Modalità attuative delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante all'acquirente delle unità immobiliari, di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. SISMABONUS ACQUISTI). Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
dispone
1. Modalità di esercizio dell'opzione di cui all'articolo 14, comma 3.1 e all'articolo 16, comma 1-octies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63
1.1 I soggetti aventi diritto alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, di cui rispettivamente agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi stessi.
1.2 L'esercizio dell'opzione è comunicato all'Agenzia delle entrate, a pena d'inefficacia, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni.
1.3 La comunicazione di cui al punto 1.2 è effettuata dal soggetto avente diritto alla detrazione, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate e deve contenere, a pena d'inammissibilità:
1.3.1 la denominazione e il codice fiscale del soggetto avente diritto alla detrazione;
1.3.2 la tipologia di intervento effettuato;
1.3.3 l'importo complessivo della spesa sostenuta;
1.3.4 l'anno di sostenimento della spesa;
1.3.5 l'importo complessivo del contributo richiesto (pari alla detrazione spettante);
1.3.6 i dati catastali dell'immobile oggetto dell'intervento;
1.3.7 la denominazione e il codice fiscale del fornitore che applica lo sconto;
1.3.8 la data in cui è stata esercitata l'opzione;
1.3.9 l'assenso del fornitore all'esercizio dell'opzione e la conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l'intervento effettuato.
1.4 In alternativa alle modalità di cui al punto 1.3, la comunicazione può essere inviata per il tramite degli uffici dell'Agenzia delle entrate, utilizzando il modulo allegato al presente provvedimento, contenente le informazioni di cui al punto precedente. Il modulo può essere inviato ai predetti uffici anche tramite posta elettronica certificata, debitamente sottoscritto dal soggetto che ha esercitato l'opzione, unitamente al relativo documento d'identità. Eventuali ulteriori modalità di invio della comunicazione saranno rese note nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
1.5 Per gli interventi di cui al presente articolo diversi da quelli di cui al comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2003, n. 63, il soggetto che ha esercitato l'opzione effettua il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
2. Ammontare del contributo e dello sconto
2.1 Il contributo è pari alla detrazione dall'imposta lorda spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, nella misura e alle condizioni ivi indicate, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento.
2.2 L'importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato dal medesimo in applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento.
2.3 In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di ciascuno di essi.
2.4 L'importo dello sconto praticato è pari al contributo di cui al punto 2.1, non riduce l'imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.
3. Recupero del credito d'imposta a fronte dello sconto praticato
3.1 Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione di cui al punto 1.2, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3.2 Ai fini di cui al punto 3.1:
a) il fornitore deve preventivamente confermare l'esercizio dell'opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l'effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate;
b) successivamente alla conferma di cui al punto precedente, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
3.3 Nel caso in cui l'importo del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.
3.4 La quota di credito che non è utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.
4. Ulteriore cessione del credito d'imposta
4.1 In alternativa all'utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere il credito d'imposta di cui al punto 3 ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. E' in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4.2 La comunicazione della cessione di cui al punto 4.1 avviene, a cura del fornitore, con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.
4.3 Il cessionario del credito può utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, alle medesime condizioni applicabili al cedente, dopo l'accettazione della cessione, da effettuare con le medesime funzionalità di cui al punto 4.2.
5. Cessione dei crediti corrispondenti alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
5.1 I soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, possono cedere il corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito ed esclusione della possibilità di ulteriori cessioni. E' in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5.2 I soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono cedere, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, il corrispondente credito in favore dei fornitori anche indiretti dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, con facoltà di successiva cessione del credito ai propri fornitori di beni e servizi, per i quali è esclusa la possibilità di ulteriori cessioni. E' in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5.3 La cessione dei crediti di cui ai punti 5.1 e 5.2 è comunicata all'Agenzia delle entrate, a pena d'inefficacia, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni, con le modalità di cui al punto 4 del provvedimento del 18 aprile 2019, prot. 100372.
5.4 La comunicazione della cessione del credito di cui al punto 5.1, relativamente alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2018, è effettuata dal 16 ottobre 2019 al 30 novembre 2019. Il credito ceduto è reso disponibile al cessionario, per l'accettazione e l'utilizzo in compensazione, ovvero per la successiva cessione, a decorrere dal 10 dicembre 2019.
5.5 I crediti ceduti di cui ai punti 5.1 e 5.2 sono utilizzabili dal cessionario, rispettivamente, in cinque e dieci quote annuali di pari importo, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5.6 Ai fini della determinazione del credito cedibile, dell'utilizzo in compensazione del credito ceduto e dell'eventuale successiva cessione del credito stesso, per quanto non espressamente disposto dal presente provvedimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato provvedimento del 18 aprile 2019, prot. 100372.
6. Controlli
6.1 Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alle detrazioni d'imposta richiamate dal presente provvedimento, si provvede al recupero dell'importo corrispondente nei confronti dei soggetti aventi diritto alle detrazioni stesse, maggiorato di interessi e sanzioni.
6.2 Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta da parte del fornitore o del cessionario, si provvede al recupero del relativo importo nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.
