti".
Nell'Allegato n. 1 a questo provvedimento sono individuati gli studi di settore con le caratteristiche in precedenza richiamate, distinguendo gli studi di settore per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno quattro tipologie, da quelli per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili a tre tipologie e che contemporaneamente prevedono l'indicatore "Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti".
Al punto 4.2 del presente provvedimento viene precisato che, nel suddetto Allegato n. 1, lo studio di settore WG96U è indicato sia tra gli studi di settore che presentano 4 tipologie di indicatori, sia tra quelli ne hanno solo tre e che contemporaneamente prevedono l'indicatore "Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti"; in tal modo viene chiarito che, anche nei casi in cui non risultino applicabili, come stabilito dalla Nota Tecnica e Metodologica dello studio, approvata con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 dicembre 2015, gli indicatori di coerenza "Resa dei consumi di acqua", "Resa dei consumi di energia elettrica" o "Ricavo per posto auto", lo studio comunque risulta interessato dal regime premiale in quanto rispetta le condizioni previste alla lettera b) del punto 4.1 del presente provvedimento.
Infine, con riferimento alla modulistica degli studi di settore approvata per il periodo d'imposta 2016, vengono corretti dei refusi presenti nei modelli WD04B, WD19U, WD31U, WD44U, WD46U, YD01U e YD02U e nelle istruzioni del quadro F e dello studio WK20U.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma
1; art. 68, comma 1; art. 71 comma 3 lett. a); art. 73 comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-bis): Istituzione degli studi di settore;
Legge 8 maggio 1998, n. 146 (artt. 10 e 10-bis): Individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;
Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: Disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007: Approvazione della tabella di classificazione delle attività economiche; Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 febbraio 2008: Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore;
Decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, che ha previsto una revisione congiunturale speciale degli studi di settore;
Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 (art. 10): Regime premiale per favorire la trasparenza; Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 12 luglio 2012: Approvazione della differenziazione dei termini di accesso al regime premiale, previsto ai commi da 9 a 13 del decreto legge n. 201 del 2011, della modifica della modulistica relativa agli studi di settore e del provvedimento del 22 dicembre 2011; Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 5 luglio 2013: Approvazione della differenziazione dei termini di accesso al regime premiale, previsto ai commi da 9 a 13 del decreto legge n. 201 del 2011, della modifica della modulistica relativa agli studi di settore;
Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2014, 22 dicembre 2015 e 22 dicembre 2016: Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio;
Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, 24 marzo 2014, 30 marzo 2015, 17 marzo 2016 e 23 marzo 2017: Approvazione delle modifiche degli studi di settore;
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 25 giugno 2014: Approvazione della differenziazione dei termini di accesso al regime premiale, previsto ai commi da 9 a 13 del decreto legge n. 201 del 2011;
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 9 giugno 2015: Accesso al regime premiale previsto dall'articolo 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 13 aprile 2016: Accesso al regime premiale previsto dall'articolo 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2017: Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d'imposta 2016.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
ALLEGATO N. 1
1. Studi di settore che presentano almeno 4 delle tipologie di indicatori previste dall'articolo 2 del presente provvedimento: VG98U - Riparazione di beni di consumo nca
WD03U - Molitoria dei cereali
WD04B - Segagione, frantumazione e lavorazione artistica del marmo e pietre affini
WD05U - Produzione e conservazione di carne
WD09A - Fabbricazione di mobili, poltrone e divani, porte e finestre in legno
WD09B - Lavorazione del legno
WD11U - Produzione di olio di oliva e di semi
WD15U - Trattamento igienico e confezionamento di latte e derivati
WD16U - Confezione su misura di vestiario
WD17U - Fabbricazione di prodotti in gomma e plastica
WD19U - Fabbricazione di porte e finestre in metallo, tende da sole
WD20U - Fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo
WD21U - Fabbricazione e confezionamento di occhiali comuni e da vista
WD22U - Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione, di lampade elettriche ed insegne luminose
WD23U - Laboratori di corniciai
WD24U - Confezione e commercio al dettaglio di articoli in pelliccia
WD25U - Concia delle pelli e del cuoio
