Attuazione della disciplina di cui all'articolo 4 del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 151 del 29 giugno 2019 (Suppl. ordinario n. 26), concernente le modifiche alla disciplina del Patent Box, di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Allo scopo di consentire ai soggetti titolari di reddito di impresa di cui all'articolo 1, comma 37, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di beneficiare, ai fini previsti dall'articolo 4 del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, della determinazione diretta del reddito agevolabile, nell'ambito del regime opzionale agevolativo, introdotto dall'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni, in base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni riportate nella rubrica del presente provvedimento,
DISPONE
Definizioni
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente provvedimento valgono le seguenti definizioni:
a) per "I decreto Patent Box" si intende il decreto interministeriale 30 luglio 2015 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze , recante disposizioni di attuazione dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) per "decreto Patent Box" si intende il decreto interministeriale 28 novembre 2017 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di revisione del regime di tassazione agevolata dei redditi di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) per "procedura di Patent Box" si intende la procedura di accordo preventivo connessa all'utilizzo di beni immateriali, ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, e conforme a quanto previsto dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) per "disciplina Patent Box", si intende tutta la documentazione normativa e di prassi che regola l'accesso e la fruizione del regime opzionale di tassazione agevolata, di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni;
e) per "agevolazione Patent Box" si intende il beneficio connesso al regime opzionale di tassazione agevolata, introdotto dall'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni;
f) per "reddito agevolabile" si intende il reddito ritraibile dalle diverse tipologie di utilizzo agevolabile, come definite dall'articolo 7, commi 2 e 3, incluse le ipotesi di cui all'articolo 10 del decreto Patent Box;
g) per "quota di reddito esclusa" si intende la quota del reddito agevolabile che non concorre alla formazione del reddito di impresa, in quanto esclusa ai sensi della disciplina in materia di Patent Box;
h) per "IP" si intende l'acronimo di "intellectual property" ovvero il bene immateriale;
i) per IP agevolabile si intende il bene immateriale agevolabile ai sensi dell'art. 6 del I decreto Patent Box o, a seconda del periodo temporale di riferimento, del decreto Patent Box;
j) pernexus ratio si intende il coefficiente dato dal rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene, previsto dalla disciplina in materia di Patent Box;
k) per "soggetti beneficiari" si intendono i soggetti di cui all'articolo 2 del decreto Patent Box, che possono optare per il regime agevolativo previsto dall'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
l) per "contribuente" si intende il soggetto di cui alla lettera precedente che opta o intende optare per la determinazione diretta del reddito agevolabile ai sensi dell'articolo 4 del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
m) per "autoliquidazione" si intende il beneficio connesso alla possibilità di procedere, in via autonoma, alla determinazione diretta del reddito agevolabile;
n) per "Ufficio competente" si intende l'ufficio competente ad emettere l'atto impositivo di rettifica del reddito e di irrogazione delle relative sanzioni;
o) per "microimprese piccole e medie imprese", si intendono i soggetti di cui all'articolo 2 del decreto Patent Box, qualificabili come tali ai sensi della Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee 2003/361/CE";
p) per "imprese associate" si intendono le società, anche residenti, che, direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, qualora il reddito agevolabile sia riconducibile ad operazioni poste in essere con tali società;
q) per "Linee guida OCSE" si intendono le Linee Guida OCSE 2017 sulla determinazione dei prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali, pubblicate in data 10 luglio 2017, come periodicamente aggiornate;
r) per "metodo del confronto del prezzo o metodo CUP" e per "metodo transazionale di ripartizione degli utili o metodo RPSM" si intendono due dei metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento previsti dalle predette
"Linee guida OCSE", declinati all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 14 maggio 2018;
s) per tecniche valutative, si intendono i metodi derivanti dalla prassi finanziaria, cui fanno riferimento le predette "Linee Guida OCSE", quali strumenti che possono essere utilizzati per determinare il valore di libera concorrenza purché in conformità ai principi previsti in materia di prezzi di trasferimento e richiamati dalla disciplina Patent Box;
t) per "documentazione idonea" si intende la documentazione di cui ai punti 2 e 3 del presente provvedimento, che, se rispettosa delle condizioni di cui ai successivi punti 6.4, 6.5 e 6.6, e consegnata nel corso di attività di controllo o di altra attività istruttoria, consente al contribuente di beneficiare degli effetti previsti dall'articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
u) per "decreto Crescita" si intende il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
1. Esercizio dell'opzione di cui all'articolo 4 del decreto Crescita
1.1 Possono esercitare l'opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i soggetti beneficiari, come definiti alla lettera k) delle Definizioni, inclusi coloro che abbiano concluso un accordo a seguito della procedura di Patent Box, in alternativa al rinnovo dello stesso.
