Provvedimento Agenzia Entrate del 26.07.2016 (2016/118987)

Individuazione dell'ufficio competente a svolgere determinate attività ed i controlli di cui al regime speciale in materia di imposta sul valore aggiunto (denominato "Mini One Stop Shop") in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 74-quinquies, 74-sexies e 74septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2015, n. 42.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

DISPONE:

1. Individuazione dell'ufficio competente a svolgere le attività di cui al regime speciale IVA MOSS per i soggetti passivi non residenti nell'Unione Europea, che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione o elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta, identificati in Italia ai sensi dell'art. 74quinquies:

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 2015, n. 42, il Centro Operativo di Pescara è individuato quale ufficio competente a svolgere le attività connesse ai regimi speciali IVA Mini One Stop Shop (MOSS) di seguito elencate:

a) la lavorazione delle richieste di identificazione e di registrazione;

b) il trattamento delle dichiarazioni IVA trimestrali presentate dai soggetti passivi non residenti nel territorio dello Stato;

c) l'emissione dei provvedimenti di sospensione, esclusione e cancellazione dal

"Regime non UE" ;

d) i controlli automatizzati di cui all'art. 54-ter,commi 1, 2 e 3, del D.P.R. n. 633/1972;

e) la liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 54-quater del D.P.R. n. 633/1972, relativamente alle prestazioni rese verso committenti nazionali non soggetti passivi;

f) il monitoraggio dei rimborsi, ai sensi dell'articolo 38-bis3, comma 1 del D.P.R. n.

633/1972;

g) il monitoraggio dei rimborsi, ai sensi dell'articolo 38-ter, comma 1-bis, del

D.P.R. n. 633/1972;

h) le attività di accertamento dell'imposta dovuta ai sensi dell'art. 54 quinquies del D.P.R. n. 633/1972 relativamente, cioè, alle prestazioni rese verso committenti nazionali non soggetti passivi ;

i) la gestione del contenzioso nelle controversie relative agli atti emessi nello svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.

I Centri di Assistenza multicanale sono competenti allo svolgimento della generale attività di assistenza.

2. Individuazione dell'ufficio competente a svolgere le attività di cui al regime speciale IVA MOSS per i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta, identificati in Italia ai sensi dell'art. 74sexies:

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 2015, n. 42, il Centro Operativo di Pescara è individuato quale ufficio competente a svolgere le attività connesse ai regimi speciali IVA Mini One Stop Shop (MOSS) di seguito elencate:

a) la lavorazione delle richieste di identificazione e di registrazione ai sensi dell'art. 74-sexies del D.P.R. 633/72;

b) l'emissione dei provvedimenti di sospensione, esclusione e cancellazione dal "Regime UE";

c) i controlli automatizzati di cui all'art. 54-ter, commi 1, 2 e 3, del D.P.R. n. 633/1972;

d) il monitoraggio dei rimborsi, ai sensi dell'articolo 38-bis3, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972;

e) la lavorazione dei rimborsi, ai sensi dell'articolo 38-bis3, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972;

f) la gestione del contenzioso nelle controversie relative agli atti emessi nello svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.

I Centri di Assistenza multicanale sono competenti allo svolgimento della generale attività di assistenza.

3. Individuazione dell'ufficio competente a svolgere le attività di cui al regime speciale IVA MOSS per i soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione o elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta,identificati in altri stati membri ai sensi dell'art. 74-septies:

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 2015, n. 42, il Centro Operativo di Pescara è individuato quale ufficio competente a svolgere le attività connesse ai regimi speciali IVA Mini One Stop Shop (MOSS) di seguito elencate:

a) la liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 54-quater del D.P.R. n. 633/1972, relativamente alle prestazioni rese verso committenti nazionali non soggetti passivi ;

b) la lavorazione dei rimborsi, ai sensi dell'articolo 38-bis3, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 ;

c) la lavorazione dei rimborsi, ai sensi dell'articolo 74-septies, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972;

d) le attività di accertamento dell'imposta dovuta ai sensi dell'art. 54 quinquies del D.P.R. n. 633/1972 relativamente, cioè, alle prestazioni rese verso committenti non soggetti passivi nazionali;

e) la gestione del contenzioso nelle controversie relative agli atti emessi nello svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.

I Centri di Assistenza multicanale sono competenti allo svolgimento della generale attività di assistenza.

4. Modalità operative per la registrazione ai regimi speciali "Mini One Stop Shop" di cui agli articoli 74-quinquies e 74-sexies del D.P.R. 633/1972.

