Provvedimento Agenzia Entrate del 24.03.2016 (2016/45080)

 

Approvazione del modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, istituito dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

 

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
Dispone

 

1. Approvazione del modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, istituito dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

1.1 È approvato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno previsto dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 con le relative istruzioni.
1.2 Il modello è utilizzato dai soggetti titolari di reddito d'impresa che intendono beneficiare del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C (2014) 6424 final del 16 settembre 2014.
1.3 Il credito d'imposta è attribuito in relazione agli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, connessi ad un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà' come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014.
1.4 Il modello per la richiesta di attribuzione del credito d'imposta è composto dall'informativa sul trattamento dei dati personali, dai riquadri contenenti i dati dell'impresa beneficiaria, del rappresentante firmatario della richiesta, del referente da contattare, i dati relativi alla rinuncia al credito o alla rettifica di una precedente comunicazione, dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dagli impegni assunti con la sottoscrizione, dal quadro A, contenente i dati relativi al progetto d'investimento e al credito d'imposta, dal quadro B, contenente i dati della struttura produttiva, e dal quadro C, contenente l'elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia.

 

2. Reperibilità del modello

2.1 Il modello è disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.it.
2.2 Il modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet, a condizione che sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento.

 

3. Modalità e termini di presentazione della comunicazione

3.1 La comunicazione è presentata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, a partire dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2019.
3.2 La trasmissione telematica è effettuata utilizzando il software denominato "Creditoinvestimentisud", disponibile gratuitamente sul sito internetwww.agenziaentrate.it.
3.3 Il beneficiario può utilizzare il credito d'imposta maturato solo in compensazione ai sensi dell'art. 17 del Dlgs n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d'imposta.
3.4 I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l'obbligo di rilasciare al richiedente un esemplare cartaceo della comunicazione predisposta con l'utilizzo del software suddetto, nonché copia della ricevuta dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuta ricezione e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione. La comunicazione, debitamente sottoscritta dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dal richiedente, deve essere conservata a cura di quest'ultimo.
3.5 Al Centro operativo di Cagliari è demandata la competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione della comunicazione.
3.6 L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero dello Sviluppo Economico tutte le comunicazioni pervenute, per le quali ha rilasciato ricevuta con esito positivo, per le attività di competenza.

 

Motivazioni

L'art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, un credito di imposta a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese, nei limiti e alle condizioni previsti dalla citata Carta.
Il credito di imposta è finanziato a valere sulle risorse europee (FESR) e di cofinanziamento nazionale previste nel programma operativo nazionale «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei programmi operativi delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
Il credito è finanziato anche con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione.
Il Ministero dello Sviluppo Economico e le regioni interessate determinano i requisiti e le modalità per l'individuazione dei contribuenti ammissibili alla fruizione del credito di imposta a valere sulle risorse comunitarie.
L'art. 1, par. 2 lett. a) del Reg. 651/2014 prevede che il presente regime di aiuto, in quanto superiore ai 150 milioni di euro annui e con durata superiore a 6 mesi, debba essere autorizzato dalla Commissione Europea sulla base di una piano di valutazione che le Autorità Italiane devono trasmettere.
Pertanto decorsi 6 mesi dalla entrata in vigore della normativa, la fruizione del credito d'imposta sarà autorizzata solo a seguito del positivo giudizio della Commissione Europea. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/ 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
In particolare, ai sensi del comma 99, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.
L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.
L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014.
Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, a 5 milioni di euro per le medie imprese e a 15 milioni di euro per le grandi imprese, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.
In particolare, il comma 103 del citato dell'art.1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevede l'obbligo della presentazione da parte dei soggetti interessati di un'apposita comunicazione, demandando ad un provvedimento dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità e dei termini di fruizione del credito d'imposta.
Al medesimo comma viene stabilito che la comunicazione dell'accoglimento dell'istanza costituisce presupposto per fruire del credito d'imposta secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.
Con il presente provvedimento sono, pertanto, definite le modalità di utilizzo del credito d'imposta previsto dall'art. 1, commi 98-108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e il relativo modello di comunicazione che i contribuenti devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate.
Il Ministero dello Sviluppo Economico e le regioni interessate definiscono le risorse da destinare alla copertura finanziaria del credito d'imposta a valere sui rispettivi Programmi operativi finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014/2020, i requisiti di ammissibilità ai medesimi programmi delle spese relative agli investimenti che fruiscono del credito d'imposta, nonché le relative modalità di rendicontazione e controllo ai sensi della normativa comunitaria recante la disciplina di intervento dei fondi SIE 2014/2020.
Il Ministero dello Sviluppo Economico e le regioni interessate determinano i requisiti e le modalità per l'individuazione dei contribuenti ammissibili alla fruizione del credito di imposta a valere sulle risorse europee.
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento

Articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
Legge 16 aprile 1987 n. 183 "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari";
Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988 n. 568 "Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per la attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183";
Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione";
Regolamento (UE) del 17 giugno 2014, n. 651 "Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato";
Regolamento (UE) del 13 luglio 2015, n. 1589 "Regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea";
Carta degli aiuti di stato a finalità regionale 2014-2020 per l'Italia approvata con decisione C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014; Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 di cui alla Comunicazione della Commissione pubblicata nella GUUE n. C 209/1 del 23 luglio 2013;
Regolamento (UE) del 25 ottobre 2012 n. 966 "Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE/Euratom) n. 1605/2002";
Regolamento (UE) del 29 ottobre 2012 n. 1268 "Regolamento delegato della Commissione recante le modalità di applicazione del regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione";
Regolamento (UE) del 17 dicembre 2013 n. 1303 "Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio" e i relativi regolamenti delegati e di esecuzione della Commissione;
Regolamento (UE) del 17 dicembre 2013 n. 1301 "Regolamento del Parlamento Europeo e Del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006";
Regolamento (UE) 16 dicembre 2014 n. 1388 " Regolamento della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura";
Orientamenti dell'unione europea per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (2015/C 217/01);
Regolamento (UE) del 25 giugno 2014 n. 702 "Regolamento della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006";
Orientamenti dell'unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01).
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS