Provvedimento Agenzia Entrate del 31.03.2016 (2016/16490)

 

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale disposta con decreto Ministero delle Finanze del 11 febbraio 1995 - "Centro di Assistenza Fiscale A.L.A.R. Impresa s.r.l." con sede in Padova

IL DIRETTORE REGIONALE DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
DISPONE

la revoca, a decorrere dalla data del presente Provvedimento, dell'autorizzazione disposta con decreto del Ministero delle Finanze del 11 febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 41 del 18 febbraio 1995, con il quale la società "Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale A.L.A.R./C.L.A.A.I. s.r.l." con sede in Rovigo, viale della Pace n. 79, ora "Centro di Assistenza Fiscale A.L.A.R. Impresa s.r.l." con sede in Padova, viale dell'Industria n. 66, codice fiscale 00997430293, partita IVA 03247450285 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova PD-295192, veniva autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese, ai sensi dell'art. 78, commi da 1 a 8 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ed iscritta al n. 35 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese.
Conseguentemente, la predetta società non potrà ulteriormente utilizzare le parole "CAF" e "Centro di Assistenza Fiscale" ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto 31 maggio 1999, n. 164. Viene altresì disposta la revoca dell'abilitazione al servizio telematico "Entratel", di cui al Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, ottenuta in data 21/06/1999 in qualità di utente tipo D20 - CAF Imprese e busta tipo A, numero 90701887.
Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Decreto dirigenziale del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, la revoca dell'abilitazione al servizio telematico "Entratel" ha effetto dal 31° giorno successivo alla notificazione del presente provvedimento ed "Entro tale data l'utente ha l'obbligo di completare l'invio di tutte le dichiarazioni per le quali abbia già rilasciato al contribuente la copia, sottoscritta dall'utente stesso, contenente l'impegno a trasmettere in via telematica i dati in essa contenuti. In caso di mancata trasmissione nel predetto termine rimangono a carico dell'utente le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione delle suddette dichiarazioni".

 

Motivazioni

La presente revoca viene disposta, ai sensi dell'art. 39, comma 4 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, per mancanza del requisito oggettivo di cui all'art. 32, comma 1, lett. c), del d.lgs. 241/1997.

In aggiunta, come accertato dai funzionari dell'Ufficio Audit Esterno di questa Direzione Regionale ai sensi dell'art. 10, comma 2, del d.m. 31 maggio 1999, n. 164, il "Centro di Assistenza Fiscale A.L.A.R. Impresa s.r.l." non ha regolarizzato le seguenti violazioni:
  • violazione dell'art. 5 del d.m. 31 maggio 1999, n. 164;
  • violazione dell'art. 6 del d.m. 31 maggio 1999, n. 164;
  • violazione dell'art. 7 del d.m. 31 maggio 1999, n. 164.
La società "Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale A.L.A.R./C.L.A.A.I. s.r.l." è stata costituita in data 24/02/1994 in Rovigo per atto pubblico rogitato a cura del notaio Castellani Ferruccio, repertorio n. 57.107 e raccolta n. 12.849, da:
  • "A.L.A.R. - Associazione Lavoratori Autonomi Riuniti" codice fiscale 93008580297 - aderente alla C.L.A.A.I. - con sede in Rovigo, viale della Pace n. 79, possessore del 99,8% delle quote societarie;
  • "A.P.A.C. - Associazione Provinciale Artigiani Commercianti" codice fiscale 92016110287 - aderente alla C.L.A.A.I. - con sede in Padova, via Tiepolo n. 29, possessore dello 0,2% delle quote societarie.
Nell'atto costitutivo è premesso che "le associazioni di cui sopra sono state autorizzate alla stipula del presente atto con decreto del Ministero delle Finanze del 27 agosto 1993", rubricato "Autorizzazione a costituire centri autorizzati di assistenza fiscale da parte delle organizzazioni aderenti alla Confederazione delle libere associazioni artigiani italiane - CLAAI" dove, all'art. 1, n. 30, era indicata l'A.L.A.R./C.L.A.A.I. quale organizzazione territoriale aderente alla C.L.A.A.I. autorizzata a costituire C.A.A.F. In seguito all'emanazione del citato decreto, con il quale l'A.L.A.R., in quanto organizzazione territoriale aderente alla C.L.A.A.I., veniva autorizzata alla costituzione di centri autorizzati di assistenza fiscale, in data 21 maggio 1994 è stata presentata formale richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti delle imprese.
La società "Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale A.L.A.R./C.L.A.A.I. s.r.l." è stata autorizzata allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale alle imprese, ai sensi dell'art. 78, commi da 1 a 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con decreto del Ministero delle Finanze del 11 febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 41 del 18 febbraio 1995 e veniva iscritta al n. 35 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese.
L'attuale denominazione "Centro di Assistenza Fiscale A.L.A.R. Impresa s.r.l." è stata assunta nell'assemblea straordinaria tenutasi il 29 novembre 1999, con la quale è stata altresì deliberata la variazione della sede legale da Rovigo a Padova.
La società ha come oggetto sociale l'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti delle imprese, ed in particolare:
  • l'elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
  • la redazione e la tenuta delle scritture contabili;
  • la verifica della conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione;
  • il rilascio del visto di conformità e l'asseverazione dei dati esposti negli studi di settore;
  • la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali.
La revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale nei confronti delle imprese viene disposta in quanto la società "C.A.F. A.L.A.R. Impresa s.r.l." è del tutto priva del requisito oggettivo contemplato dall'art. 32, comma 1, lett. c), del d.lgs. 241/1997.
Tale requisito contempla la costituzione di C.A.F. imprese da parte di organizzazioni territoriali aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 32 del d.lgs. 241/1997, previa delega della propria associazione nazionale.
L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale alle imprese, disposta con decreto del Ministero delle Finanze del 11 febbraio 1995, è stata concessa in quanto tale requisito sussisteva in capo all'associazione A.L.A.R./C.L.A.A.I. quale organizzazione territoriale aderente alla C.L.A.A.I., autorizzata a costituire centri di assistenza fiscale ai sensi del decreto del Ministero delle Finanze del 27 agosto 1993. Con nota prot. 154 del 2 luglio 2013 la C.L.A.A.I. ha trasmesso un elenco di associazioni, aventi sede legale nella Regione del Veneto, aderenti alla stessa, tra le quali non figura l'associazione A.L.A.R., attualmente con sede in Padova. Successivamente, in data 30/10/2014, con nota prot. 156, la C.L.A.A.I. ha confermato che "la delega datata 16 marzo 1993 riferita all'Associazione A.L.A.R. non è più attiva in quanto la stessa non è più aderente alla C.L.A.A.I.".

