Provvedimento Agenzia Entrate del 29.03.2013 (Prot.2013/40010)

 

Imposta sulle transazioni finanziarie di cui all?articolo 1, comma 491, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l?assistenza al recupero crediti ai sensi dell?articolo 19, comma 4, terzo periodo, del decreto del Ministro dell'economia e finanze del 21 febbraio 2013, come modificato dal decreto del Ministro dell?economia e delle finanze del 18 marzo 2013.


IL DIRETTORE DELL?AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone:


1. Individuazione degli Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l?assistenza al recupero crediti.

A integrazione dell?elenco di cui al punto 1. del provvedimento del Direttore dell?Agenzia n. 2013/26948 del 1? marzo 2013, gli Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l?assistenza al recupero crediti sono gli Stati diversi da quelli ulteriormente indicati nel seguente elenco:
− Australia
− India
− Stati Uniti d?America
2. Modifiche della lista di Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l?assistenza al recupero crediti.

La lista di Stati o territori di cui al presente provvedimento e al provvedimento del Direttore dell?Agenzia n. 2013/26948 del 1? marzo 2013 pu? essere modificata, con successivi provvedimenti, in ragione della entrata in vigore o della cessazione di accordi conclusi con l?Italia che consentano lo scambio di informazioni o l?assistenza al recupero
crediti, nonché all?esito della verifica della effettiva esecuzione dei predetti accordi.

 

Motivazioni

Con decreto del Ministro dell'economia e finanze del 21 febbraio 2013 sono state emanate le modalit? di applicazione dell?imposta sulle transazioni finanziarie, istituita con l?articolo 1, comma 491, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
L?articolo 19, comma 4, terzo periodo, del decreto del Ministro dell'economia e finanze del 21 febbraio 2013 prevede che con apposito provvedimento del Direttore dell?Agenzia delle Entrate sono individuati gli Stati o territori con i quali non sono in vigore "accordi per lo scambio di informazioni e per l?assistenza al recupero dei crediti?.
Con provvedimento del Direttore dell?Agenzia n. 2013/26948 del 1? marzo 2013, sono stati individuati gli Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l?assistenza al recupero crediti.
Il successivo decreto del Ministro dell'economia e finanze del 18 marzo 2013 ha modificato il comma 4 dell?articolo 19 del decreto del 21 febbraio 2003, prevedendo come alternativa l?esistenza di accordi per lo scambio di informazioni o per l?assistenza al recupero crediti.
Tenuto conto delle modifiche apportate dal decreto del Ministro dell'economia e finanze del 18 marzo 2013, con il presente provvedimento viene integrato l?elenco di cui al punto 1. del provvedimento Direttore dell?Agenzia sopra citato. Pertanto, gli Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l?assistenza al recupero crediti sono gli Stati diversi da quelli indicati al punto 1. del provvedimento n. 2013/26948 del 1? marzo 2013 e da quelli ulteriormente indicati nel punto 1. del presente provvedimento.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell?Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell?organizzazione del Governo, a norma dell?art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);
Statuto dell?Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell?Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilit? 2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012;
Decreto del Ministro dell'economia e finanze del 21 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2013, recante le modalit? di attuazione dell?imposta sulle transazioni finanziarie di cui all?articolo 1, commi da 491 a 499, legge 24 dicembre 2012, n. 228;
Decreto del Ministro dell'economia e finanze del 18 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2013, con cui sono state apportate correzioni agli errori materiali contenuti nel decreto del Ministro dell'economia e finanze del 21 febbraio 2013;
Direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE;
Direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010 sull?assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, recepita con decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2012;
Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d?Europa e i Paesi membri dell?Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ? OCSE, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, ratificata con legge 10 febbraio 2005, n. 19 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2005, modificata con protocollo firmato il 27 maggio 2010 ratificato con Legge 27 ottobre 2011, n. 193 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.273 del 23 novembre 2011.

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