7. Coordinamento e rinvio ai provvedimenti del 28 agosto 2017, prot. 165110 e dell'8 giugno 2017, prot. 108572
7.1 I dati di cui al punto 1.3 del presente provvedimento, relativi agli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, sono comunicati con le modalità previste al punto 4.2 del provvedimento del 28 agosto 2017, prot. 165110 e al punto 4.2 del provvedimento dell'8 giugno 2017, prot. 108572.
7.2 La cessione dei crediti di cui al punto 5.2, relativi a interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, è comunicata all'Agenzia delle entrate, a pena d'inefficacia, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni, con le modalità di cui al punto 4.2 del provvedimento del 28 agosto 2017, prot. 165110.
8. Disposizioni transitorie e finali
8.1 Il modulo allegato al provvedimento del 18 aprile 2019, prot. 100372, è sostituito dal modulo allegato al presente provvedimento.
8.2 Le comunicazioni di cui ai punti 1.2 e 5.3 del presente provvedimento sono effettuate a decorrere dal 16 ottobre 2019.
8.3 Il modulo allegato al provvedimento del 18 aprile 2019, prot. 100372, può essere utilizzato, ai fini ivi previsti, fino al 31 dicembre 2019.
Motivazioni
L'articolo 10 del decreto-legge n. 34 del 2019 introduce alcune modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico.
In particolare, i commi 1 e 2 del citato articolo 10 inseriscono, rispettivamente, i commi 3.1 e 1-octies agli articoli 14 e 16 decreto-legge n. 63 del 2013, consentendo ai soggetti beneficiari delle detrazioni per interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, di cui ai medesimi articoli 14 e 16, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo.
In entrambi i casi, il fornitore che ha effettuato gli interventi può cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi; rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
In proposito, il comma 3 del medesimo articolo 10 stabilisce che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono definite le modalità attuative delle sopradescritte disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore.
Pertanto, con il presente provvedimento sono stabiliti modalità e termini per consentire ai soggetti beneficiari delle suddette detrazioni, d'intesa con il fornitore, di comunicare all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione per usufruire dello sconto, in luogo della detrazione.
In particolare, il presente provvedimento prevede che, per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari, la comunicazione dell'esercizio dell'opzione è effettuata dal soggetto avente diritto alla detrazione, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, oppure presentando agli uffici dell'Agenzia delle entrate l'apposito modulo approvato con il provvedimento medesimo.
Invece, per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, il provvedimento stabilisce che la comunicazione dell'opzione è effettuata con le modalità previste al punto 4.2 del provvedimento del 28 agosto 2017, prot. 165110 e al punto 4.2 del provvedimento dell'8 giugno 2017, prot. 108572, ossia dall'amministratore di condominio, mediante il flusso informativo utilizzato per trasmettere i dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Il provvedimento, disciplina, altresì, le modalità e i termini con i quali il fornitore può recuperare lo sconto praticato, come credito d'imposta compensabile tramite modello F24, oppure può cedere il credito medesimo a soggetti terzi.
Il soggetto che ha esercitato l'opzione, analogamente a quanto avviene in caso di cessione delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui trattasi, esegue il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale, dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Inoltre, il comma 3-ter del citato articolo 10 del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce che, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR (realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia), i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Anche in tale eventualità, il fornitore dell'intervento può cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi; rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Al riguardo, per esigenze di uniformità e semplificazione, il presente provvedimento prevede che la cessione del credito da ultimo descritto sia comunicata all'Agenzia delle entrate con gli stessi termini e modalità previsti in casi simili già disciplinati.
Per le stesse motivazioni, viste anche le numerose richieste di chiarimenti formulate dai soggetti interessati, il presente provvedimento dispone che con gli stessi termini e modalità sia comunicata all'Agenzia delle entrate la cessione del credito corrispondente alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. SISMABONUS ACQUISTI).
A tal fine, il presente provvedimento contiene i necessari richiami ai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, prot. 165110 e del 18 aprile 2019, prot. 100372.
Il provvedimento, infine, reca le opportune norme transitorie e di coordinamento con le vigenti disposizioni direttoriali in tema di comunicazione delle cessioni dei crediti corrispondenti alle detrazioni per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico. In particolare, per esigenze di uniformità e semplificazione, è previsto l'utilizzo di un unico modulo, sia per la comunicazione della cessione dei suddetti crediti, sia per la comunicazione dell'esercizio dell'opzione per lo sconto.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4).
Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6. comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi".
Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1986, n. 917, recante l'approvazione del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni" e, in particolare, gli articoli 17 e seguenti, che disciplinano il sistema dei versamenti unitari con compensazione.
Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni, recante "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale" convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 14 e 16.
Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e, in particolare, l'articolo 10, recante "Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico".
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 giugno 2017, prot. 108572, recante "Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-quinquies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera c), n. 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232".
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017, prot. 165110, recante "Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 14, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90 nonché per gli interventi di riqualificazione energetica che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva ai sensi del comma 2-sexies del medesimo articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 già disciplinate con provvedimento 8 giugno 2017".
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2019, prot. 100372, recante "Modalità di cessione del credito introdotta dall'articolo 1, comma 3, lettera a), nn. 5 e 9, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e coordinamento con il Provvedimento 8 giugno 2017, prot. 108572 ed il Provvedimento 28 agosto 2017, prot. 165110".
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