Provvedimento Agenzia Entrate del 27.11.2024 (422331/2024)

Prot. n. 422331/2024

Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 121, comma 3-ter, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34 – definizione del contenuto e delle modalità di presentazione all’Agenzia
delle entrate della comunicazione per evitare l’ulteriore ripartizione delle rate annuali dei
crediti d'imposta di tipo Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, utilizzabili
a partire dall'anno 2025.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1. Ambito di applicazione del provvedimento

1.1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alle rate annuali utilizzabili a

partire dall’anno 2025, alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco ai sensi

dell’articolo 121, comma 1-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dei crediti

d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o sconto in fattura relative agli

interventi di cui:

a) agli articoli 119 (c.d. Superbonus) e 119-ter (c.d. Bonus barriere architettoniche) del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

b) all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63

(c.d. Sismabonus).

1.2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alle rate dei crediti di cui al

punto 1.1, non ulteriormente cedute, acquistate dalle banche e dagli intermediari

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finanziari iscritti all’albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia

bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dalle società

appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all’articolo 64 del medesimo

testo unico e dalle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del

codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

2. Ulteriore ripartizione delle rate dei crediti

2.1. Le rate dei crediti di cui al punto 1.1, acquistate dai soggetti menzionati al punto 1.2 e

non ulteriormente cedute, sono ripartite in ulteriori sei rate annuali di pari importo, a

decorrere dall’anno di riferimento della rata interessata. Le rate risultanti dalla

ripartizione non possono essere ulteriormente suddivise o cedute e sono utilizzate

esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento

indicando i codici tributo che saranno istituiti con successiva risoluzione. La quota del

credito non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi e non può

essere richiesta a rimborso.

2.2. Le disposizioni di cui al punto 2.1 non si applicano ai soggetti di cui al punto 1.2 che

abbiano acquistato le rate dei crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento

dell’importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza,

ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 2000, n. 445, mediante apposita comunicazione da inviare in via telematica

all'Agenzia delle entrate entro il 31 dicembre 2024, secondo quanto previsto al punto 3

del presente provvedimento.

3. Comunicazione all’Agenzia delle entrate

3.1. Per le rate dei crediti già accettate entro il 2 dicembre 2024, la comunicazione di cui al

punto 2.2 è inviata dal 3 al 31 dicembre 2024:

3

a) tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia

delle entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte

del cessionario titolare dei crediti, oppure avvalendosi di un intermediario di cui

all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,

n. 322, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti, ai

sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del

29 luglio 2013;

b) con le modalità di cui al punto 3.3 del presente provvedimento direttamente da parte

del cessionario;

c) tramite messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo

bonusedilizi75@pec.agenziaentrate.it, allegando la dichiarazione di cui al punto 2.2

sottoscritta con firma digitale del rappresentante del cessionario e l’elenco in formato

elaborabile con gli estremi identificativi delle rate interessate, secondo le istruzioni

riportate nella “sezione” record di tipo C delle specifiche tecniche di cui al punto 3.3

del presente provvedimento.

Se la comunicazione si riferisce alla totalità delle rate dei crediti già accettate entro

il 2 dicembre 2024, è sufficiente specificare nella dichiarazione il relativo codice

tributo, l’anno di riferimento, il numero e l’importo complessivo delle rate

interessate, senza allegare il relativo elenco.

3.2. Per le rate dei crediti che non risultano ancora accettate dal cessionario entro il 2 dicembre

2024, oppure per le rate acquistate successivamente, la comunicazione di cui al punto 2.2

deve essere effettuata dal 3 dicembre 2024 in occasione dell’accettazione della rata del

credito, direttamente da parte del cessionario, tramite la consueta funzionalità disponibile

nella citata “Piattaforma cessione crediti”, oppure con le modalità di cui al precedente

punto 3.1, lettera b).

3.3. Ai fini di cui ai punti precedenti, è approvata la nuova versione delle specifiche tecniche,

da utilizzare a decorrere dal 3 dicembre 2024, riportate nel documento allegato che

costituisce parte integrante del presente provvedimento e che sostituiscono quelle di cui

al provvedimento prot. n. 205147 del 29 luglio 2021.

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4. Esecuzione dell’ulteriore ripartizione delle rate dei crediti

4.1. Per le rate di cui al punto 3.1, l’ulteriore ripartizione in sei rate annuali, come specificato

al punto 2.1, è eseguita se entro la data del 31 dicembre 2024 le rate non risultano

ulteriormente cedute e non è stata resa la comunicazione di cui al medesimo punto 3.1.

4.2. La ripartizione di cui al punto 4.1 è eseguita entro il 7 gennaio 2025; a tal fine, le

funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” e della procedura di cui al citato

provvedimento prot. n. 205147 del 29 luglio 2021 non saranno disponibili dal 1° al 7

gennaio 2025.

4.3. Le rate annuali dei crediti di cui al punto 3.2, per le quali in occasione dell’accettazione

non viene contestualmente resa la comunicazione ivi prevista, dopo l’accettazione da

parte del cessionario sono ripartite in ulteriori sei rate annuali, come specificato al punto

2.1.

