Provvedimento Agenzia Entrate del 24.07.2023 (272037/2023)



Prot. n. 272037/2023


Divisione Risorse
_____________

Direzione Centrale Risorse Umane
Ufficio Selezione del personale



Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 530 unità per l’area dei
funzionari


IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

DISPONE

l’avvio di una selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 530 unità da

inquadrare nell’area dei funzionari per i servizi di pubblicità immobiliare.

Attività, specifiche professionali e competenze

Funzionario per servizi di pubblicità immobiliare

Attività Svolge attività complesse, per il loro elevato contenuto specialistico, con riferimento
ai servizi di pubblicità immobiliare, elaborando e definendo soluzioni anche nuove
coerenti con le prassi e le politiche funzionali; assicura assistenza e consulenza alla
generalità degli utenti, gestisce le attività di aggiornamento e conservazione delle
banche dati di pubblicità immobiliare, presidia i procedimenti di volontaria
giurisdizione e svolge attività di monitoraggio in caso di rifiuto o riserva dei
conservatori.

Specifiche
professionali

? conoscenze specialistiche
? competenze necessarie ad affrontare problemi complessi, anche al fine di sviluppare

conoscenze e procedure nuove
? capacità di lavoro in autonomia accompagnata da abilità organizzative e

professionali che consentono lo svolgimento delle attività e dei processi affidati e il
conseguimento degli obiettivi assegnati; senso di responsabilità e capacità di analisi
e risoluzione dei problemi; le responsabilità possono estendersi, a seguito di
conferimento di incarichi di responsabilità, anche alla capacità di coordinare team di
lavoro e unità organizzative.

Competenze
richieste

problem solving, impegno e affidabilità, collaborazione e lavoro di squadra,
comunicazione e organizzazione del proprio lavoro, flessibilità.

2

1. Ripartizione dei posti

1.1 Il numero dei posti è così ripartito:

Codice concorso SPI

Numero dei posti 530

Sedi e ripartizioni

Direzione Regionale Abruzzo 12
Direzione Regionale Basilicata 5
Direzione Regionale Calabria 14
Direzione Regionale Campania 31
Direzione Regionale Emilia-Romagna 40
Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia 9
Direzione Regionale Lazio e Uffici Centrali 50 di cui 4 per Uffici Centrali
Direzione Regionale Liguria 20
Direzione Regionale Lombardia 86
Direzione Regionale Marche 16
Direzione Regionale Molise 4
Direzione Regionale Piemonte 50
Direzione Regionale Puglia 31
Direzione Regionale Sardegna 15
Direzione Regionale Sicilia 38
Direzione Regionale Toscana 50
Direzione Regionale Umbria 9
Direzione Regionale Veneto 50

1.2 In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 2, della

legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della

complessiva quota d’obbligo prevista dall’articolo 3, comma 1, della medesima legge e agli

articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

(codice dell’ordinamento militare).

1.3 Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio

1994, n. 487, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023,

n. 82, si evidenzia che la percentuale di dipendenti appartenenti alle categorie di cui alla

legge 12 marzo 1999, n. 68 in servizio in Agenzia è pari al 6,36%.

3

1.4 È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come previsto

dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e dall’articolo 35 del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165.

1.5 Ai sensi dell’articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,

come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, si

evidenzia che alla data del 31 dicembre 2022 la percentuale di donne, inquadrate nell’area

funzionari, era pari al 51%, quella degli uomini era pari a 49%.

2. Requisiti di ammissione

2.1 Alla procedura selettiva di cui al presente bando possono partecipare coloro che, alla data

di scadenza del termine per la presentazione delle domande, sono in possesso dei seguenti

requisiti:

a) titolo di studio:

­ laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato:

Scienze dei servizi giuridici (L-14); oppure:

­ diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito secondo l’ordinamento di studi

previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o titolo equipollente

per legge; oppure:

­ laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea

secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

Alla procedura selettiva possono partecipare anche coloro che sono in possesso di

titolo di studio conseguito all’estero, o di titolo estero conseguito in Italia,

riconosciuto equipollente ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la

vigente normativa, ad una delle lauree sopra indicate; possono partecipare altresì

coloro per i quali la procedura per il riconoscimento della suddetta equipollenza sia in

corso, purché dimostrino di aver presentato la relativa richiesta, ai sensi delle

disposizioni vigenti in materia, entro il termine ultimo di presentazione della domanda

di partecipazione al presente concorso;

b) cittadinanza italiana;

c) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;

4

d) godimento dei diritti politici e civili;

e) idoneità fisica all’impiego.

