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Provvedimento Agenzia Entrate del 27.06.2016 (2016/101754)

Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015 e del 23 marzo 2016.

IL DIRETTORE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE

Il termine di 150 giorni entro cui può essere presentata o integrata la documentazione di cui ai punti 3, 4 e 5 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015, prot. 2015/154278 recante disposizioni concernenti l'accesso alla procedura di accordo preventivo connessa all'utilizzo di beni immateriali ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, decorre dal 31 dicembre 2015, limitatamente alle istanze presentate dalla data di pubblicazione del provvedimento e fino al 31 dicembre 2015.

Motivazioni

L'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), come successivamente modificato dall'articolo 5 del decreto legge del 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 (decreto "Investment Compact") ha istituito un regime opzionale di tassazione agevolata (c.d. "Patent Box") per i redditi derivanti dall'utilizzo di software, brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, nonché di

processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, con lo scopo di incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

Con il Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 luglio 2015, sono state emanate le disposizioni di attuazione dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 39 e 40, della legge di stabilità 2015 nonché dall'art. 12 del DM 30 luglio 2015, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1 dicembre 2015, prot. n. 2015/154278, sono state emanate apposite disposizioni per stabilire le modalità ed i termini della procedura.

Con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2016, prot. n. 2016/43572, è stata apportata una modifica al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1 dicembre 2015 prevedendo, in via transitoria, un termine di 150 giorni in luogo di 120 per la presentazione della documentazione a supporto dell'istanza, al fine di assicurare ai contribuenti il tempo adeguato per la predisposizione e presentazione della documentazione in argomento.

Con la circolare n. 11/E del 7 aprile 2016, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la mancata presentazione della documentazione integrativa, entro i termini sopra indicati, determina la decadenza dell'istanza.

Al fine di non pregiudicare l'accesso alla procedura di accordo preventivo ai contribuenti che, in buona fede, hanno inviato la documentazione integrativa erroneamente interpretando il termine previsto dai predetti provvedimenti, tenuto conto che in molte disposizioni normative i termini da cui si fanno decorrere gli adempimenti iniziano da una data fissa, si prevede che i termini entro cui può essere presentata la documentazione integrativa decorrono dal 31 dicembre 2015 in luogo della data di presentazione dell'istanza, limitatamente alla prima fase di applicazione dell'istituto.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma

1; art. 68, comma 1; art. 71 comma 3 lett. a); art. 73 comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6. comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

Legge 23 dicembre 2014 n. 190 articolo 1, commi da 37 a 45;

Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, articolo 5;

Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante le disposizioni di attuazione dell'articolo l, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

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