Possono esercitare la medesima opzione, secondo i termini e le condizioni previste al punto 7 del presente provvedimento, i soggetti che abbiano in corso, alla data di entrata in vigore del decreto Crescita, una procedura di Patent Box.
1.2 L'opzione di cui al punto 1.1, primo periodo, è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce l'agevolazione Patent Box, ha durata annuale, è irrevocabile e rinnovabile.
1.3 A seguito dell'esercizio dell'opzione di cui al punto 1.1, primo periodo, il contribuente ripartisce la variazione in diminuzione, riferibile alla quota di reddito escluso, in tre quote annuali, di pari importo, da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di esercizio dell'opzione e in quelle relative ai due periodi di imposta successivi.
2. Documentazione idonea di cui all'articolo 4 del decreto Crescita
La documentazione idonea è costituita da un documento, articolato in due sezioni, A e B, contenenti i dati, le informazioni e gli elementi di seguito elencati:
La sezione A contiene le seguenti informazioni riferibili al periodo di imposta dell'agevolazione Patent Box:
i. Struttura partecipativa dell'impresa anche in relazione alle imprese associate ed eventi straordinari: tali informazioni possono essere fornite attraverso uno o più organigrammi, accompagnati da una nota che dia evidenza delle eventuali operazioni straordinarie di riorganizzazione, acquisizioni e dismissioni aziendali occorse nel periodo di imposta cui l'agevolazione Patent Box fa riferimento;
ii. Operazioni con imprese associate: tali informazioni possono essere fornite attraverso una o più schede che diano chiara evidenza delle operazioni con le imprese associate come definite al punto p) delle Definizioni, con indicazione delle principali funzioni svolte;
iii. Modello organizzativo dell'impresa: tali informazioni possono essere fornite attraverso uno o più organigrammi o schede, che rappresentino le diverse articolazioni aziendali (divisioni/dipartimenti/settori), con indicazione dei relativi responsabili, del numero di risorse assegnate, e delle risorse (unità, uffici, reparti divisioni, ecc.) che operano in maniera trasversale ai diversi ambiti; tali informazioni sono accompagnate da una sintetica descrizione delle attività svolte da ciascuna articolazione aziendale;
iv. Caratteristiche del mercato di riferimento e dei principali fattori di competitività: tali informazioni possono essere fornite attraverso una nota descrittiva che identifichi anche i principali concorrentiaziendali e che può essere supportata da studi elaborati da soggetti terzi e analisi di settore;
v. Descrizione della catena di valore dell'impresa: tali informazioni possono essere fornite attraverso una nota descrittiva delle strategie commerciali, dei fattori generatori di valore dell'impresa e delle modalità attraverso cui tali fattori contribuiscono a creare o mantenere il vantaggio competitivo;
vi. Funzioni, rischi e beni dell'impresa: tali informazioni possono essere fornite attraverso una nota descrittiva dei processi, delle attività e delle funzioni svolte, dei beni impiegati nei diversi processi aziendali e dei rischi assunti; tale nota dovrà, altresì, specificare le modalità di utilizzo degli IP agevolabili cui si riferisce l'autoliquidazione.
