Provvedimento Agenzia Entrate del 25.03.2013 (Prot.2013/37561)

 

Disposizioni di attuazione dell?articolo 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, "Modalit? per la comunicazione integrativa annuale all?archivio dei rapporti finanziari?


In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari,
Dispone:

 


 

1. Soggetti obbligati alla comunicazione

1.1. Gli operatori finanziari indicati all?articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, gi? obbligati alla comunicazione di cui al provvedimento del 19 gennaio 2007, effettuano all?Anagrafe Tributaria la comunicazione dei dati di cui al punto 2, secondo le disposizioni del presente provvedimento.

 

2. Dati oggetto della comunicazione

2.1 Sono comunicate le seguenti informazioni, relative alla tipologia di rapporti contenuti nell?allegato 1, attivi nel corso dell?anno di riferimento:
a) i dati identificativi del rapporto, compreso il codice univoco del rapporto, riferito al soggetto persona fisica o non fisica che ne ha la disponibilit?, inclusi procuratori e delegati, e a tutti i cointestatari del rapporto, nel caso di intestazione a pi? soggetti;
b) i dati relativi ai saldi del rapporto, distinti in saldo iniziale al 1? gennaio e saldo finale al 31 dicembre, dell?anno cui ? riferita la comunicazione;
c) per i rapporti accesi nel corso dell?anno il saldo iniziale alla data di apertura, per i rapporti chiusi nel corso dell?anno il saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura;
d) i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare ed avere per ogni tipologia di rapporto come indicato nella tabella allegato 1, conteggiati su base annua.

3. Termine per la comunicazione
3.1 La comunicazione di cui al presente provvedimento viene effettuata annualmente ed ? trasmessa entro il 20 aprile dell?anno successivo a quello a cui sono riferite le informazioni.
3.2 Le informazioni di cui al presente provvedimento relative all?anno 2011 vengono trasmesse entro il 31 ottobre 2013.
3.3 Le informazioni di cui al presente provvedimento relative all?anno 2012 vengono trasmesse entro il 31 marzo 2014.

 

4. Sistema di Interscambio flussi dati SID
4.1 Per l?interscambio di flussi di dati l?Agenzia delle Entrate ha realizzato una nuova infrastruttura informatica denominata SID, Sistema di Interscambio Dati (allegato 3). La nuova infrastruttura, in linea con quanto indicato dall?Autorit? Garante per la protezione dei dati personali con i pareri indicati al punto 9 del presente provvedimento, prevede il colloquio application-to-application tra sistemi informativi agendo, quindi, in modalit? totalmente automatizzata.

5. Modalit? di comunicazione
5.1 Gli operatori finanziari indicati nel punto 1.1 comunicano i dati di cui al punto 2.1, utilizzando in modalit? informatizzata la nuova infrastruttura SID, attraverso una piattaforma di file transfer protocol (FTP) opportunamente configurata. Nel solo caso di trasmissione di file inferiori a 20 MB in formato compresso, ? possibile l?utilizzo, sempre in modalit? automatizzata, del servizio di Posta Elettronica Certificata.
5.2 Per quanto riguarda l?interscambio dei dati attraverso la piattaforma FTP della nuova infrastruttura SID, gli operatori finanziari possono, se dotati di un profilo di adeguata capacit? tecnologica, utilizzare nodi autonomi, anche in forma consorziata, oppure possono avvalersi di nodi di colloquio con l?Agenzia delle Entrate gi? certificati. Sul sito internet dell?Agenzia delle Entrate ? reso disponibile l?elenco dei nodi gi? attivi.
5.3 Ogni singolo operatore finanziario, per utilizzare il sistema SID, deve necessariamente avviare la procedura di registrazione secondo le modalit? descritte sul sito internet dell?Agenzia delle Entrate. Per richiedere la registrazione al SID ? necessario che i singoli operatori finanziari siano preventivamente registrati ai servizi telematici dell?Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
5.4 In caso di nodi FTP utilizzati per lo scambio dati per conto terzi, questi potranno operare esclusivamente da canale trasmissivo e non potranno avere alcun ruolo attivo nella predisposizione dei file da inviare.
5.5 Il servizio di Posta Elettronica Certificata ? previsto, in alternativa all?utilizzo della piattaforma FTP, per la sola trasmissione dei file inferiori a 20 MB in formato compresso, e risponde ai requisiti fissati dalla normativa di settore ed indicati nel provvedimento del Direttore dell?Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni. In ogni caso la casella di Posta Elettronica Certificata deve rimanere attiva per 60 giorni anche dopo la richiesta di chiusura della stessa.
5.6 L?alimentazione delle caselle di Posta Elettronica Certificata deve avvenire in modalit? completamente automatica, senza intervento di operatori.

