Provvedimento Agenzia Entrate del 28.12.2023 (2023/434456)

Prot. n. 2023/434456

Nomina degli Agenti contabili e dei Responsabili del procedimento per la resa del conto,
afferente alle spese connesse alla sicurezza ai sensi del Decreto legislativo 81 del 2008 -

alle altre spese urgenti e di modico importo, e relativa regolamentazione

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento

DISPONE

1. Nomina degli Agenti contabili

I soggetti di cui all’Allegato A sono nominati Agenti contabili.

2. Disposizioni generali sugli Agenti contabili

Per quanto concerne le funzioni, le responsabilità e gli obblighi, gli Agenti contabili sono
sottoposti alle disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia ed in tema di
anticorruzione e trasparenza ed uniformano il loro operato al principio di imparzialità e buon
andamento di cui all’articolo 97 della Costituzione.

Gli Agenti contabili sono personalmente responsabili della gestione loro affidata e sono
soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti mediante la resa del conto della propria
gestione secondo quanto previsto dal successivo punto 6.

3. Compiti degli Agenti contabili

Gli Agenti contabili sono tenuti:

- a rendicontare mensilmente tutte le somme utilizzate, indicando separatamente le spese
per salute e sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 rispetto alle
altre tipologia di spese urgenti e di modico importo;

- a conservare in modo adeguato tutta la documentazione a corredo delle attività di
competenza, mettendola a disposizione del Responsabile del procedimento di cui al
successivo punto 5 e della Corte dei Conti in caso di richiesta;

- a presentare il conto giudiziale ai sensi del successivo punto 4;
- a fornire tempestivo riscontro alle eventuali richieste del Responsabile del

procedimento nell’ambito delle verifiche di corrispondenza tra il conto reso e le
scritture contabili.

4. Conto giudiziale

L’Agente contabile è tenuto a rendere il conto della propria gestione ai sensi dell’art. 610 del
R.D. 827/1924, redatto secondo il modello Allegato B al presente provvedimento.

Ai sensi dell’articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, l’Agente
contabile, entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario o in ogni caso dalla
cessazione della gestione, inoltra il conto giudiziale debitamente sottoscritto al Responsabile
del procedimento di cui al punto 5.

5. Responsabile del procedimento

I Responsabili degli Uffici Risorse Materiali, i Capi Uffici gestione Risorse e il Capo area di
Staff in Valle d’Aosta, in relazione agli Agenti contabili che operano nei rispettivi territori di
riferimento, nonché il Capo Settore Contabilità e Bilancio della Direzione Centrale
Amministrazione e Pianificazione, in relazione agli Agenti contabili che operano nelle
strutture centrali, sono nominati Responsabili del procedimento ai sensi dell’articolo 139,
comma 2, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

Fermo restando quanto previsto al successivo punto 6, i Responsabili del procedimento
provvedono:

- alla parifica dei conti resi dagli Agenti contabili di riferimento;
- all’approvazione formale dei conti parificati;
- alla trasmissione della documentazione necessaria al Collegio dei revisori per la

predisposizione della relativa relazione di controllo;
- al deposito dei conti presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente della

Corte dei conti.

6. Adempimenti propedeutici al deposito del conto giudiziale

Il Responsabile del procedimento, entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui
al punto 4, procede:

- alla verifica della congruità del conto giudiziale con le scritture contabili;
- alla parificazione formale del conto nel caso in cui non siano ravvisate irregolarità;

qualora siano ravvisate irregolarità, il Responsabile del procedimento restituisce il

conto con specifica indicazione delle incongruenze all’Agente contabile, il quale, entro
10 giorni lavorativi dalla segnalazione, deve fornire chiarimenti;

- all’approvazione formale del conto parificato;
- alla trasmissione del conto insieme all’eventuale documentazione di supporto al

Collegio dei revisori che predispone apposita relazione illustrativa delle procedure di
controllo adottate.

Entro 30 giorni dall’approvazione formale del conto parificato, il Responsabile del
procedimento deposita tramite l’applicativo SIRECO i conti di competenza, unitamente alla
relazione dell’organo di controllo interno, alla sezione giurisdizionale territorialmente
competente della Corte dei conti.

7. Decorrenza

Le disposizioni del presente provvedimento hanno effetto dal 1° gennaio 2024.

Motivazioni

Con l’approvazione del Regolamento speciale per le spese connesse alla sicurezza ai sensi del
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e altre spese urgenti di modico importo non
effettuabili ricorrendo all’ordinaria procedura del ciclo passivo, sono state disciplinate le
spese per esigenze connesse alla tutela della salute e sicurezza e le altre spese urgenti di
modico importo cui non è possibile provvedere ricorrendo all’ordinario ciclo passivo.

L’attribuzione a taluni soggetti di poteri autonomi di spesa, ai sensi del citato Regolamento,
configura in capo a questi ultimi la qualifica di Agenti contabili ai sensi delle vigenti
disposizioni per l’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il presente provvedimento dispone la nomina di Agenti contabili dei Direttori Regionali e di
coloro che operano nell’ambito delle strutture centrali, individua funzionalmente e
conseguentemente dispone la nomina dei Responsabili del procedimento e riepiloga i
principali obblighi e le responsabilità di entrambi i soggetti in coerenza con la vigente
normativa in materia.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo
62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a);
articolo 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Regolamento speciale per le spese connesse alla sicurezza ai sensi del Decreto Legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e altre spese urgenti di modico importo non effettuabili ricorrendo
all’ordinaria procedura del ciclo passivo

b) Disciplina normativa di riferimento

Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2240

Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827

Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene

luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 28 dicembre 2023

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

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