vii. Beni immateriali: tale informazione viene fornita attraverso la predisposizione di un elenco dei beni immateriali dell'impresa, inclusi quelli non agevolabili ai fini del Patent Box, che dia evidenza e descriva gli IP oggetto di agevolazione Patent Box, l'eventuale vincolo di complementarietà e il titolo di disponibilità economica e/o giuridica. Il contribuente deve disporre, in relazione a ciascun IP oggetto di agevolazione, della documentazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti dalla disciplina Patent Box, come definita al punto d) delle Definizioni;
viii. Attività di ricerca e sviluppo: tale informazione viene fornita attraverso la predisposizione di una nota descrittiva delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall'impresa, con separata indicazione e descrizione delle attività direttamente collegate allo sviluppo, mantenimento e accrescimento del valore degli IP oggetto di agevolazione Patent Box; il contribuente deve disporre della documentazione attestante lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo come previsto dalla disciplina Patent Box;
ix. Plusvalenze da cessione di IP agevolabili: tale informazione viene fornita attraverso una nota descrittiva delle circostanze e delle modalità di realizzazione e valutazione della plusvalenza con riferimento sia alle componenti positive che negative; il contribuente deve essere in grado di fornire la prova documentale attestante l'avvenuta cessione dell'IP oggetto di agevolazione Patent Box, unitamente all'avvenuto reinvestimento di almeno il 90 per cento del corrispettivo di cessione in attività di ricerca e sviluppo, secondo le modalità, la tempistica e le condizioni previste dalla disciplina Patent Box per tali ipotesi;
x. Eventuali somme ottenute a titolo di risarcimento o di restituzione dell'utile di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto Patent Box: tale informazione viene fornita attraverso l'illustrazione delle circostanze che hanno dato origine alle somme ottenute, e dei criteri di calcolo e quantificazione delle stesse, unitamente alla relativa documentazione a supporto.
La sezione B contiene le seguenti informazioni riferibili al periodo dell'agevolazione Patent Box:
i. Informazioni di sintesi sulla determinazione del reddito agevolabile: tale informazione può essere fornita attraverso una scheda di sintesi che, con riferimento alla variazione in diminuzione indicata in dichiarazione, dia evidenza della quota di reddito agevolabile riferibile al periodo di imposta di applicazione dell'agevolazione, dell'esito dell'applicazione della formula del nexus ratio utilizzato per la determinazione della stessa. Tale nota deve altresì indicare il metodo o i metodi adottati, come richiamati dalla disciplina Patent Box e conformi a quelli indicati nelle linee guida OCSE, utilizzati per la determinazione del reddito agevolabile, e le ragioni per le quali gli stessi siano stati ritenuti idonei nel caso di specie; il contribuente deve altresì indicare le ragioni di utilizzo delle eventuali tecniche valutative;
ii. Valutazioni riferibili agli IP oggetto di agevolazione Patent Box: in presenza delle operazioni di cui al punto 2.1, lett. i), tale informazione può essere fornita attraverso un prospetto esplicativo degli eventuali processi valutativi e di stima che, in occasione di tali operazioni, abbiano interessato gli IP aziendali, con particolare riguardo a quelli oggetto di agevolazione Patent Box; la nota deve altresì indicare, in relazione agli esiti della valutazione, le fonti utilizzate, i criteri adottati e le assunzioni poste a base dei calcoli effettuati.
iii. Metodo adottato
I punti seguenti devono illustrare il metodo adottato nonché le ragioni di selezione dello stesso.
1. Indicazione analitica dei canoni derivanti dalla concessione in uso degli IP oggetto di agevolazione Patent Box; tale informazione deve essere supportata dalla documentazione sottostante il rapporto di licenza (contratto o altra documentazione equipollente);
2. Individuazione dei ricavi risultanti dal conto economico e riconducibili agli IP oggetto di agevolazione Patent Box: tale informazione viene fornita attraverso una descrizione, con riferimento al totale dei ricavi risultanti dal conto economico, dei ricavi che, per linea di business/processo/prodotto o famiglia di prodotto, sono riconducibili all'IP oggetto di agevolazione Patent Box, tenendo conto del vincolo di complementarietà, ove esistente; tale nota deve altresì descrivere i criteri di individuazione dei predetti ricavi, riconciliando gli stessi con i conti del bilancio di verifica e con le corrispondenti voci del bilancio di esercizio; in caso di utilizzo della contabilità analitica, devono essere indicati anche i criteri di individuazione dei conti gestionali riferibili ai predetti ricavi, riconciliati con la contabilità generale;