 

6. Predisposizione del file da trasmettere

6.1 La predisposizione del file da mettere a disposizione dell?Agenzia delle Entrate ? a carico esclusivo del soggetto obbligato titolare dei dati da comunicare, senza la possibilit? di avvalersi di intermediari per le attivit? di assistenza fiscale e di trasmissione delle dichiarazioni.
6.2 Gli operatori finanziari, sin dalla prima fase di raccolta dei dati dai propri sistemi informatici, e per ambedue le modalit? trasmissive di cui al paragrafo precedente, devono utilizzare meccanismi automatizzati di estrazione, di composizione in appositi formati record, di compressione e di immediata crittografia, finalizzati a formare e proteggere le informazioni.
6.3 Per la composizione del file da trasmettere gli operatori finanziari utilizzano le specifiche tecniche ed il tracciato record di cui all?allegato 2 del presente provvedimento.
6.4 Il file una volta ben composto, compresso, crittografato e firmato elettronicamente, viene da ultimo automaticamente inviato attraverso una delle due modalit? indicate al punto 5. La firma elettronica del file ? utilizzata per assicurarne l?integrit? del contenuto e viene applicata una volta terminata la sua predisposizione.

 

7. Ricevute ed esiti

7.1 L?Agenzia delle Entrate certifica l?avvenuta presentazione delle comunicazioni, a fronte del risultato positivo dell?elaborazione di controllo formale, mediante una ricevuta nella quale sono indicati:
a) l?identificativo del file attribuito dall?utente;
b) il protocollo attribuito al file.
7.2 L?Agenzia delle Entrate, mediante una ricevuta di scarto, comunica la mancata accettazione della comunicazione dovuta alla non adeguatezza alle regole di trasporto o ad anomalie nella nomenclatura del file o ad irregolarit? nella struttura dei dati o ad incongruenze tra i dati comunicati. In tal caso le comunicazioni si considerano non presentate e nella ricevuta sono indicati i seguenti dati:
a) l?identificativo del file;
b) il protocollo attribuito al file;
c) il motivo dello scarto della comunicazione.
7.3 Salvo cause di forza maggiore, la ricevuta di cui al punto 7.1 ? resa disponibile, tramite lo stesso canale adottato per la trasmissione, entro cinque giorni lavorativi successivi a quello di protocollazione del file.
7.4 L?Agenzia delle Entrate comunica l?eventuale incongruenza dei dati contenuti nella comunicazione con quanto risultante nella banca dati dell?Archivio dei rapporti mediante un esito che riporta tutte le incongruenze riscontrate. A seguito della ricezione di un esito negativo, l?utente ? tenuto a valutare le azioni da intraprendere per la correzione degli errori riscontrati. Nel caso l?azione correttiva richieda una nuova trasmissione del file, l?invio deve essere effettuato entro i due mesi successivi alla ricezione dell?esito negativo della comunicazione.
7.5 Le ricevute e gli esiti sono predisposti secondo le modalit? previste nell?allegato 2.

 

8. Trattamento dei dati

8.1 I dati e le notizie che pervengono all?Anagrafe Tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacit? contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libert? fondamentali dei contribuenti.
8.2 I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell?osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono archiviati in apposita sezione dell?Anagrafe Tributaria gi? denominata "Archivio dei rapporti finanziari? prevista dall?articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
8.3 L?Agenzia delle Entrate ai sensi dell?articolo 11, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, elabora i dati di cui al punto 2.1 con procedure centralizzate, secondo i criteri che verranno individuati con successivo provvedimento del Direttore dell?Agenzia delle Entrate, per la formazione di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione.
8.4 Ai sensi dell?articolo 11, comma 4 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 cos? come novellato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le informazioni comunicate sono altres? utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonché in sede di controllo sulla veridicit? dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione.
8.5 I dati sono conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi, quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo ad ogni anno cui ? riferibile la comunicazione; allo scadere di tale periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati.