Anche nel predetto processo verbale di constatazione viene data evidenza dell'assenza di qualsivoglia rapporto tra il C.A.F. A.L.A.R. Impresa s.r.l. e l'associazione C.L.A.A.I., assenza già constatata nel processo verbale redatto a seguito della precedente verifica conclusasi il 6 dicembre 2012, nella quale veniva evidenziato che "...è del tutto assente un rapporto di qualsiasi tipo con l'organizzazione nazionale della C.L.A.A.I." e che "Dal punto di vista sostanziale si rileva l'assoluta indipendenza del CAAF ALAR Impresa srl dall'Associazione Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane (C.L.A.A.I.)".

Sulla base del combinato disposto degli articoli 32 e 39 del d.lgs. 241/1997 non può essere messo indubbio che i requisiti richiesti per l'autorizzazione debbano persistere anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione e che, conseguentemente, l'Amministrazione Finanziaria mantenga il potere di controllo circa la sussistenza degli stessi. In definitiva, la mancanza del presupposto oggetto, configurando violazione di legge in alcun modo sanabile, non può che determinare, quale naturale sanzione, la revoca dell'atto autorizzativo.
La revoca dell'autorizzazione a prestare attività di assistenza fiscale disposta nei confronti della società "C.A.F. A.L.A.R. Impresa s.r.l." comporta altresì, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d-bis), del d.m. 164/1999, per i prossimi 5 anni, l'impossibilità da parte dei componenti il consiglio di amministrazione di partecipare, nella medesima veste ovvero in qualità di sindaco, ad altra società che esercita o intenda esercitare l'attività di assistenza fiscale, nonché a società di servizi collegate ai centri di assistenza fiscale.
In aggiunta, ulteriori violazioni delle disposizioni contenute nel d.m. 164/1999 sono state constatate con processo verbale del 26 novembre 2015 nel quale l'Ufficio Audit Esterno di questa Direzione Regionale ha verbalizzato le operazioni di verifica eseguite presso la sede legale del "C.A.F. A.L.A.R. Impresa s.r.l.".
L'intervento era diretto a verificare:
a) la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari per il corretto svolgimento dell'attività di assistenza fiscale in conformità alle disposizioni contenute nel d.lgs. 241/1997 e nel d.m. 164/1999;
b) la corretta trasmissione telematica delle dichiarazioni negli anni 2010- 2015 e le modalità di gestione degli adempimenti dichiarativi;
c) il corretto adempimento degli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di privacy.
A conclusione dei controlli operati sono state riscontrate le irregolarità di seguito elencate, per la rimozione delle quali, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del d.m. 164/1999 è stato assegnato al "C.A.F. A.L.A.R. Impresa s.r.l." un termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dal 26 novembre 2015. Con riferimento alle verifiche dirette a rilevare gli elementi di cui al precedente punto a) sono emerse le seguenti irregolarità:

 

1. mancanza del requisito di cui all'art. 5 del d.m. 164/1999;

Tale requisito impone ai centri di assistenza fiscale che il capitale minimo sia interamente versato e non possa essere inferiore a cento milioni di lire (51.645,69 Euro), salvo i casi in cui il codice civile preveda un capitale minimo di maggiore importo.
In data 21 dicembre 2002 è stata deliberata la rideterminazione del capitale sociale convertendo il valore convenzionale della quota pari a Lire 1.000 ad Euro 0,52.
Il capitale sociale non ha subito modifiche dalla costituzione e risulta attualmente, così composto:
  • "A.L.A.R. - Associazione Lavoratori Autonomi Riuniti" codice fiscale 93008580297 - aderente alla C.L.A.A.I. - possessore del 99,8% delle quote societarie per un controvalore di Euro 51.896,00;
  • "A.P.A.C. - Associazione Provinciale Artigiani Commercianti" codice fiscale 92016110287 - aderente alla C.L.A.A.I. - possessore dello 0,2% delle quote societarie per un controvalore di Euro 104,00.
Pertanto, il capitale sociale interamente versato ammonta ad Euro 52.000,00. Tuttavia, dal bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2014 emerge che il patrimonio netto sociale ammonta ad Euro 48.181,00 ridottosi, rispetto ai 55.307,00 Euro esistenti ad inizio 2014, a causa delle perdite maturate durante lo stesso esercizio.
Con riferimento alla violazione dell'art. 5 del d.m. 164/1999, non è stato prodotto alcun documento che attesti la ricostituzione del capitale sociale minimo prescritto per l'esercizio dell'attività di assistenza fiscale.

 

2. mancanza del requisito di cui all'art. 6 del d.m. 164/1999;

Tale requisito impone ai centri di assistenza fiscale di stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con un massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti ed al numero dei visti di conformità rilasciati, non inferiore ad Euro 3.000.000, al fine di garantire agli utenti il completo risarcimento dei danni eventualmente provocati nello svolgimento dell'attività di assistenza fiscale.
L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 175/2014 ha modificato l'art. 6, comma 1, del d.m. 164/1999 disponendo l'innalzamento, con decorrenza 13/12/2014, del massimale della polizza assicurativa precedentemente fissato ad Euro 1.032.913,80.
Dal processo verbale di constatazione del 26 novembre 2015 si evince che "Il C.A.F. ha dichiarato di non aver apportato modifiche alla vecchia polizza di assicurazione numero 701299233 sottoscritta in data 06/04/2005 con la società LLOYD ADRIATICO SPA. Ha esibito l'ultima quietanza del premio, relativa al periodo assicurativo 22/03/2015 - 22/03/2016 ammontante ad Euro 1.561,00. La polizza in vigore prevede un massimale di € 1.500.000,00, nessuna franchigia a carico del contribuente che ha diritto al totale risarcimento dei danni subiti involontariamente dal CAF ed un periodo di efficacia dell'assicurazione entro 5 anni dalla cessazione dell'assicurazione stessa".
L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 7/E del 26 febbraio 2015, ha precisato che, a seguito delle novità introdotte dal d.lgs. 175/2014, tutti i soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale devono procedere con l'adeguamento del massimale della polizza assicurativa, anche nell'ipotesi in cui la stessa non fosse ancora scaduta alla data del 13/12/2014. Con riferimento alla violazione dell'art. 6 del d.m. 164/1999, non è stato prodotto alcun documento che attesti l'adeguamento del massimale della polizza assicurativa alle prescrizioni contenute nel medesimo articolo, nella formulazione vigente a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 175/2014. La società ha esibito una polizza assicurativa stipulata in data 20/02/2016, per il tramite del Rappresentante Generale per l'Italia, con la società LLOYD'S OF LONDON, valida dalla data della stipula fino alle ore 24.00 del 19/02/2017, adeguata al massimale di 3 milioni di Euro, la quale però esclude espressamente la copertura per i sinistri cagionati dall'attività svolta dall'assicurato nell'ambito dei centri di assistenza fiscale.