2.2 Sono esclusi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, nonché coloro che sono stati

destituiti o dispensati ovvero licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione,

ovvero sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell’accertamento che

l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da

invalidità non sanabili.

2.3 L’Agenzia delle entrate si riserva la facoltà, in ogni momento della procedura, di procedere,

con atto motivato, all’esclusione dei candidati che abbiano riportato sentenze penali di

condanna o provvedimenti equiparati ancorché non passati in giudicato o di

patteggiamento, tenuto conto dei requisiti di condotta e di moralità necessari per svolgere

le mansioni proprie dell’area funzionario, nonché del tipo e della gravità del reato

commesso.

3. Presentazione delle domande - Termine e modalità

3.1 Il candidato dovrà inviare la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente per via

telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS, mediante la compilazione del

format di candidatura sul Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo internet

https://www.inpa.gov.it/, previa registrazione sullo stesso Portale.

3.2 Per la partecipazione al concorso, il/la candidato/a deve essere in possesso di un indirizzo

di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale.

3.3 La registrazione, la compilazione e l’invio on line della domanda devono essere completati

entro le ore 23.59 del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del bando.

Tale termine è perentorio e la data di presentazione on line della domanda di partecipazione

al concorso è certificata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio,

dal Portale “inPA”. Allo scadere del termine ultimo per la presentazione della domanda,

non sarà più consentito l’invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione

al concorso, in caso di più invii, si terrà conto unicamente della domanda inviata

cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti revocate e prive d’effetto.

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Resta salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n.

61 circa le misure urgenti adottate in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini

amministrativi.

3.4 Non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della domanda di partecipazione al

concorso.

3.5 Della pubblicazione del bando si dà notizia sul Portale e sul sito dell’Agenzia delle entrate

www.agenziaentrate.gov.it.

3.6 Nella domanda il/la candidato/a dovrà rendere, sotto la propria responsabilità, le

dichiarazioni di seguito indicate:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il sesso;

d) il codice fiscale;

e) la residenza e, se diverso, il domicilio cui desidera siano trasmesse le eventuali

comunicazioni;

f) l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestato al/alla candidato/a, presso cui

saranno inviate le comunicazioni relative allo svolgimento della procedura concorsuale,

con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni;

g) il titolo di studio, la data, il luogo e l’università di conseguimento e, in caso di titolo di

studio conseguito all’estero, gli estremi del provvedimento che ne dispone

l’equipollenza;

h) di essere cittadino/a italiano/a;

i) di godere dei diritti civili e politici;

j) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto/a;

k) di avere l’idoneità fisica all’impiego;

l) di non essere stato/a interdetto/a dai pubblici uffici né destituito/a ovvero licenziato/a o

dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente

insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un

impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito

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mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o,

comunque, con mezzi fraudolenti;

m) di non avere riportato condanne penali o provvedimenti equiparati o sentenze di

patteggiamento (in caso positivo specificare quali);

n) di non avere in corso procedimenti penali (in caso positivo specificare quali);

o) la posizione nei confronti del servizio di leva al quale sia stato eventualmente chiamato;

p) l’eventuale appartenenza alle categorie riservatarie previste dalle disposizioni

normative richiamate al punto 1.2;

q) l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’articolo 5 del Decreto del Presidente

della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;

r) di essere eventualmente impiegato in una pubblica amministrazione;

s) di essere eventualmente in possesso di una diagnosi di disturbi specifici di

apprendimento (DSA) di cui dell’articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno

2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. In tal caso,

ai sensi del decreto interministeriale 9 novembre 2021, attuativo della predetta

normativa, i candidati dovranno fare esplicita richiesta, nell’apposito spazio disponibile

sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei

tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere

opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla

commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica.

