Provvedimento Agenzia Entrate del 31.01.2018 (25090/2018)

Approvazione di n. 193 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, relativi ad attività economiche del settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, da utilizzare per il periodo di imposta 2017.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

1.1 Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni - costituite da una Parte generale, comune a tutti gli studi di settore, da una Parte specifica per ciascuno studio e dalle Parti relative ai quadri A, F, G, T, X, comuni agli studi di settore che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche - i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, che sono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con i modelli Redditi. Tali modelli devono essere compilati dai contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore, ovvero, ancorché esclusi dall'applicazione degli stessi, tenuti comunque alla loro presentazione, che nel periodo d'imposta 2017 hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche del settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati, con decreto ministeriale, gli studi di settore indicati nella Tabella 1 allegata alle Istruzioni Parte Generale in precedenza citate.

2. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa

2.1 I modelli di cui al punto 1.1 sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche contenute nell'allegato 1 al presente provvedimento.

2.2 I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi rispettino le caratteristiche tecniche previste dall'allegato n. 1 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3 É autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1.1, nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato n. 1 al presente provvedimento.

3. Modalità per la trasmissione dei dati

3.1 I modelli devono essere trasmessi per via telematica unitamente alla dichiarazione dei redditi.

3.2 La trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate deve essere effettuata direttamente, attraverso il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline), ovvero avvalendosi degli incaricati di cui all'art. 3, commi 2bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322 e successive modificazioni, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento.

3.3 I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'art. 3, commi 2bis e 3, del citato decreto n. 322 del 1998, comunicano al contribuente, dopo aver ultimato correttamente l'invio, i dati relativi all'applicazione degli studi di settore, compresi quelli relativi al calcolo della congruità, coerenza e normalità economica, utilizzando i modelli o un prospetto, contenente tutti i dati trasmessi, conformi per struttura e sequenza ai modelli approvati con il presente provvedimento.

4. Asseverazione

4.1 I soggetti che effettuano l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.

4.2 L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l'intera documentazione contabile o gran parte di essa;

b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;

c) relativi alle unità immobiliari utilizzate per l'esercizio dell'attività.

Motivazioni

Il presente provvedimento approva i modelli con cui i contribuenti comunicano all'Agenzia delle Entrate, in sede di dichiarazione dei redditi, come previsto dai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2014, 22 dicembre 2015 e 22 dicembre 2016, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio.

Gli studi di settore applicabili per il periodo di imposta 2017 tengono conto anche di quanto previsto dalle note tecniche e metodologiche approvate in allegato ai decreti ministeriali 24 marzo 2014 e 17 marzo 2016.

I predetti modelli contengono anche le informazioni relative ai correttivi crisi, individuate sulla base della metodologia presentata alla Commissione degli esperti nella seduta del 14 dicembre 2017.

Le istruzioni oggetto di approvazione prevedono che per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR.

Anche le imprese minori in contabilità semplificata di cui all'art. 18 del DPR n. 600 del 1973 dovranno, di conseguenza, compilare i modelli degli studi di settore seguendo le specifiche modalità di determinazione del reddito previste dall'art. 66 del TUIR.

In merito si fa presente che nella riunione della Commissione degli esperti dello scorso 14 dicembre 2017 è stata presentata una proposta di metodologia di modifica degli studi di settore applicabile ai soggetti esercenti attività di impresa che hanno adottato la contabilità semplificata per il periodo di imposta 2017, in relazione alla quale l'organo collegiale ha espresso, all'unanimità, parere positivo.

Tale metodologia dovrebbe, sulla base di informazioni aggiuntive da dichiarare all'interno dei modelli relativi agli studi di settore, tra cui le rimanenze finali di magazzino, permettere la corretta applicazione degli studi stessi anche nel caso in cui i dati contabili siano compilati secondo i criteri di determinazione del reddito previsti all'articolo 66 del TUIR.

Tali modifiche dovranno essere approvate e pubblicate in Gazzetta Ufficiale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, entro il 31 marzo 2018.

La modulistica degli studi di settore in argomento, da utilizzare per il periodo di imposta 2017, sarà quindi successivamente integrata con l'introduzione delle predette informazioni aggiuntive.

Tanto premesso, al fine di semplificare gli adempimenti dei soggetti in regime di contabilità semplificata che si troverebbero, nelle more dell'approvazione delle modifiche agli studi di settore in argomento, a dover predisporre i dati contabili applicando il principio della competenza, viene già in questa sede prevista la compilazione dei modelli secondo le ordinarie regole di determinazione del reddito previste all'articolo 66 del TUIR in precedenza citato.

Infine, il provvedimento stabilisce le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e le modalità di predisposizione dei predetti dati da trasmettere all'Agenzia delle Entrate.

I modelli che sono approvati con il presente provvedimento costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Redditi 2018.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3 lett. a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge

29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-bis): Istituzione degli studi di settore;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121): Individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione dei questionari per gli studi di settore;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Legge 8 maggio 1998, n. 146 (artt. 10 e 10-bis): Individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento e Modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di settore;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998 e successive modificazioni: Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;

Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 13-27: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2007);

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007: Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate;

Decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, che ha previsto una revisione congiunturale speciale degli studi di settore;

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 febbraio 2008: Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore;

Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2014, 22 dicembre 2015 e 22 dicembre 2016: Approvazione degli studi di settore relativi ad attività professionali e ad attività economiche nel comparto delle manifatture, dei servizi e del commercio;

Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, 24 marzo 2014, 30 marzo 2015 e 17 marzo 2016: Approvazione di modifiche agli studi di settore;

Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (art. 9-bis) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 931): Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 20182020.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ALLEGATO N. 1

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli

I modelli di cui al punto 1.1 del presente provvedimento devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4 e aventi le seguenti dimensioni:

larghezza: cm 21,0; altezza: cm 29,7.

È consentita la riproduzione e/o la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscono la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

È anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.

I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Per la stampa dei modelli deve essere utilizzato il colore nero su sfondo bianco.

Struttura e formato dello schema da rilasciare al contribuente

Il prospetto per la comunicazione dei dati di cui al punto 3.3 del presente provvedimento deve riportare tutti i dati contenuti nei modelli stessi esposti nella sequenza prevista e con l'esatta indicazione del numero progressivo. I dati relativi al calcolo della congruità e coerenza devono avere conformità di struttura e sequenza con le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento. La denominazione e la descrizione dei campi possono essere trascritti anche in forma abbreviata se tale modalità risulta più agevole. Qualora alcuni dati non siano presenti, il codice degli stessi dovrà comunque essere riportato con l'indicazione "0" (zero) nella corrispondente casella oppure, ove risulti più agevole, senza alcuna indicazione. Vanno comunque riportati gli zeri prestampati.

Il prospetto può essere riprodotto anche su stampati a striscia continua di formato a pagina singola. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: <>. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti: larghezza: minima cm 19,5 - massima cm 21,5; altezza: minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

I fogli che compongono il prospetto devono essere privati delle bande laterali di trascinamento.

La stampa del prospetto deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro.

I dati devono essere stampati usando il tipo di carattere "courier", o altro carattere a passo fisso con densità orizzontale di 10 ctr. per pollice e verticale di 6 righe per pollice.

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