Provvedimento Agenzia Entrate del 29.12.2021 (2021/379919)

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Prot. n. 2021/379919

Determinazione dei contributi a fondo perduto riconosciuti ai sensi dell’articolo 2 del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1.Determinazione dei contributi a fondo perduto riconosciuti ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73

1.1.In base alle istanze presentate ai sensi del punto 3 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 336230 del 29 novembre 2021:

a)il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto del

Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 9 settembre 2021, è pari a 8.661 euro per ciascun beneficiario;

b)il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), del citato decreto interministeriale del 9 settembre 2021, che sarà riconosciuto a ciascun beneficiario, è pari all’intero ammontare risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia.

1.2.Resta fermo quanto previsto al punto 4.1, ultimo periodo e al punto 5.1 del richiamato provvedimento del 29 novembre 2021.


Motivazioni

L’articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 ha istituito un fondo con una dotazione di 140 milioni di euro per il 2021, per l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita IVA che esercitano in modo prevalente le attività nei confronti delle quali, per effetto delle misure restrittive adottate per evitare la diffusione dell'epidemia da COVID-19, è stata disposta la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021.

In proposito, l’articolo 11 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 ha destinato prioritariamente una parte del suddetto fondo, pari a 20 milioni di euro, a favore dei titolari di partita IVA la cui attività prevalente, individuata dal codice ATECO 2007 "93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili”, risultava chiusa alla data del 23 luglio 2021.

Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 9 settembre 2021 sono stati determinati i criteri per individuare i soggetti beneficiari e l’ammontare del contributo, nonché le modalità di erogazione, nei limiti della dotazione finanziaria del suddetto fondo.

Il citato decreto interministeriale del 9 settembre 2021, tra l’altro, ha previsto:

a)all’articolo 5, comma 2, che la quota del suddetto fondo pari a 20 milioni di euro è prioritariamente ripartita, in egual misura, tra i soggetti che svolgevano in via prevalente l’attività di cui al codice ATECO 2007 "93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili” (che alla data del 23 luglio 2021 risultava chiusa), con un limite massimo di contributo pari a 25.000 euro pro capite;

b)all’articolo 5, comma 3, che le restanti risorse (120 milioni di euro), unitamente a eventuali economie derivanti dal riparto di cui al punto precedente, sono distribuite, nelle misure indicate allo stesso comma 3, tra i soggetti che svolgevano come prevalente, alla data del

26 maggio 2021, una delle attività di cui ai codici ATECO 2007 elencati nell’allegato 1 al medesimo decreto interministeriale, che sono rimaste chiuse per almeno cento giorni nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021. Qualora i fondi disponibili non siano sufficienti per soddisfare tutte le richieste ammissibili, i contributi riconosciuti ai singoli beneficiari sono ridotti proporzionalmente all’ammontare dei fondi stessi;


c)all’articolo 6, che il contributo:

oè richiesto tramite istanza da presentare all’Agenzia delle entrate per via telematica, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore della stessa Agenzia;

oè corrisposto dall’Agenzia mediante accredito diretto sul conto indicato dal richiedente nell’istanza di cui al punto precedente.

Il menzionato provvedimento del direttore dell’Agenzia, emanato il 29 novembre 2021, ha previsto, tra l’altro:

al punto 3.3, che l’istanza per l’accesso al contributo è presentata dal 2 al 21 dicembre

2021;

al punto 4.1:

oche si procede prioritariamente a ripartire le risorse disponibili (20 milioni di euro) tra i soggetti che hanno richiesto il contributo di cui al precedente punto "a”, in egual misura per ciascuno di essi, con un limite massimo pro capite di 25.000 euro;

oche le restanti risorse disponibili (120 milioni di euro, più le eventuali eccedenze derivanti dal riparto di cui al punto precedente) sono destinate ai soggetti che hanno richiesto il contributo di cui al precedente punto "b”. Qualora tali risorse non siano

sufficienti a soddisfare tutte le richieste ammissibili, i contributi saranno erogati in misura pari al rapporto tra l’ammontare delle risorse disponibili e l’importo complessivo dei contributi richiesti;

oche per la determinazione del contributo erogabile si terrà anche conto del minor importo eventualmente indicato dal soggetto richiedente nel riquadro "Minor importo richiesto” dell’istanza, ai fini del rispetto dei limiti degli aiuti di Stato;

al punto 5.1, che l’Agenzia, sulla base dei dati presenti nell’istanza e prima di erogare il contributo, effettuerà alcuni controlli rispetto alle informazioni presenti in Anagrafe tributaria. Tali controlli potrebbero comportare lo scarto dell’istanza e la mancata erogazione del contributo.

Tanto premesso, tenuto conto delle risorse disponibili e del fabbisogno derivante dalle istanze presentate a tutto il 21 dicembre 2021, con il presente provvedimento si rende noto che:


a)il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto del

Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 9 settembre 2021, è pari a 8.661 euro per ciascun beneficiario;

b)il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), del citato decreto interministeriale del 9 settembre 2021, che sarà riconosciuto a ciascun beneficiario, è pari all’intero ammontare risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina normativa di riferimento

Articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 9 settembre 2021.

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 336230 del 29 novembre 2021.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 29 dicembre 2021

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

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