Individuazione di determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società in perdita sistematica di cui all’articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, senza assolvere all’onere di presentare istanza di interpello ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed integrazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2008, prot. n. 23681, in materia di cause di disapplicazione automatica della disciplina sulle società di comodo di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724
Provvedimento Agenzia Entrate11.06.2012 ( Prot. 2012/87956)
Pubblicato sito Agenzia Entrate il 11/06/12
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone:
1. Ai sensi del combinato disposto del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, e del comma 4-ter dell’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, possono disapplicare la disciplina sulle società in perdita sistematica di cui al citato articolo 2, commi 36- decies e seguenti, senza dover assolvere all’onere di presentare istanza di interpello le società che in almeno uno dei tre periodi d’imposta indicati nel comma 36-decies del citato articolo 2, si trovano in una delle seguenti situazioni:
a) società in stato di liquidazione che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di assunzione del predetto impegno, a quello precedente e al successivo, ovvero con riferimento all’unico periodo di imposta di cui all’articolo 182, commi 2 e 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) società assoggettate ad una delle procedure indicate nell’articolo 101, comma 5, del Tuir ovvero ad una procedura di liquidazione giudiziaria. La disapplicazione opera con riferimento ai periodi d’imposta precedenti all’inizio delle predette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all’inizio delle procedure medesime;
c) società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale è emesso il provvedimento di nomina dell’amministratore giudiziario ed ai successivi periodi di imposta nei quali permane l’amministrazione giudiziaria;
d) società che detengono partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie, il cui valore economico è prevalentemente riconducibile a: 1) società considerate non in perdita sistematica ai sensi dell’articolo 2, commi 36-decies e seguenti del d.l. n. 138 del 2011; 2) società escluse dall’applicazione della disciplina di cui al citato articolo 2 anche in conseguenza di accoglimento dell’istanza di disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica; 3) società collegate residenti all’estero cui si applica il regime dell’articolo 168 del TUIR. La disapplicazione opera a condizione che la società non svolga attività diverse da quelle strettamente funzionali alla gestione delle partecipazioni;
e) società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell’istanza, che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi. La disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze oggettive;
f) società che conseguono un margine operativo lordo positivo. Per margine operativo lordo si intende la differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui alla lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile. A tale fine i costi della produzione rilevano al netto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti di cui ai numeri 10), 12) e 13) della citata lettera B). Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti;
g) società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La disapplicazione opera limitatamente al periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento calamitoso e quello successivo;
h) società per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale di periodo e degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero di disposizioni agevolative;
i) società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile e rispettano le condizioni previste dall’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
l) società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore;
m) società che si trovano nel primo periodo d’imposta.
2. Le situazioni oggettive individuate nel paragrafo precedente consentono la disapplicazione automatica della disciplina sulle società in perdita sistematica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 148 del 2011. Le stesse rilevano anche ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica.
3. Ad integrazione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2008, prot. n. 23681, ai sensi del comma 4-ter dell’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, possono disapplicare la disciplina sulle società di comodo, senza dover assolvere all’onere di presentare istanza di interpello:
a) le società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile e rispettano le condizioni previste dall’ articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
b) le società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La disapplicazione opera limitatamente al periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento calamitoso e quello successivo.
4. La lettera b) del paragrafo 1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008, prot. n. 23681, è sostituita dalla seguente: “b) società assoggettate ad una delle procedure indicate nell’articolo 101, comma 5, del Tuir ovvero ad una procedura di liquidazione giudiziaria. La disapplicazione opera con riferimento ai periodi d’imposta precedenti all’inizio delle predette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all’inizio delle procedure medesime;”.
5. Le situazioni oggettive indicate al paragrafo 3 e la sostituzione prevista dal paragrafo 4 hanno efficacia a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di adozione del presente provvedimento.
Motivazioni
L’articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, ha introdotto la disciplina sulle c.d. società in perdita sistematica. In base a tale disciplina, pur non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi sono considerate di comodo ai sensi e per gli effetti del citato articolo 30, a decorrere dal quarto periodo d’imposta. Il comma 36-decies ha esteso, infatti, tale disciplina anche alle società che, in tre periodi d’imposta consecutivi, presentino indifferentemente per due periodi dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale e che nel terzo dichiarino un reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto ai sensi del medesimo articolo 30.
Il secondo periodo del comma 36-decies del citato articolo 2 prevede che, per la disciplina sulle società in perdita sistematica, restano ferme le cause di non applicazione stabilite in materia di società non operative di cui al predetto articolo 30. Quest’ultimo rinvio consente al Direttore dell’Agenzia delle entrate,
in base alla previsione del comma 4-ter del richiamato articolo 30, di individuare determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni in materia di società in perdita sistematica, senza dover assolvere all’onere della presentazione dell’istanza di interpello.
Le disposizioni in materia di società in perdita sistematica si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 148 del 2011 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 138 del 2011. Ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 36-decies e 36-undecies del decreto legge n. 138 del 2011.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 30, comma 4-ter, della L. n. 724 del 1994 è stato integrato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 23681 del 14 febbraio 2008.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate:
(omesse)
b) Disciplina normativa di riferimento:
- articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni;
- provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2008, prot. n. 23681;
- articolo 2, commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.it) tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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