 

9. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali

9.1 Il Garante per la protezione dei dati personali ? stato sentito all?atto della predisposizione del presente provvedimento cos? come previsto dal articolo 11, comma 3, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011. Il Garante si ? espresso con i provvedimenti del 17 aprile 2012, 15 novembre 2012 e 31 gennaio 2013, formulando per gli operatori finanziari le specifiche raccomandazioni contenute nell?allegato 4 al presente provvedimento.

 

10. Allegati

10.1 Gli allegati fanno parte integrante del presente provvedimento.

Motivazioni

Ai sensi dell?art. 3, comma 3, del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, con il presente provvedimento vengono stabilite le modalit? per la comunicazione integrativa dei dati all?archivio dei rapporti finanziari da parte degli operatori finanziari. Le informazioni contenute nella comunicazione integrativa sono quelle relative ai saldi del rapporto finanziario ed ai dati aggregati delle movimentazioni con l?evidenza del totale del dare e avere. Le informazioni di dettaglio sul contenuto del rapporto finanziario invece continueranno ad essere acquisite e trattate secondo le attuali procedure.
La comunicazione integrativa ? prevista con cadenza annuale e non sostituisce la comunicazione di cui ai provvedimenti del 19 gennaio 2007 e 29 febbraio 2008.
In considerazione della qualit? e quantit? dei dati da comunicare da parte degli operatori finanziari l?Agenzia delle Entrate, in linea con quanto indicato dall?autorit? Garante per la protezione dei dati personali, ha predisposto l?uso di un nuovo canale di trasmissione che prevede l?interconnessione application-to-application tra sistemi informativi ed adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa per la raccolta, trasmissione e conservazione dei dati.
In attuazione dell?articolo 11, commi 2 e 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, le informazioni relative ai saldi e alle movimentazioni dei rapporti di natura finanziaria consentono all?Agenzia delle Entrate, ai fini dei controlli fiscali, di svolgere con maggiore proficuit? e celerit? le attivit? istruttorie connesse all?esecuzione delle indagini finanziarie.
Con successivo provvedimento, emanato ai sensi dell?articolo 11, comma 4, del decretolegge del 6 dicembre 2011 n. 201, verranno definiti i criteri con cui l?Agenzia delle Entrate in via esclusiva provveder? all?elaborazione con procedure centralizzate, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione.
La base informativa costituita con la nuova comunicazione confluisce nell?Archivio gi? definito ai sensi dell?articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 ed attuato con il provvedimento del 19 gennaio 2007 e successive modificazioni e integrazioni, costituito sulla base delle misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, gi? adottate previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1).
Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
b) Disciplina normativa di riferimento:

Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 (art. 11, commi 2 e 3);
Decreto interministeriale 27 giugno 2000;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (art. 32, primo comma, numero 7);
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 51, secondo comma, numero 7);
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (art. 7, sesto e undicesimo comma).
Provvedimento del Direttore dell?Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005, prot. n. 2005/188870, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 21 dicembre 2005.
Provvedimento del Direttore dell?Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007, prot. n. 2007/9647, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento dell?11 gennaio 2007.
Provvedimento del Direttore dell?Agenzia delle Entrate del 29 febbraio 2008, prot. n. 2008/31934.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell?Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell?articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Allegato 1 :Tabella dei saldi iniziali e finali e delle movimentazioni

 


 

Allegato 2 ? parte A : Specifiche tecniche per la trasmissione delle Comunicazioni previste dall?art. 11 comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201

 


 

Allegato 2 ? parte B :Specifiche tecniche del file contenente i diagnostici, le ricevute ed gli esiti della comunicazione integrativa annuale all?archivio dei rapporti finanziari (art. 11 comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201)

 


 

Allegato 3 : Sistema per l?interscambio dei dati (SID) Specifiche dell?infrastruttura per la trasmissione delle Comunicazioni previste dall?art. 11 comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201

 


 

Allegato 4 : Raccomandazioni agli operatori finanziari formulate dal Garante per la protezione dei dati personali

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