3. Individuazione del tasso di royalty a valore di mercato ai fini del calcolo della royalty implicita: tale informazione viene fornita attraverso una nota descrittiva del metodo adottato, delle fonti informative utilizzate, dei criteri e delle fasi in cui si articola il processo logico seguito per l'individuazione delle operazioni comparabili tra parti indipendenti, unitamente a un prospetto di riepilogo delle operazioni comparabili individuate e delle motivazioni poste a base delle scelte effettuate; il contribuente deve disporre della documentazione di supporto a tale processo;
4. Individuazione dei costi di ricerca e sviluppo, diretti e indiretti: il contribuente deve esplicitare i criteri di individuazione dei costi di ricerca e sviluppo, direttamente e indirettamente imputabili, secondo la disciplina Patent Box, a ciascun IP oggetto di agevolazione, utilizzando, ove necessario, chiavi di allocazione e tenendo conto del vincolo di complementarietà, ove presente; i dati, come sopra individuati, devono essere riconciliati con i conti del bilancio di verifica e con le corrispondenti voci del bilancio di esercizio; in caso di utilizzo della contabilità analitica, devono essere indicati anche i criteri di individuazione dei conti gestionali riferibili ai predetti costi, riconciliati con la contabilità generale;
5. Individuazione degli eventuali proventi/oneri finanziari direttamente e indirettamente riferibili agli IP oggetto di agevolazione Patent Box: il contribuente deve individuare tali componenti con riferimento a ciascun IP oggetto di agevolazione Patent Box, tenendo conto del vincolo di complementarietà, ove presente, descrivendo le relative chiavi allocative eventualmente utilizzate;
6. Individuazione delle variazioni fiscali direttamente e indirettamente riferibili agli IP oggetto di agevolazione Patent Box: il contribuente deve individuare le variazioni fiscali riconducibili a ciascun IP oggetto di agevolazione Patent Box, tenendo conto del vincolo di complementarietà, ove presente, descrivendo le relative chiavi allocative eventualmente utilizzate e fornendo la riconciliazione di tali variazioni con quelle complessive indicate nella dichiarazione;
7. Calcolo del reddito agevolabile: tale informazione viene fornita attraverso la predisposizione di un prospetto consuntivo di calcolo del reddito agevolabile, completo delle relative formule utilizzate, che dia evidenza delle diverse fasi del processo, come delineate ai punti precedenti.
Metodo RPSM
1. Segregazione di conto economico: tale informazione viene fornita attraverso la predisposizione di prospetti di conto economico, segregati per funzioni aziendali, che diano evidenza delle relative basi di costo o di ricavo, ai fini del successivo calcolo della remunerazione delle attività routinarie ovvero di quelle attività che non comportano l'utilizzo di beni immateriali; tali prospetti, completi delle formule di calcolo utilizzate per l'individuazione dei dati, devono dar evidenza delle chiavi di allocazione impiegate, della riconciliazione di tali dati con i conti del bilancio di verifica e le corrispondenti voci del bilancio di esercizio; in caso di utilizzo della contabilità analitica, il contribuente deve dare evidenza dei criteri di individuazione dei conti gestionali rilevanti ai fini della predisposizione dei conti economici segregati, riconciliando gli stessi con i conti della contabilità generale;
2. Remunerazione delle funzioni routinarie dell'impresa come risultanti dall'analisi funzionale e di rischio: il contribuente deve predisporre le analisi di benchmark necessarie per la quantificazione della marginalità delle attività routinarie, fornendo al contempo la documentazione a supporto, con indicazione della banca dati utilizzata, dei criteri di estrazione, della data di rilascio, dell'analisi quantitativa e qualitativa; il contribuente deve, altresì, indicare le ragioni poste a base del posizionamento individuato nell'ambito dell'intervallo di valori scaturiti dalle analisi svolte; l'analisi di benchmark ha validità quinquennale, salvo mutamenti nelle condizioni di fatto e di diritto assunte a base della stessa;
3. Calcolo del reddito agevolabile: tale informazione viene fornita attraverso la predisposizione di un prospetto di calcolo che dia evidenza, per differenza rispetto al reddito ritraibile dalle attività routinarie di cui al precedente numero 2, dell'extraprofitto residuo riferibile agli IP non agevolabili e agli IP oggetto di agevolazione Patent Box. Il contribuente deve esplicitare i criteri e le chiavi allocative utilizzate ai fini della ripartizione dell'extraprofitto residuo tra gli IP non agevolabili e gli IP oggetto di agevolazione Patent Box. Tale prospetto deve altresì tenere conto dei proventi/oneri finanziari e delle variazioni fiscali di cui rispettivamente ai numeri 5 e 6 del metodo CUP.