4.1. I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell'Unione, che scelgono di avvalersi del regime speciale di cui all'art. 74-quinquies del D.P.R. 633/1972 identificandosi in Italia, richiedono la registrazione compilando un modulo on-line disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate, nella sezione a libero accesso redatta in lingua inglese. L'Agenzia - per il tramite del Centro Operativo di Pescara - effettuate le necessarie verifiche, comunica al richiedente, via mail, il numero di identificazione IVA attribuito, il codice identificativo per l'accesso ai servizi telematici dell'Agenzia, la password di primo accesso e le prime 4 cifre del codice PIN, unitamente alle istruzioni per accedere alle funzionalità, esposte in lingua inglese, al fine di completare il processo di registrazione . A tal fine, i predetti soggetti presentano, per via telematica, all'Agenzia delle Entrate, apposita richiesta per l'identificazione in Italia trasmettendo i dati contenuti nello schema di cui all'allegato A.

4.2. I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato che scelgono di avvalersi del regime speciale di cui all' articolo 74sexies del D.P.R. 633/1972, utilizzano le funzionalità ad essi rese disponibili, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, previo inserimento delle proprie credenziali personali. La registrazione viene effettuata on-line, inserendo i dati richiesti secondo le istruzioni fornite. A tal fine, i predetti soggetti esercitano l'opzione trasmettendo per via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nello schema di cui all'allegato B.

4.3. La variazione dei dati presentati ai sensi dei punti 4.1 e 4.2, l'intenzione di non fornire più i servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione o elettronici, nonché la perdita dei requisiti richiesti dal predetto regime, sono comunicate all'Agenzia delle entrate per via telematica, ai sensi dell'articolo 74-quinquies, commi 4 e 8, del D.P.R. n. 633 del 1972, utilizzando le funzionalità disponibili sul sito di cui ai punti 4.1 e 4.2.

4.4. L'Agenzia comunica ai predetti soggetti l'esclusione d'ufficio dal Regime Moss ai sensi degli articoli 74-quinquies, comma 5 e 54-ter comma 4 del D.P.R. 633/1972 utilizzando lo schema di cui all'allegato C.

5. Modalità operative per la trasmissione della dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate, ai sensi dell'articolo 74-quinquies, comma 6 , del D.P.R. n. 633 del 1972.

5.1. I soggetti di cui al punto 4.1, al fine di assolvere l'adempimento previsto dall'articolo 74-quinquies, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, anche in mancanza di operazioni, presentano per via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre solare di riferimento, una dichiarazione trimestrale compilata sulla base dello schema di cui all'allegato D, utilizzando le specifiche funzionalità rese disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate(www.agenziaentrate.gov.it), secondo le istruzioni ivi fornite, in apposita sezione.

5.2. I soggetti di cui al punto 4.2, al fine di assolvere l'adempimento previsto dall'articolo 74-quinquies, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 presentano, con le modalità e nei termini di cui al punto 5.1, una dichiarazione compilata sulla base dello schema di dichiarazione di cui all'allegato E, utilizzando le modalità operative di cui al punto 5.1.

6. Contenzioso

Per le controversie riguardanti gli atti emessi dal Centro Operativo di Pescara a seguito delle attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 è competente la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara.

7. Disposizioni finali.

Il presente provvedimento sostituisce dal 1 ottobre 2016 i provvedimenti direttoriali prot. n. 122854/2014 e prot. n. 56191/2015.

Motivazioni

In base al Regolamento UE n. 967 del 9 ottobre 2012 i soggetti che erogano servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione ed elettronici a committenti che non sono soggetti passivi di imposta residenti nell'UE possono assolvere gli obblighi IVA secondo quanto previsto da uno dei regimi speciali IVA Mini One Stop Shop(MOSS). A seconda della residenza del soggetto, tali regimi sono denominati "Regime UE" e "Regime non UE". L'adesione a detti regimi è facoltativa.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate protocollo n. 122854 del 30 settembre 2014 sono state definite le modalità operative per la registrazione al regime speciale MOSS. Tale atto individuava nel Centro Operativo di Venezia l'ufficio competente per le relative verifiche.

Le disposizioni europee sono state recepite dal decreto legislativo 31 marzo 2015, n. 42, che integra alcune disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell'IVA (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) e nel d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di sanzioni.

L'articolo 7 del suddetto decreto legislativo ha previsto che sia il Direttore dell'Agenzia delle entrate ad individuare gli uffici competenti a svolgere le attività previste dal MOSS.