4.4. Fino al 7 gennaio 2025, i soggetti di cui al punto 1.2 non possono utilizzare in

compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le

rate dei crediti di cui al punto 1.1 degli anni 2025 e successivi, pena lo scarto del modello

F24, anche se già inviato alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

5. Trattamento dei dati

5.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par. 3, lett.

b), del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati

personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata dall’articolo

121, comma 3-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il quale prevede che i c.d.

soggetti qualificati (banche e società del gruppo, intermediari finanziari e compagnie di

assicurazione) debbano comunicare all’Agenzia delle entrate le rate degli anni 2025 e

successivi dei crediti tracciabili relative agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter

del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del

decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, acquistate a un corrispettivo pari o superiore al 75

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per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni, per evitarne l’ulteriore ripartizione

in sei rate annuali. La suddetta comunicazione deve essere effettuata in via telematica,

anche avvalendosi dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Il richiamato comma 3-

ter prevede che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, siano definiti

le modalità di attuazione del medesimo comma e il contenuto e le modalità di

presentazione della comunicazione.

5.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione

all’intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. L’Agenzia delle entrate si

avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del

sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del

trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679. I dati

anagrafici oggetto del trattamento sono rappresentati dai codici fiscali del cedente e del

cessionario dei crediti e dell’eventuale diverso soggetto che effettua la comunicazione

(es. intermediario).

5.3. I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo

rappresentano il set informativo minimo per la corretta ripartizione del credito in rate

annuali e per verificare che l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 avvenga nei

limiti dell’importo del credito disponibile.

5.4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par. 1, lett. e)

del Regolamento (UE) n. 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del

trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali

di accertamento e riscossione.

5.5. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f) del

Regolamento (UE) n. 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da

garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è

stato disposto che la trasmissione della comunicazione venga effettuata utilizzando i

servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, oppure il servizio web disponibile nell’area

riservata del sito internet della medesima Agenzia (denominato “Piattaforma cessione

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crediti”), direttamente da parte del cessionario, oppure tramite posta elettronica

certificata. In caso di utilizzo del servizio web, la trasmissione della comunicazione può

essere effettuata avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,

delegato alla consultazione del Cassetto fiscale ai sensi del provvedimento del Direttore

dell’Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio 2013.

5.6. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli

interessati viene pubblicata nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate

e in particolare nella pagina di accesso al servizio web denominato “Piattaforma cessione

crediti”.

5.7. Sul trattamento dei dati personali relativo alla comunicazione di cui al presente

provvedimento è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati ai sensi

dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

Motivazioni

L’articolo 121, comma 3-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevede che i c.d. soggetti

qualificati (banche e società del gruppo, intermediari finanziari e compagnie di assicurazione)

debbano comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2024, le rate degli anni 2025

e successivi dei crediti tracciabili di tipo “Superbonus”, “Sismabonus” e “Bonus barriere

architettoniche “ acquistate a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell'importo delle

corrispondenti detrazioni, per evitarne l’ulteriore ripartizione in sei rate annuali.

Per le rate dei crediti acquistate successivamente, la comunicazione è effettuata contestualmente

all'accettazione della cessione.

La suddetta comunicazione deve essere effettuata in via telematica, anche avvalendosi dei

soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

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Il richiamato comma 3-ter prevede che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle

entrate, siano definiti le modalità di attuazione del medesimo comma e il contenuto e le modalità

di presentazione della comunicazione.

Pertanto, con il presente provvedimento viene stabilito che la suddetta comunicazione debba

essere inviata all’Agenzia:

a) dal 3 al 31 dicembre 2024, per le rate dei crediti già accettate;

b) a decorrere dal 3 dicembre 2024, in occasione dell’accettazione della cessione, per le rate

dei crediti non ancora accettate o acquistate a partire da tale data.

La comunicazione è trasmessa tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito

internet dell’Agenzia delle entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”, direttamente

da parte del cessionario titolare dei crediti, oppure, solo nel caso di cui al punto a), avvalendosi

di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, con delega alla

consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti. In alternativa, la comunicazione può

essere inviata direttamente dal cessionario tramite flusso telematico, con le modalità di cui al

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 205147 del 29 luglio 2021,

oppure, solo nel caso di cui al punto a), tramite posta elettronica certificata; con l’occasione, sono

di conseguenza aggiornate anche le specifiche tecniche del suddetto flusso.

Nel caso in cui non venga effettuata la comunicazione di cui trattasi, le rate interessate sono

ulteriormente ripartite in sei rate annuali di pari importo, non cedibili e utilizzabili

esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

Per consentire di eseguire in sicurezza le operazioni di ripartizione delle rate dei crediti già

accettate, la “Piattaforma cessione crediti” non sarà disponibile dal 1° al 7 gennaio 2025 e le rate

dei crediti degli anni 2025 e successivi non potranno essere utilizzate in compensazione dai

soggetti qualificati fino alla suddetta data del 7 gennaio 2025.

Le disposizioni di cui all’articolo 121, comma 3-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020 sono

alternative a quelle di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

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Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;
articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo
73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina normativa di riferimento

Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 205147 del 29 luglio 2021;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio 2013;

Regolamento (UE) 2016/679;

Articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;

Articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene
luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 21 novembre 2024

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

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