L’adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della

commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell’esame

obiettivo di ogni specifico caso, e comunque nell’ambito delle modalità individuate dal

predetto decreto interministeriale. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il

50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla

dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale durante la fase di inoltro candidatura

quando richiesto, i file dovranno essere in formato pdf. Il mancato inoltro di tale

documentazione non consentirà di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.

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3.7 I candidati devono indicare nella domanda di partecipazione, a pena di esclusione, una sola

struttura, centrale, regionale o provinciale, fra quelle elencate nella relativa tabella di cui al

punto 1.1.

3.8 Ai candidati disabili si applicano le norme di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992,

n. 104 e all’articolo 16 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che consentono agli interessati di

usufruire dei tempi aggiuntivi e dei sussidi previsti in relazione alla disabilità. In tal caso i

candidati con disabilità dovranno specificare, nell’apposito spazio disponibile sul format

elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che

andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla

commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La

concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile

giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e

dell’esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non

eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto

alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale durante la fase di inoltro candidatura

quando richiesto, i file dovranno essere in formato pdf. Il mancato inoltro di tale

documentazione non consentirà di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.

3.9 I candidati sono tenuti a inviare ogni ulteriore comunicazione (es. variazione dell’indirizzo

indicato nella domanda) tramite posta elettronica certificata personale (PEC) alla Direzione

Regionale/Provinciale per i cui posti hanno prodotto domanda di partecipazione (compresi

nel Lazio quelli degli Uffici Centrali). Gli indirizzi PEC delle Direzioni sono reperibili sul

sito internet dell'Agenzia delle entrate al seguente indirizzo:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/direzioni-regionali.

3.10 L’Agenzia delle entrate non è responsabile del mancato ricevimento da parte del candidato

delle comunicazioni relative alla procedura concorsuale in caso di inesatte o incomplete

dichiarazioni circa il proprio recapito e proprio indirizzo di posta elettronica certificata

ovvero di mancata tardiva comunicazione del cambiamento di recapito e di indirizzo PEC

rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi comunque

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

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3.11 Per le richieste di assistenza di tipo informatico, alla procedura di iscrizione on line, i

candidati devono utilizzare esclusivamente l’apposito modulo di assistenza presente sul

Portale “inPA”. Non è garantita la soddisfazione, entro il termine di scadenza previsto per

l’invio della domanda di partecipazione, delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il

medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate

non saranno considerate.

3.12 Le dichiarazioni formulate nella domanda dai candidati sono da ritenersi rilasciate ai sensi

del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e hanno la stessa

validità temporale delle certificazioni che sostituiscono.

3.13 Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste

dall’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3.14 L’Agenzia può disporre, in qualsiasi momento, l’esclusione dei candidati nel caso di:

a) mancanza dei requisiti;

b) mancata indicazione di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale (PEC);

c) sussistenza delle condizioni di cui ai punti 2.2 e 2.3;

d) domande inviate con modalità diverse rispetto a quella indicata nel punto 3.1;

e) falsità delle dichiarazioni rese.

4. Commissione d’esame

4.1 La Commissione d’esame è nominata dal Direttore dell’Agenzia nel rispetto dei principi

dettati in merito dall’articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165.

4.2 La Commissione d’esame può essere articolata in sottocommissioni ai sensi dall’articolo

35-quater, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4.3 La Commissione d’esame può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo

comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni ai sensi degli articoli 247,

comma 7, e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

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5 Prove selettive

5.1 La procedura di selezione prevede una sola prova scritta ai sensi dell'articolo 35-quater,

comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 1-bis del

decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, così come convertito con modificazioni, dalla legge 21

giugno 2023, n. 74.

5.2 Indicazioni in relazione alla prova scritta saranno pubblicate il giorno 4 settembre 2023,

con valore di notifica a tutti gli effetti, nel sito Internet dell’Agenzia delle entrate,

www.agenziaentrate.gov.it e sul Portale InPA.