Calcolo del reddito agevolabile: in caso di utilizzo da parte del contribuente, anche nell'ambito della quantificazione delle marginalità della attività routinarie, di un metodo diverso da quelli descritti, tale informazione viene fornita attraverso la predisposizione di un prospetto che dia evidenza del calcolo effettuato, dei criteri adottati e delle assunzioni poste a base delle stesso e che tenga conto degli eventuali proventi/oneri finanziari e delle variazioni fiscali. Tale prospetto deve essere integrato da una nota descrittiva delle ragioni per le quali il CUP e il RPSM sono stati considerati meno appropriati o non praticabili nelle circostanze di specie.
2.3 Informazioni già contenute nella documentazione predisposta dal contribuente
Qualora parte delle informazioni previste alle sezioni A e B del presente provvedimento siano già contenute nella documentazione predisposta ai fini del regime degli oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento o nella documentazione esibita nell'ambito della procedura di Patent Box il contribuente ha la facoltà di operare un mero richiamo alla documentazione già in suo possesso.
3. Documentazione idonea per le microimprese, piccole e medie imprese
Le microimprese, piccole e medie imprese potranno utilizzare in caso di utilizzo diretto, nell'ambito dell'applicazione del metodo del Residual Profit Split, le analisi di benchmark di settore sulla base dei codici attività previsti dalla nomenclatura ATECO 2007, messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate su richiesta.
Il contribuente potrà inviare una formale e specifica richiesta all'Ufficio Accordi preventivi della Direzione Centrale Grandi Contribuenti, tramite e-mail all'indirizzo: dc.gc.accordi@agenziaentrate.it o via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: dc.acc.accordi@pec.agenziaentrate.it
Resta ferma la facoltà del contribuente di effettuare proprie analisi.
Dette imprese possono altresì predisporre le Sezioni A e B in forma semplificata, fornendo informazioni equipollenti a quelle ivi indicate, coerentemente con le dimensioni della propria struttura organizzativa e operativa.
4. Comunicazione del possesso della Documentazione idonea
4.1 Il contribuente che detiene la documentazione di cui al presente provvedimento deve darne comunicazione all'Agenzia delle entrate nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell'agevolazione Patent Box.
4.2 In assenza della comunicazione prevista al punto 4.1 e al punto 8 del presente provvedimento, il contribuente non può avvalersi della disapplicazione dell'articolo 1, comma 2, del d.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in caso di rettifica da parte dell'Amministrazione finanziaria.
5. Termini di consegna della documentazione idonea
5.1 La consegna della documentazione all'Amministrazione finanziaria deve essere effettuata entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta.
5.2 Se nel corso del controllo o di altra attività istruttoria, emerge l'esigenza di disporre di informazioni supplementari o integrative rispetto a quelle contenute nella documentazione consegnata all'Amministrazione finanziaria e predisposta ai sensi del presente provvedimento, le stesse devono essere fornite entro 7 giorni dalla richiesta, ovvero entro un periodo più ampio in funzione della complessità delle operazioni sottoposte ad analisi, sempreché tale periodo sia compatibile con i tempi del controllo. Decorsi i suddetti termini, l'Agenzia delle entrate non è vincolata alla disapplicazione dell'articolo 1, comma 2, del d.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
5.3 Resta ferma la facoltà del contribuente di predisporre ulteriore documentazione contenente i dati, le informazioni e gli elementi conoscitivi utili ai fini del riscontro, da parte degli organi di controllo, della corretta determinazione della quota di reddito esclusa, con particolare riguardo ai criteri di costruzione del nexus ratio e alle modalità di tracciatura, anche sotto il profilo contabile, dei costi di ricerca e sviluppo.
6.Forma, estensione e condizioni di efficacia della Documentazione idonea
6.1 La documentazione di cui al presente provvedimento deve essere redatta in lingua italiana, tuttavia, gli elementi conoscitivi e i dati che si riferiscono ad operazioni con imprese associate estere o parti terze estere possono essere presentati in lingua inglese.