WD26U - Confezione di vestiario in pelle
WD27U - Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria
WD28U - Fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro
WD29U - Produzione di calcestruzzo e di altri prodotti per l'edilizia
WD30U - Recupero e preparazione per riciclaggio e commercio all'ingrosso di rottami metallici
WD31U - Fabbricazione di saponi, detersivi, profumi e oli essenziali
WD32U - Fabbricazione, installazione e riparazione di macchine e apparecchi meccanici
WD33U - Produzione e lavorazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria
WD35U Editoria, prestampa, stampa e legatoria
WD36U Fusione di metalli, prima trasformazione del ferro e dell'acciaio
WD37U Costruzione e riparazione di imbarcazioni
WD38U - Fabbricazione di mobili metallici per uffici e negozi
WD39U - Fabbricazione di coloranti, pitture, vernici
WD40U - Fabbricazione di motori, generatori ed altri apparecchi elettrici
WD41U - Fabbricazione e riparazione di macchine ed attrezzature per ufficio
WD42U - Fabbricazione e riparazione di elementi per ottica
WD43U - Fabbricazione di apparecchi medicali e protesi
WD44U - Fabbricazione di accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette
WD45U - Lavorazione e commercio all'ingrosso di caffè
WD46U - Fabbricazione di prodotti chimici
WD49U - Fabbricazione di materassi
WD47U - Fabbricazione di articoli in carta e cartone
WG31U - Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori
WG33U - Servizi degli istituti di bellezza
WG34U - Servizi di acconciatura
WG36U - Servizi di ristorazione commerciale
WG38U - Riparazione di calzature e di altri articoli in pelle, cuoio o in altri materiali simili
WG52U - Confezionamento di generi alimentari e non
WG55U - Servizi di pompe funebri e attività connesse
WG76U - Servizi di ristorazione collettiva
WG79U - Noleggio di autovetture e altri mezzi di trasporto terrestre
WG85U - Discoteche, sale da ballo, night club e scuole di danza
WG89U - Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto
WG96U - Altre attività di manutenzione autoveicoli e di soccorso stradale
YD01U - Produzione dolciaria
YD02U - Produzione di paste alimentari
YD07A - Fabbricazione di articoli di calzetteria
YD07B - Confezione ed accessori per abbigliamento
YD08U Fabbricazione di calzature, parti e accessori
YD10U Confezione di biancheria
YD12U Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria
YD13U - Nobilitazione dei tessili
YD14U - Produzione tessile
YD18U - Fabbricazione prodotti in ceramica e terracotta
YD34U - Fabbricazione e riparazione di protesi dentarie
YG37U - Bar, gelaterie e pasticcerie
YG44U - Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere YM01U - Commercio al dettaglio di alimentari
2. Studi di settore che presentano almeno tre delle tipologie di indicatori previste dall'articolo 2 del presente provvedimento e che, contemporaneamente, prevedono l'indicatore "Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti":
VM47U - Commercio al dettaglio di natanti e forniture di bordo
VM81U - Commercio all'ingrosso di combustibili
VM87U - Commercio al dettaglio di altri prodotti nca
VM88U - Commercio all'ingrosso di altri prodotti nca
WD04A - Estrazione di pietre ornamentali, ghiaia e sabbia e altri minerali
WG40U - Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili
WG46U - Riparazione di trattori agricoli
WG48U - Riparazione di elettrodomestici e di prodotti di consumo audio e video
WG50U - Intonacatura, rivestimento, tinteggiatura ed altri lavori di completamento e finitura degli edifici
WG53U - Servizi linguistici e organizzazione di convegni e fiere (per l'attività di impresa)
WG54U - Sale giochi e biliardi, gestione di apparecchi automatici da intrattenimento
WG58U - Campeggi, aree attrezzate per roulotte e villaggi turistici
WG60U - Stabilimenti balneari
WG68U - Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco
WG69U - Costruzioni
WG70U Servizi di pulizia
WG72A Trasporto con taxi e noleggio di autovetture con conducente
WG72B Altri trasporti terrestri di passeggeri
WG75U - Installazione di impianti elettrici, idraulico-sanitari e altri impianti
WG78U - Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator
WG81U - Noleggio di macchine e attrezzature per l'edilizia
WG88U - Autoscuole, scuole nautiche e agenzie di disbrigo pratiche
WG90U - Esercizio della pesca e attività connesse
WG95U - Servizi dei centri per il benessere fisico e stabilimenti termali
WG96U - Altre attività di manutenzione autoveicoli e di soccorso stradale
WK16U - Amministrazione di condomini, gestione di beni immobili per conto terzi e sevizi integrati di gestione (per l'attività di impresa e di lavoro autonomo)
WK23U - Servizi di ingegneria integrata (per l'attività di impresa)
WM06A - Commercio al dettaglio di elettrodomestici e casalinghi
WM06B - Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
WM08U - Commercio al dettaglio di giochi, giocattoli, articoli sportivi
WM09A - Commercio di autoveicoli
WM09B - Commercio di motocicli e ciclomotori
WM10U - Commercio di parti e accessori di autoveicoli e motoveicoli
