Provvedimento Agenzia Entrate del 27.06.2022 (244635/2022)

Prot. n. 244635/2022



Determinazione dei contributi a fondo perduto riconosciuti ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2022, n. 25

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1. Determinazione dei contributi a fondo perduto riconosciuti ai sensi dell'articolo 1, comma

1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4

1.1. In base alle istanze presentate ai sensi del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle

entrate prot. n. 171638 del 18 maggio 2022 e sulla base delle disposizioni di cui ai punti

2.9, 3.1 e 3.2 del richiamato provvedimento, il contributo a fondo perduto è pari a 22.002

euro per ciascun beneficiario.

Motivazioni

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, ha rifinanziato il fondo per

il sostegno delle attività economiche chiuse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021,

n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in misura pari a 20 milioni

di euro per l'anno 2022 destinati alle attività che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 27

gennaio 2022, n. 4, risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi

dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.

Il citato articolo 6, comma 2, prevede che "Fino al 10 febbraio 2022, sono sospese le attività

che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati".

Il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, prevede che si applicano, in quanto compatibili, le

vigenti misure disciplinate dall'articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021, attuate con decreto del

Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del

9 settembre 2021 (di seguito decreto interministeriale).

Il citato decreto interministeriale relativamente ai soggetti che svolgono in via prevalente

l'attività individuata dal codice ATECO 2007 "93.29.10 - Discoteche, sale da ballo, night-club e

simili", prevede che le risorse finanziarie siano ripartite in egual misura tra i soggetti richiedenti,

con un limite massimo pari a 25.000 euro. Lo stesso decreto prevede che il contributo sia richiesto

tramite istanza da presentare all'Agenzia delle entrate per via telematica, secondo modalità e

termini definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia, e sia corrisposto mediante

accredito diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell'istanza.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia, emanato il 18 maggio 2022, ha previsto, tra

l'altro:

- al punto 2.4, che l'istanza per l'accesso al contributo è presentata dal 6 al 20 giugno 2022;

- al punto 2.9, che l'Agenzia, sulla base dei dati presenti nell'istanza e prima di erogare il

contributo, effettuerà alcuni controlli rispetto alle informazioni presenti in Anagrafe

tributaria. Tali controlli potrebbero comportare lo scarto dell'istanza e la mancata

erogazione del contributo;

- al punto 3.1, che l'Agenzia delle entrate procede a ripartire, in egual misura per ciascun

soggetto beneficiario, il contributo, rapportando l'importo di finanziamento stabilito

dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 27 gennaio 2022, n.4, all'ammontare

complessivo dei contributi richiesti con le istanze che hanno superato i controlli, con un

limite massimo di 25.000 euro per ciascun soggetto beneficiario;

- al punto 3.2, che l'ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari al

minore tra l'importo determinato a seguito della ripartizione di cui al punto 3.1 e l'importo

residuo di aiuti ancora fruibili, indicato dal soggetto richiedente nell'istanza nel riquadro

presente in corrispondenza della lettera B, in relazione ai limiti previsti dalla sezione 3.1

della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final

"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale

emergenza del COVID-19", come modificata dalla Comunicazione del 18 novembre 2021

C(2021) 8442.

Tanto premesso, tenuto conto delle risorse disponibili e del fabbisogno derivante dalle

istanze presentate a tutto il 20 giugno 2022, con il presente provvedimento si rende noto che il

contributo a fondo perduto è pari a 22.002 euro per ciascun beneficiario.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;
articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo
73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina normativa di riferimento

Articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

Articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, del 9 settembre 2021.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 171638 del 18 maggio 2022.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene
luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 27 giugno 2022

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

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