Modifiche ed integrazioni al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 febbraio 2015 IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone:
1. Aggiornamento delle specifiche tecniche ed integrazione delle istruzioni 1.1 Le comunicazioni di cui al punto 1.1 del provvedimento del 10 febbraio 2015 devono essere effettuate avvalendosi delle istruzioni riportate nell'allegato n. 1 (Modalità di compilazione Anagrafe Rapporti Tracciato Unico) al presente provvedimento.
1.2 La comunicazione integrativa annuale relativa all'anno 2015 deve essere effettuata in base al tracciato record allegato n. 2 al presente provvedimento secondo le modalità descritte nel documento tecnico allegato n. 3 al presente provvedimento.
1.3 Per la restituzione degli esiti della trasmissione è utilizzato il tracciato record allegato n. 4 al presente provvedimento.
1.4 I suddetti allegati fanno parte integrante del presente provvedimento e sostituiscono integralmente gli allegati del provvedimento del 10 febbraio 2015.
2. Termini per l'invio delle comunicazioni 2.1.Il termine per l'invio della comunicazione integrativa annuale per l'anno 2015 è stabilito al 31 marzo 2016.
2.2.Il termine per l'invio della comunicazione mensile dei dati dei mesi di gennaio e febbraio 2016 è stabilito al 30 aprile 2016. Entro tali termini tale invio è considerato comunicazione ordinaria.
3. Invii nei termini di comunicazioni parziali 3.1. Non costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione l'invio, seppur nei termini, di parte della comunicazione.
4. Modifiche al provvedimento del 10 febbraio 2015 4.1. Il punto 6.1 del provvedimento del 10 febbraio 2015 è così sostituito:
"6.1 Al fine di garantire il consolidamento dei dati dell'Archivio dei rapporti:
a) non sono consentiti invii ordinari di comunicazioni integrative annuali oltre 90 giorni dal termine stabilito. Decorso tale termine, eventuali modifiche ai saldi comunicati è possibile solo con comunicazione straordinaria;
b) le variazioni ordinarie riferite alle anagrafiche o ai dati descrittivi del rapporto intervenute nel mese precedente devono essere comunicate con invio di tipo straordinario (aggiornamento o sostituzione).".
5. Modifiche ed integrazioni al provvedimento del 25 marzo 2013 5.1 Il punto 7.1 del provvedimento del 25 marzo 2013 è sostituito dal seguente:
"7.1 L'Agenzia delle Entrate certifica l'avvenuta presentazione delle comunicazioni, a fronte del risultato positivo dell'elaborazione di controllo formale, mediante una ricevuta nella quale sono indicati:
a) l'identificativo del file attribuito dall'utente;
b) il protocollo attribuito al file.
In caso di utilizzo del canale FTP, è considerato presentato nei termini un file rilevato entro i venti minuti dopo la mezzanotte del giorno di scadenza."
6. Correzioni al tracciato record ed alle specifiche tecniche 6.1 Eventuali correzioni o implementazioni al tracciato record ed alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
Il provvedimento del 10 febbraio 2015 ha introdotto, con decorrenza 1 gennaio 2016, un nuovo tracciato che va ad unificare i criteri e le regole di segnalazione delle informazioni che affluiscono all'Archivio dei rapporti finanziari.
Il presente provvedimento, al punto 1, dispone la pubblicazione della versione aggiornata del documento di istruzioni dettagliate sulle regole a cui attenersi nella compilazione del tracciato (allegato. n. 1), del tracciato unificato (allegato n. 2) nonché del tracciato per la restituzione, ai soggetti che hanno effettuato l'invio, delle ricevute (allegato n. 4). Inoltre, si riconduce esplicitamente la comunicazione integrativa annuale dei saldi e dei movimenti relativa all'anno 2015 tra le comunicazioni da inviare con il tracciato unico e secondo le modalità di predisposizione degli archivi e successiva trasmissione descritte nel documento tecnico di cui in allegato n. 3.
Gli allegati del presente provvedimento sostituiscono integralmente gli allegati del provvedimento del 10 febbraio 2015.
Al punto 2, in considerazione dei contemporanei adempimenti previsti a carico dei soggetti obbligati all'invio delle comunicazioni all'archivio dei rapporti finanziari, il presente provvedimento stabilisce, per la comunicazione integrativa annuale 2015, il differimento del termine al 31 marzo 2016, nonché per le comunicazioni mensili di gennaio 2016 e di febbraio 2016 il differimento del termine al 30 aprile 2016.
Il rispetto di tale termine consente, eccezionalmente, un invio ordinario di una comunicazione mensile relativa al un mese anteriore al mese precedente.
Al punto 3 si esplicita che non è considerato adempimento dell'obbligo di comunicazione l'invio parziale delle informazioni, ancorché effettuato nei termini previsti.
Al punto 4 viene riformulato il punto 6.1 del Provvedimento del 10 febbraio 2015, esplicitando, ai fini del consolidamento dei dati dell'Archivio dei rapporti le modalità di comunicazione della variazione dei dati integrativi annuali già comunicati nonché delle variazioni intervenute nel mese rispetto alle anagrafiche o ai dati descrittivi del rapporto, ad esclusione del tipo rapporto e delle date di inizio e fine rapporto.
Al punto 5 viene indicato il riferimento temporale utile a determinare il rispetto dei termini di scadenza nel caso di utilizzo del canale FTP, specifica necessaria per le caratteristiche tecnologiche del canale di trasmissione.
Al punto 6 sono previste le modalità di pubblicazione di eventuali correzioni o implementazioni al tracciato record ed alle specifiche tecniche.
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1).
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
b) Disciplina normativa di riferimento:
Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 (art. 11, commi 2 e 3);
Decreto interministeriale 27 giugno 2000;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (art. 32, primo comma, numero 7);
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 51, secondo comma, numero 7);
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (art. 7, sesto e undicesimo comma).
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005, prot. n. 2005/188870, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 21 dicembre 2005.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007, prot. n. 2007/9647, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento dell'11 gennaio 2007.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 febbraio 2008, prot. n. 2008/31934.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2010, prot. n. 2010/174173.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013, prot. n. 2013/37561, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 15 novembre 2012 e provvedimento del 31 gennaio 2013.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 febbraio 2015, prot. n. 2015/ 18269.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.