WM11U - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di ferramenta ed utensileria, termoidraulica, legname, materiali da costruzione, piastrelle, pavimenti e prodotti vernicianti
WM12U - Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
WM13U - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
WM15B - Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione
WM16U - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria e per l'igiene personale
WM17U - Commercio all'ingrosso di cereali, legumi secchi e sementi
WM18A - Commercio all'ingrosso di fiori e piante
WM18B - Commercio all'ingrosso di animali vivi
WM19U - Commercio all'ingrosso di tessuti ed abbigliamento
WM20U - Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio WM21A Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi
WM21B Commercio all'ingrosso di bevande
WM21C Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca
WM21D - Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
WM21E - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
WM22A - Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, elettronica di consumo, materiale elettrico e supporti audio e video
WM22B - Commercio all'ingrosso di casalinghi
WM22C - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
WM23U - Commercio all'ingrosso di medicinali, di articoli medicali e ortopedici
WM24U - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
WM25A - Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli
WM25B - Commercio all'ingrosso di articoli sportivi
WM29U - Commercio al dettaglio di mobili e articoli in legno, sughero, vimini e plastica
WM30U - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
WM31U - Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria
WM32U - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione, chincaglieria, bigiotteria, bomboniere, articoli da regalo e per fumatori
WM33U - Commercio all'ingrosso di cuoio, pelli e pellicce
WM34U - Commercio all'ingrosso di calzature, pelletterie e articoli da viaggio
WM35U - Erboristerie
WM36U - Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali
WM37U - Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi, profumi e cosmetici
WM39U - Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e per riscaldamento
WM40B - Commercio al dettaglio ambulante di fiori e piante
WM41U - Commercio all'ingrosso di macchine e attrezzature per ufficio
WM42U - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
WM43U - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di macchie e attrezzature agricole e per il giardinaggio
WM44U - Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature ufficio
WM46U - Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia,
ottica e strumenti scientifici
WM48U - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
WM80U - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
WM82U - Commercio all'ingrosso di metalli
WM83U - Commercio all'ingrosso di prodotti chimici
WM84U - Commercio all'ingrosso di macchine utensili
WM85U - Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco
WM86U - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
YG67U - Tintorie e lavanderie
YG74U - Attività fotografiche (per l'attività di impresa)
YK21U - Attività degli studi odontoiatrici (per l'attività di impresa e di lavoro autonomo)
YM02U - Commercio al dettaglio di carni
YM03U - Commercio al dettaglio ambulante
YM04U - Farmacie
YM05U - Commercio ad dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori
YM07U - Commercio al dettaglio di filati per maglieria e di merceria
YM15A - Commercio al dettaglio e riparazione di orologi e gioielli
YM27A - Commercio al dettaglio di frutta e verdura
YM27B - Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
YM28U - Commercio al dettaglio di tessuti, tappeti e biancheria per la casa
YM40A - Commercio al dettaglio di fiori e piante
ALLEGATO N. 2
1. Nella tipologia di indicatore di efficienza e produttività del fattore lavoro rientrano i seguenti indicatori di coerenza economica:
- Margine del professionista - in assenza di spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato;
- Margine giornaliero per addetto non dipendente - in assenza di spese per prestazioni di lavoro;
- Margine per addetto non dipendente giornaliero;
- Margine per addetto non dipendente;
- Margine per addetto non dipendente - in assenza di spese per prestazioni di lavoro;
- Margine per addetto non dipendente - in assenza di spese per prestazioni di lavoro per tipologia diversa da associazione e società sportiva dilettantistica;
- Rendimento lordo per addetto - in presenza di spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato; - Resa giornaliera;
- Resa oraria per addetto;
- Valore aggiunto lordo giornaliero per addetto;
- Valore aggiunto lordo giornaliero per addetto - in presenza di spese per prestazioni di lavoro;
- Valore aggiunto lordo per addetto;
- Valore aggiunto lordo per addetto - in presenza di spese per prestazioni di lavoro;
- Valore aggiunto lordo per addetto - in presenza di spese per prestazioni di lavoro per tipologia diversa da associazione e società sportiva dilettantistica.