5.3 Per l’espletamento della suddetta prova si applica quanto previsto dall’articolo 35-quater,

comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell’avviso di cui al

punto precedente saranno fornite istruzioni circa le modalità di svolgimento, anche

mediante strumentazione e procedure informatiche, garantendo l’adozione di soluzioni

tecniche che assicurino la pubblicità delle stesse, l’identificazione dei candidati, la

sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità. L’Agenzia delle entrate non assume

alcuna responsabilità in caso di problemi tecnici di qualsiasi natura non imputabili a essa

che non consentano il corretto avvio o il corretto svolgimento della prova.

5.4 Il candidato che non si presenta o non si connette nel giorno, luogo ed ora stabiliti è escluso

dalla prova.

5.5 Per essere ammessi a sostenere la prova i candidati devono essere muniti di un valido

documento di riconoscimento.

5.6 Nell'avviso di cui al punto 5.2 verranno fornite anche indicazioni sulle misure organizzative

volte ad assicurare la partecipazione alla prova scritta alle candidate che risultino

impossibilitate al rispetto del calendario previsto a causa dello stato di gravidanza o

allattamento nonché sulle modalità di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia

interesse.

6 Prova scritta

6.1 La prova scritta consiste in una serie di quesiti a risposta multipla volti ad accertare la

conoscenza delle materie di seguito specificate:

? diritto civile;

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? diritto amministrativo;

? elementi di diritto processuale civile;

? elementi di diritto tributario;

? elementi di diritto penale.

6.2 La prova è valutata in trentesimi e s’intende superata con il punteggio di 21/30.

7 Graduatorie finali

7.1 La Commissione d’esame di cui al punto 4.1 forma le graduatorie regionali di merito per

ciascuna struttura indicata nella tabella di cui al punto 1.1 secondo il punteggio, espresso

in trentesimi, della votazione conseguita nella prova scritta.

7.2 Ciascun Direttore Regionale per la Direzione di propria competenza, tra quelle indicate

nella tabella di cui al punto 1.1, anche per i posti ricompresi, accertata la regolarità della

procedura, approva le graduatorie di merito e dichiara i vincitori, nei limiti dei posti messi

a concorso, tenuto conto delle riserve dei posti previste al punto 1.2 del presente bando,

nonché degli eventuali titoli di preferenza di cui all’articolo 5 del Decreto del Presidente

della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni da far valere a parità di

punteggio.

7.3 Delle riserve e dei titoli di preferenza di cui al punto precedente si terrà conto soltanto se

dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.

7.4 In base all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, integrato

dall'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, così come convertito con

modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono considerati idonei i candidati

collocati in ciascuna graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo

di quelli banditi.

7.5 Le graduatorie finali saranno pubblicate sul Portale e sul sito dell’Agenzia delle entrate con

valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

7.6 L'Agenzia si riserva la possibilità di formare una graduatoria unica nazionale ove

confluiscono tutti gli idonei presenti nelle graduatorie regionali finali di merito dopo

l'assunzione dei vincitori. Tale graduatoria sarà formata sulla base del punteggio riportato

nella graduatoria regionale o provinciale tenendo conto degli eventuali titoli di preferenza

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di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e

successive modificazioni da far valere a parità di punteggio.

8 Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dei risultati della

prova scritta, a pena di decadenza, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza,

di cui all’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e

successive modificazioni e integrazioni, avendoli espressamente dichiarati nella domanda

di partecipazione al concorso, deve presentare, secondo le modalità indicate dal punto 3.9,

i relativi documenti in carta semplice oppure le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli

46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di un valido documento di

riconoscimento. Da tali documenti in carta semplice o dichiarazioni sostitutive deve

risultare il possesso dei titoli suddetti alla data di scadenza fissata per la presentazione della

domanda.

9 Trattamento dei dati personali

9.1 Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 si informano i candidati che il

trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o

comunque acquisiti a tal fine dall'Agenzia delle entrate è finalizzato unicamente

all'espletamento delle attività connesse e strumentali alla procedura selettiva e alla

eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro e avverrà a cura delle persone individuate

a tale scopo, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari

per perseguire le predette finalità. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla

conservazione della documentazione amministrativa.

