Mancato funzionamento nell'Ufficio Provinciale Territoriale - Roma IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAZIO
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto, visto il parere favorevole del Garante del Contribuente espresso con nota n. 1189 del 21 ottobre 2015,
ACCERTA
il mancato funzionamento dell'Ufficio Provinciale Territorio di Roma nei giorni 15 e 16 ottobre per i servizi di pubblicità immobiliare di Roma 1, 2 e 3 e quelli catastali dello stesso ufficio. Il presente atto sarà pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Ai fini di quanto previsto dalle disposizioni di legge richiamate di seguito, il presente atto accerta, acquisito il parere favorevole del Garante del contribuente della regione Lazio, il mancato funzionamento nei giorni 15 e 16 ottobre 2015 per i servizi di pubblicità immobiliare di Roma 1, 2 e 3 e quelli catastali dello stesso ufficio.
L'impossibilità di garantire regolarmente i servizi all'utenza e le altre attività istituzionali è stata causata dall'interruzione della erogazione dell'energia elettrica .
Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito con legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modificazioni (art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576; artt. 1 e 2 della legge 25 ottobre 1985 n. 592; art. 33, comma 1, della legge 18 febbraio 1999 n. 28; art. 10, comma 1, D. Lgs. 26 gennaio 2001 n. 32).
Attribuzioni del Direttore Regionale: Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 16);
Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);
Statuto dell'Agenzia delle Entrate (artt. 11 e 13);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (artt. 4 e 7, comma 1)