A seguito di tale decreto legislativo, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 56191 del 23 aprile 2015 ha individuato il Centro Operativo di Venezia quale ufficio competente per le attività di assistenza e liquidazione relative ai rapporti con i soggetti di cui agli articoli 74-quinquies, 74-sexies e 74-septies del D.P.R. n. 633 del 1972 derivanti dall'applicazione del regime speciale in esame.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate protocollo n. 135772 del 23 ottobre 2015 si è proceduto a una revisione dell'articolazione interna delle strutture dell'Agenzia. Tra gli interventi apportati c'è il potenziamento del settore Internazionale della Direzione Centrale Accertamento, che acquisisce dalla Direzione Centrale Gestione Tributi le competenze relative alla gestione del MOSS.

Tenuto conto del nuovo assetto organizzativo delle competenze relative alla gestione del regime MOSS, si rende necessario riassegnare le attività già attribuite al COV (Centro Operativo di Venezia) con i provvedimenti protocollo n.122854 del 30 settembre 2014 e n. 56191 del 23 aprile 2015, che vengono sostituiti dal presente provvedimento direttoriale. Con il presente atto viene individuato come ufficio competente il Centro Operativo di Pescara per tutte le attività inerenti il regime MOSS.

Di conseguenza, in base alle disposizioni che disciplinano il contenzioso tributario (articoli

4 e 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546), per le controversie relative agli atti emessi dal Centro Operativo di Pescara ai sensi del presente atto nei confronti dei soggetti che aderiscono al regime è competente la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Disposizioni sui Centri operativi

Art. 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Artt. 4 e 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificati dall'art. 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di contenzioso tributario

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 10)

Atto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 220441 del 7 dicembre 2001 (punto 2, che istituisce i Centri Operativi di Pescara e Venezia)

Atto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 16271 del 28 gennaio 2011, che stabilisce l'organizzazione interna del Centro Operativo di Pescara.

Disposizioni in materia di IVA e regimi speciali MOSS

Direttiva 2008/8/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008

Regolamento (UE) n. 967/2012 del Consiglio del 9 ottobre 2012

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni

Decreto legislativo 31 marzo 2015, n.42

Decreto Ministero Economia e Finanze 20 aprile 2015 di cui all'articolo 3, del d.l.gs 42 del 2015 in materia di riscossione e ripartizione dell'imposta sul valore aggiunto agli Stati membri di consumo

Atto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 122854 del 30 settembre 2014

Atto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 56191 del 23 aprile 2015

Atto del Direttore dell'Agenzia n. 135772 del 23 ottobre 2015

Atto del Direttore dell'Agenzia n. 146815 del 16 novembre 2015

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Allegato A

Schema di dati per la richiesta di identificazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 74-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

I dati contenuti nello schema disponibile in lingua inglese nel sito Internet dell'Agenzia delle entrate di cui al punto 1.1 concernente la richiesta di registrazione ai fini dell'identificazione in Italia dei soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell'Unione, sono i seguenti: 1) per le persone fisiche: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e se esistente la ditta;

2) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione, ovvero la ragione sociale;

3) il Paese in cui ha sede l'attività del soggetto passivo;

4) l'indirizzo completo dove si esercita l'attività;

4) gli indirizzi elettronici: indirizzi di posta elettronica (e-mail) e siti web;

5) il codice identificativo fiscale eventualmente attribuito dallo Stato di residenza o domicilio;

6) la dichiarazione di non essere già identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno dell'Unione europea;

7) le informazioni bancarie: intestatario, numeri OBAN o IBAN e BIC;

8) la data di inizio dell'applicazione del regime se anteriore alla data di registrazione; 9) il nominativo del referente: nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono del soggetto a cui l'Agenzia delle entrate può rivolgersi per richiedere informazioni o inviare eventuali comunicazioni.