 

3. violazione dell'art. 7 del d.m. 164/1999;

Il "C.A.F. A.L.A.R. Impresa s.r.l." non ha prodotto la relazione tecnica iniziale prevista dall'art. 7 del d.m. 31 maggio 1999, n. 164, novellato a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 175/2014, della quale deve emergere:
a. il rispetto dei requisiti di idoneità tecnico-organizzativa;
b. la formula organizzativa assunta, anche con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente utilizzati e al piano di formazione del personale;
c. i sistemi di controllo interno.
Con riferimento alle verifiche dirette a rilevare gli elementi di cui all'art. 8 del d.m. 164/1999 non sono state riscontrate irregolarità né a carico dei componenti il consiglio di amministrazione né a carico del Responsabile dell'Assistenza Fiscale.
Con riferimento alle verifiche dirette a rilevare gli elementi di cui al precedente punto b) sono state riscontrate alcune violazioni degli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 322/1998, per le quali è prevista, con atto separato, l'applicazione della sanzione di cui all'art. 7-bis del d.lgs. 241/1997.
Informativa

Il presente provvedimento:
  • sarà pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008);
  • viene notificato, nelle forme di legge, alla società interessata presso la propria sede legale;
  • viene inviato in copia all'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Gestione Tributi - Settore Servizi all'Utenza - Ufficio Assistenza agli Intermediari - per la cancellazione della predetta società all'Albo dei Centri di Assistenza Fiscale per le imprese;
  • viene inviato in copia all'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Audit.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, davanti all'Autorità Giudiziaria Amministrativa, nelle forme previste dal Codice del Processo Amministrativo (D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104). Autorità Giudiziaria Amministrativa competente: T.A.R. Veneto.
Ente avverso il quale proporre ricorso: Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto, via Giuseppe de Marchi n. 16, 30175 Venezia. Ufficio al quale rivolgersi per promuovere un riesame dell'atto e/o per chiedere informazioni: Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto - Settore Servizi e Consulenza - Ufficio Gestione Tributi, via Giuseppe de Marchi n. 16, 30175 Venezia-Marghera - telefono 041-2904123.
Unità organizzativa responsabile del procedimento: Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto - Settore Servizi e Consulenza - Ufficio Gestione Tributi, via Giuseppe de Marchi n. 16, 30175 Venezia-Marghera - telefono 041-2904123.
Attribuzioni del Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate

? d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 - riforma dell'organizzazione del Governo;
? Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato in G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001 (artt. 11 e 13, comma 1);
? Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato in G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001 (artt. 4 e 7, comma 1);
? d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 16 - funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
? d.m. 12 luglio 1999 - attribuzione alle direzioni regionali delle entrate della competenza all'autorizzazione all'attività di assistenza fiscale;
? d.m. 28 dicembre 2000 - avvio delle agenzie fiscali e istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria.
Riferimenti normativi dell'atto

? art. 32 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 come modificato dal d.lgs. 28 dicembre 1998, n. 490 - soggetti abilitati alla costituzione dei Centri di Assistenza Fiscale;
? art. 33 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 come modificato dal d.lgs. 28 dicembre 1998, n. 490 - requisiti soggettivi;
? art. 34 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 - attività svolte dai CAF;
? art. 35 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 - responsabili dei centri;
? d.m. 31 maggio 1999, n. 164 - regolamento recante norme per l'assistenza fiscale;
? art. 1, comma 617, legge 27 dicembre 2013, m. 147 - modifiche al d.m. 31 maggio 1999, n. 164;
? legge 11 marzo 2014, n. 23 - disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita;
? d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 - semplificazione fiscale e dichiarazione precompilata;
Riferimenti di prassi

? Circolare del Ministero delle Finanze n. 33 del 5 dicembre 1992;
? Circolare Ministero delle Finanze n. 134 del 17/06/1999;
? Circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E del 14/04/2005;
? Circolare Agenzia delle Entrate n. 52/E del 27/09/2007;
? Circolare Agenzia delle Entrate n. 11/E del 19/02/2008;
? Circolare Agenzia delle Entrate n. 30/E del 25/06/2009;
Circolare Agenzia delle Entrate n. 57/E del 23/12/2009;
? Circolare Agenzia delle Entrate n. 31/E del 30/12/2014;
? Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 26/02/2015.

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