2. Nella tipologia di indicatore di efficienza e produttività del fattore capitale rientrano i seguenti indicatori di coerenza economica:
- Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo.
3. Nella tipologia di indicatore di efficienza di gestione delle scorte rientra il seguente indicatori di coerenza economica:
- Durata delle scorte.
4. Nella tipologia di indicatore di redditività rientrano i seguenti indicatori di coerenza economica:
- Incidenza delle spese sui compensi;
- Incidenza dei costi e spese sui ricavi;
- Incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi sui ricavi;
- Incidenza del costo per acquisto di ricambi e accessori sui ricavi;
- Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti;
- Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti - per tipologia diversa da associazione e società sportiva dilettantistica;
- Incidenza del margine sui ricavi;
- Margine lordo sui ricavi;
- Provvigione per trattativa conclusa di locazione residenziale e industriale;
- Provvigione per trattativa conclusa di compravendita;
- Provvigioni sulle vendite;
- Provvigioni sulle vendite di veicoli nuovi;
- Provvigioni sulle vendite di veicoli usati;
- Redditività;
- Ricarico;
- Ricarico per l'attività d'organizzazione.
5. Nella tipologia di indicatore di struttura rientrano i seguenti indicatori di coerenza economica:
- Chili di pescato su sforzo di pesca;
- Compensi per amministrazione ordinaria di un condominio con oltre 30 unità immobiliari;
- Compensi per amministrazione ordinaria di un condominio fino a 30 unità immobiliari;
- Costo dei carburanti per chilometri percorsi;
- Costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo d'imposta;
- Giornate teoriche di pieno utilizzo delle strutture di base;
- Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili ammortizzabili
- Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi;
- Margine di intermediazione commerciale relativo alla vendita di pacchetti e servizi turistici;
- Margine di intermediazione commerciale relativo alla vendita di biglietterie e altri servizi (al netto delle quote non commissionabili);
- Numero di pasti erogati per addetto;
- Numero posti per addetto;
- Numero servizi per addetto;
- Numero servizi giornalieri per addetto;
- Percorrenza chilometrica per automezzo;
- Ponti sollevatori per mq di officina;
- Resa chilometrica;
- Resa dei consumi di acqua;
- Resa dei consumi di energia elettrica;
- Resa del riunito;
- Resa delle cartelle tradotte;
- Resa delle giornate di interpretariato;
- Resa delle superfici commerciali;
- Ricavo medio orario delle attività di pulizia;
- Ricavo medio per revisione;
- Ricavi al metro quadro locato;
- Ricavi al metro quadro venduto;
- Ricavo medio per apparecchio senza vincita in denaro;
- Ricavo medio per apparecchio con vincita in denaro;
- Ricavo medio per presenza relativo ad utenza a forfait mensile/stagionale/annuale;
- Ricavo medio per presenza relativo ad utenza non a forfait mensile/stagionale/annuale;
- Ricavo medio per patente B;
- Ricavo medio per patente di categoria superiore (C,D,E e CQC);
- Ricavo medio per pratica automobilistica;
- Ricavi per amministrazione ordinaria di un condominio con oltre 30 unità immobiliari;
- Ricavi per amministrazione ordinaria di un condominio fino a 30 unità immobiliari;
- Ricavo per posto auto
- Ricavi per presenza;
- Ricavo medio per servizio;
- Superfice complessiva dei locali per riunito;
- Tasso medio di occupazione;
- Velocità di rotazione dei tavoli.
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