In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
1.Soggetti obbligati alla comunicazione
1.1. Le imprese assicuratrici, gi? obbligate alla comunicazione all?anagrafe tributaria ai sensi del comma 25 dell?art. 78, della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 nonché le aziende, gli istituti, gli enti e le societ?, gi? obbligati alla comunicazione all?anagrafe tributaria ai sensi dell?art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica
del 29 settembre 1973 n. 605, effettuano, a partire dalle informazioni relative all?anno 2012, le comunicazioni di cui al successivo punto 2, secondo le modalit? stabilite dal presente provvedimento.
2.Comunicazioni all' anagrafe tributaria
2.1. I soggetti di cui al precedente punto 1 comunicano all?anagrafe tributaria:
a) Gli elenchi delle persone fisiche che hanno corrisposto premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, ai sensi del comma 25 dell?art. 78, della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 come attuato dal Decreto ministeriale 27 gennaio
2000;
b) I dati e le notizie, relativamente ai soggetti contraenti, dei contratti di assicurazione ad esclusione di quelli relativi alla responsabilit? civile ed all'assistenza e garanzie accessorie, di cui al Decreto interministeriale 27 giugno 2000 in attuazione dell? art. 6, comma 1, lettera g-ter), del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni.
3. Modalit? di trasmissione
3.1 I soggetti di cui al punto 1 effettuano le comunicazioni previste al punto 2 utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall?Agenzia delle Entrate.
3.2 Gli stessi soggetti possono avvalersi, per la trasmissione dei dati indicati al punto 2, degli intermediari di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
3.3 Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori ai 3 MegaByte.
3.4 A partire dalla comunicazione relativa all?anno 2013 i soggetti obbligati effettueranno gli invii tramite il nuovo Sistema d? Interscambio Dati (SID).
4. Termini delle trasmissioni
4.1 Il termine per la trasmissione delle comunicazioni relative all?anno 2012 ? stabilito al 4 dicembre 2013.
4.2 Dalle comunicazioni relative all?anno 2013, il termine per l?invio ? fissato al 30 aprile dell?anno successivo.
5. Trattamento dei dati
5.1 I dati e le notizie, che pervengono all?anagrafe tributaria, sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacit? contributiva, assicurando il rispetto dei diritti e delle libert? fondamentali dei contribuenti.
5.2 I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell?osservanza del principio di riservatezza e nel rispetto del diritto di protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell?anagrafe tributaria riducendo al minimo l?utilizzazione dei dati personali, mediante analisi eseguite in modo anonimo, ed identificando i contribuenti, secondo un principio di necessit?, solo nel caso di esecuzione dei controlli fiscali.
6. Sicurezza dei dati
6.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati di cui al punto 2, ? garantita dal sistema dell?invio telematico dell?anagrafe tributaria, mediante l?adozione delle misure riguardanti il controllo degli accessi al sistema, la crittografia e la cifratura degli archivi.
6.2 La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell?anagrafe tributaria ? garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi e di conservazione di copie di sicurezza per il tempo necessario all?espletamento del controllo fiscale.
7. Ricevute
7.1 La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui ? completata la ricezione del file contenente le comunicazioni, salvo i casi in cui il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:
a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Internet, in base alle modalit? descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
b) codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di riscontro per il servizio Internet duplicato a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente pi? volte;
c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo di cui al punto 2;
d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle comunicazioni, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario;
e) file che presenta errori, tali da pregiudicare le informazioni contenute in esso.
Gli esiti, di cui al precedente comma 1, sono comunicati sempre per via telematica all'utente che ha effettuato la trasmissione del file, il quale a sua volta é tenuto a riproporre la corretta trasmissione entro i termini previsti.
7.2 Nell?ipotesi di cui al precedente punto 7.1, lettera e), i soggetti obbligati devono trasmettere i dati corretti entro i trenta giorni successivi alla mancata accettazione.
7.3 L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel, o del codice di riscontro per il servizio Internet, generati secondo le modalit? descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni.
In essa sono indicati i seguenti dati:
a) la data e l'ora di ricezione del file;
b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;
c) il protocollo attribuito al file, all'atto della ricezione dello stesso;
d) il numero delle comunicazioni contenute nel file;
7.4 Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.
8. Annullamento della comunicazione e comunicazione sostitutiva.
8.1 La procedura di annullamento dei file inviati ? consentita entro un anno dalla scadenza del termine stabilito al punto 4.
8.2 La trasmissione di un file in sostituzione di un altro precedentemente inviato per lo stesso periodo di riferimento, ? possibile entro un anno dalla scadenza del termine stabilito al punto 4.
9. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali
9.1 Il Garante per la protezione dei dati personali ? stato sentito all?atto della predisposizione del presente provvedimento cos? come previsto dal articolo 11, comma 3, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011. Il Garante ha espresso parere favorevole con provvedimento del 4 aprile 2013.
Il presente provvedimento risponde all?esigenza di razionalizzare ed aggiornare la struttura tecnica dei tracciati delle comunicazioni, introducendo procedure migliorative dei flussi di trasmissione e del controllo sulla qualit? dei dati.
In particolare viene semplificata, a vantaggio delle compagnie di assicurazione, la trasmissione dei dati relativi ai premi assicurativi e ai contratti assicurativi unificandoli in un solo tracciato.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell?Agenzia delle entrate:
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, art. 7, commi 11 e 12.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203, del 30 agosto (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell'Agenzia elle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42, del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
b) Organizzazione interna delle strutture di vertice dell?Agenzia delle entrate
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36, del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9, del 12 febbraio 2001.
c) Disciplina normativa di riferimento.
Legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente le disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti.
Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 78, commi 25 e 26 concernente disposizioni per ampliare le basi imponibili per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivit? di accertamento.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni modalit? per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivit? produttive e all'imposta sul valore aggiunto.
Decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni: modalit? tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, relativamente all?allegato tecnico.
Decreto ministeriale 27 gennaio 2000, in materia di comunicazioni all?anagrafe tributaria ? su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti ? degli elenchi delle persone fisiche che hanno corrisposto interessi passivi, premi di assicurazione e contributi previdenziali ed assistenziali.
Provvedimento del Direttore dell?Agenzia delle entrate del 10 marzo 2005, in materia di obbligatoriet? ed esclusivit? della trasmissione telematica.
Provvedimento del Direttore dell?Agenzia delle entrate del 30 novembre 2010.
Allegato 1: al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrare del 30 aprile 2013 da utilizzare per la compilazione del progressivo n.15 del record di dettaglio di tipo 1, TABELLA CODICI DELLE ASSICURAZIONI
Allegato 2: Modalit? di compilazione per la trasmissione telematica delle Comunicazioni dei dati dei contratti e premi
assicurativi, di previdenza complementare e Contributi CSSN