Allegato B

Schema di dati per l'esercizio dell'opzione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 74-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

I dati contenuti nello schema disponibile nel sito Internet dell'Agenzia delle entrate di cui al punto 1.1 concernente l'esercizio dell'opzione da parte dei soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, sono i seguenti:

1) il numero di partita IVA;

2) gli indirizzi elettronici: indirizzi di posta elettronica (e-mail) e siti web;

3) il Paese in cui ha sede l'attività del soggetto passivo se al di fuori dell'Unione europea; 4) i numeri individuali d'identificazione IVA o, se non disponibili, numeri di registrazione fiscale attribuiti dagli Stati membri, diversi da quello di identificazione, in cui il soggetto passivo ha una o più stabili organizzazioni;

5) gli indirizzi postali completi e ragioni sociali delle stabili organizzazioni in uno o più Stati membri diversi da quello di identificazione;

6) i numeri d'identificazione IVA come soggetto passivo non stabilito attribuiti dagli Stati membri;

7) le informazioni bancarie: intestatario, numeri IBAN e BIC;

8) la data di inizio dell'applicazione del regime se anteriore alla data di registrazione; 9) il nominativo del referente: nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono del soggetto a cui l'Agenzia delle entrate può rivolgersi per richiedere informazioni o inviare eventuali comunicazioni;

10) l'indicazione che precisa se il soggetto passivo rientra in un gruppo IVA.

Allegato C

Regime IVA mini One Stop Shop

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE

( ai sensi degli articoli 74-quinquies, comma 5, e 54-ter ,comma 4, del D.P.R. 633/1972 )

Per il contribuente: indicare il nominativo del soggetto

Partiva IVA: indicare il numero di partita IVA

È stata eseguita l' esclusione d'ufficio

Motivazione: indicare una delle motivazioni per cui bisogna procedere all'esclusione

d'ufficio

Data esclusione: indicare la data di efficacia dell'esclusione

Data decisione: indicare la data della lavorazione

Protocollo numero: indicare il numero di protocollo della pratica

Ufficio: indicare l'Ufficio competente

Il contribuente che sceglie di impugnare il presente provvedimento di esclusione ha sessanta giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso. Il conteggio dei giorni è sospeso dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.

Commissione tributaria competente: Commissione Tributaria Provinciale di Pescara

Luogo e Data Il Direttore

Allegato D

Schema di dati per la dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate dai soggetti passivi identificati ai sensi dell'articolo 74-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

I dati contenuti nello schema disponibile in lingua inglese nel sito Internet dell'Agenzia delle entrate di cui al punto 5.1. concernente la dichiarazione IVA trimestrale sono i seguenti:

1) il numero di identificazione attribuito al soggetto domiciliato o residente fuori dell'Unione europea;

2) l'anno solare e il trimestre di riferimento;

3) la data di inizio e fine del periodo nel caso in cui il soggetto passivo presenti più di una dichiarazione IVA per lo stesso trimestre;

4) il codice Paese dello Stato membro di domicilio o residenza dei committenti;

5) l'ammontare, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione o elettronici effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti, suddiviso per aliquote;

6) le aliquote applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o residenza dei committenti;

7) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti;
8) l'importo totale dell'imposta dovuta.

Allegato E

Schema di dati per la dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate dai soggetti passivi identificati ai sensi dell'articolo 74-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 i dati contenuti nello schema disponibile nel sito Internet dell'Agenzia delle entrate di cui al punto 5.2 concernente la dichiarazione trimestrale sono i seguenti:

1) il numero di partita IVA;

2) l'anno solare e il trimestre di riferimento;

3) la data di inizio e fine del periodo nel caso in cui il soggetto passivo presenti più di una dichiarazione IVA per lo stesso trimestre;

per le prestazioni effettuate a partire dalla sede dell'attività economica o dalla stabile organizzazione nel territorio dello Stato e per ogni Stato membro di residenza o domicilio dei committenti in cui l'IVA è dovuta:

4) il codice Paese dello Stato membro di domicilio o residenza dei committenti;

5) l'ammontare, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione o elettronici effettuate nel periodo di riferimento, suddiviso per aliquote;

6) le aliquote applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o residenza dei committenti;

7) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti;

8) l'importo totale dell'imposta dovuta;

per le prestazioni effettuate da stabili organizzazioni in altri Stati membri dell'Unione europea, oltre ai dati di cui ai punti 4, 6, 7 e 8:

9) l'ammontare, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione o elettronici effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti, diverso da quello in cui la stabile organizzazione è localizzata, suddiviso per aliquote;

10) il numero individuale d'identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione, incluso il codice Paese del soggetto passivo; per le prestazioni effettuate a partire dalla sede dell'attività economica o dalla stabile organizzazione nel territorio dello Stato e per quelle effettuate da stabili organizzazioni in altri Stati membri dell'Unione europea:

11) l'importo totale dell'imposta dovuta per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione o elettronici effettuate dalla sede dell'attività economica o dalla stabile organizzazione nel territorio dello Stato e da tutte le stabili organizzazioni in tutti gli altri Stati membri

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