6.2 La documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
6.3 La documentazione deve essere redatta, per ciascun periodo di imposta per il quale il soggetto beneficiario ha optato per la determinazione diretta del reddito agevolabile, produce effetti esclusivamente per il periodo d'imposta cui si riferisce e deve essere conservata fino allo scadere del termine di decadenza per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
6.4 La totale assenza di documentazione comporta il recupero integrale dell'agevolazione, con conseguente applicazione degli interessi e irrogazione di sanzioni. L'assenza della firma elettronica con marca temporale o la non corrispondenza al vero, in tutto o in parte, delle informazioni fornite nella documentazione esibita, comportano, anche disgiuntamente, il recupero integrale dell'agevolazione Patent Box, con conseguente applicazione degli interessi e irrogazione di sanzioni.
6.5 La presentazione, nel corso di attività di controllo, del documento informativo, non vincola l'Agenzia delle entrate alla disapplicazione dell'articolo 1, comma 2, del d.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 quando, pur rispettando i contenuti informativi previsti nel presente provvedimento in relazione alle singole fattispecie, gli stessi non forniscono, nel complesso, un'informazione chiara e completa e conforme alle disposizioni contenute nel presente provvedimento.
6.6 Salvo quanto previsto dai paragrafi 6.4 e 6.5, la documentazione è considerata idonea in tutti i casi in cui la stessa fornisca agli organi di controllo i dati e gli elementi necessari per riscontrare la corretta determinazione del reddito agevolabile, a prescindere dalla circostanza che il metodo utilizzato, le modalità applicative e i criteri adottati dal contribuente risultino diversi da quelli individuati dall'Amministrazione finanziaria.
6.7 Le ipotesi di omissioni o inesattezze parziali, non suscettibili di compromettere l'analisi degli organi di controllo, non costituiscono causa ostativa alla disapplicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6.8 Se la documentazione viene consegnata in sede di accesso, ispezione o verifica, il giudizio in merito ai punti 6.5, 6.6 e 6.7 deve essere effettuato dagli organi di controllo e, in caso di giudizio negativo, essere motivato. Rimane comunque fermo il potere dell'Ufficio competente di valutare criticamente tale giudizio ai fini dell'irrogazione delle sanzioni.
6.9 L'Amministrazione finanziaria non utilizza le informazioni contenute nella documentazione idonea per scopi diversi da quelli istituzionalmente riconducibili all'attività di controllo.
7. Rinuncia alla procedura Patent Box
7.1 Coloro che abbiano in corso una procedura di Patent Box alla data di entrata in vigore del decreto Crescita possono esercitare l'opzione di cui al punto 1.1 del presente provvedimento, previa comunicazione, da trasmettersi tramite PEC o con raccomandata a/r, all'Ufficio presso il quale è pendente la procedura di Patent Box, nella quale il contribuente, con specifico riferimento all'istanza a suo tempo presentata, manifesta, in maniera irrevocabile, l'espressa volontà di rinunciare alla prosecuzione della procedura.
7.2 Il contribuente predispone la documentazione come prevista nel presente provvedimento in relazione ai periodi di imposta cui si riferisce la procedura e ripartisce la somma delle variazioni in diminuzione relativa ai periodi di imposta cui si riferisce l'agevolazione Patent Box in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi di imposta successivi.
8. Comunicazione del possesso della documentazione per esercizi antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Crescita
Per gli esercizi antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Crescita, il contribuente che, ai sensi del I decreto Patent Box e del decreto Patent Box, abbia determinato autonomamente e indicato in dichiarazione il reddito agevolabile, effettua la comunicazione del possesso della documentazione prevista nel presente provvedimento tramite PEC o raccomandata a/r da inviare all'Ufficio competente in ragione del proprio domicilio fiscale, purché tale comunicazione sia presentata prima della formale conoscenza dell'inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime agevolativo previsto dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];
Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1). Decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000.
b) Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Testo Unico delle imposte sui redditi (articolo 110, comma 7).
Decreto interministeriale del 30 luglio 2015
Decreto interministeriale del 28 novembre 2017 - Ministero Sviluppo Economico Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (articolo 1, comma 2).
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