9.2 Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il

possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con

conseguente esclusione dalla procedura.

9.3 L'Agenzia per l'espletamento della procedura concorsuale può avvalersi anche di società

esterne designate quali responsabili del trattamento con atto formale.

12

9.4 Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente; sono previste

comunicazioni alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico-

economica del candidato, oltre che agli organi giudiziari e di controllo per ottemperare ad

eventuali loro richieste.

9.5 Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di

opporsi al trattamento (articolo 15 e seguenti del Regolamento). L’apposita istanza è

presentata contattando l’Ufficio Protezione Dati Personali della Direzione Centrale Audit,

e-mail: entrate.updp@agenziaentrate.it. Titolare del trattamento è l’Agenzia delle entrate,

con sede in via Giorgione n. 106, 00147 Roma. Dato di contatto del Responsabile della

protezione dati è: entrate.dpo@agenziaentrate.it.

9.6 Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in

violazione di quanto previsto dal regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al

Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall’articolo 77 del Regolamento

stesso.

10. Responsabili del procedimento

Ciascun Direttore Regionale, per la Direzione di propria competenza, anche per i posti

ricompresi, individua i responsabili del procedimento e dei provvedimenti relativi alla

procedura di selezione.

11. Condizioni di impiego

11.1 I candidati dichiarati vincitori e in regola con la documentazione prescritta sono assunti in

servizio, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, e

sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a

cinque anni.

11.2 Ai nuovi assunti viene attribuito il trattamento economico corrispondente all’Area dei

Funzionari, con un differenziale iniziale “D0”, come previsto dal Contratto Collettivo

Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Centrali – periodo 2019-2021.

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12. Periodo di prova

12.1 In base all’articolo 19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni

Centrali – periodo 2019-2021, il personale inquadrato nell’Area funzionari è soggetto a un

periodo di prova della durata di quattro mesi.

12.2 Il periodo di prova è finalizzato a verificare nelle concrete situazioni di lavoro l’abilità dei

neoassunti ad applicare le proprie conoscenze alla soluzione di problemi operativi e le loro

competenze trasversali. Saranno oggetto di valutazione la qualità dell’output lavorativo e i

comportamenti organizzativi codificati nelle seguenti competenze:

COMPETENZA DEFINIZIONE

Problem solving
Capacità di inquadrare le questioni di lavoro e individuare
soluzioni realizzabili ed efficaci

Impegno e affidabilità
Capacità di lavorare rispettando le regole organizzative,
operando con impegno e affidabilità

Capacità di organizzazione del
proprio lavoro

Capacità di organizzare le proprie attività individuando tempi
e azioni necessari per il raggiungimento del risultato e di
portare a termine il lavoro assegnato con accuratezza,
precisione e nei tempi stabiliti

L’esito del periodo di prova è valutato dal dirigente apicale della struttura di assegnazione

che si avvarrà anche delle informazioni fornite dal responsabile dell’ufficio cui il candidato

è assegnato potendone osservare quotidianamente e più da vicino la prestazione.

13. Decadenza dal diritto alla stipula del contratto individuale di lavoro

La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nel giorno indicato per la stipula del

contratto individuale di lavoro implica la decadenza dal relativo diritto.

14. Ricorsi

Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura selettiva, può essere prodotto

ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni,

oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti

dalla data di pubblicazione, comunicazione, conoscenza o notifica dell’atto che il candidato

abbia interesse ad impugnare.

14

15. Clausola di salvaguardia

L’Amministrazione si riserva in qualunque fase della procedura la facoltà insindacabile di

sospendere, modificare o annullare il presente bando.

L’Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire i termini della procedura concorsuale

per sopravvenute esigenze di interesse pubblico. Parimenti per motivate ragioni di pubblico

interesse, l’Amministrazione può revocare la procedura già bandita.

Roma, 24 luglio 2023

Ernesto Maria Ruffini
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