Risoluzione Agenzia Entrate n. 10/E del 24.02.2023

RISOLUZIONE N. 10/E











Roma, 24 febbraio 2023

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modelli F24 e F24
“enti pubblici” (F24 EP), dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA),
di cui all’articolo 1 della legge della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia 14 novembre 2022, n. 17

L’articolo 1 della legge 14 novembre 2022, n. 17, della Regione autonoma Friuli

Venezia Giulia ha istituito l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce nel

territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di

cui all' articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

In particolare, l’articolo 19 della citata legge regionale n. 17 prevede che “Per quanto

attiene al versamento, alla riscossione, all'accertamento, alle sanzioni, al contenzioso, agli

istituti deflattivi del contenzioso e ad ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione

dell'imposta, si rinvia alle disposizioni statali vigenti in materia di IMU in quanto

compatibili.”.

Inoltre, l’articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, stabilisce che a

decorrere dal 1° ottobre 2017, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre

1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti

locali può essere effettuato, tra l’altro, mediante il sistema dei versamenti unitari di cui

all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.



Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione


2

Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite i modelli F24 e, ove previsto,

F24 “enti pubblici” (F24 EP) delle somme dovute a titolo di ILIA sono istituiti i seguenti

codici tributo:

? “5900” denominato “ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per

abitazione principale e relative pertinenze - legge Regione autonoma Friuli

Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17”;

? “5901” denominato “ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i

fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale o assimilata -

legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17;

? “5903” denominato “ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per fabbricati

rurali ad uso strumentale - legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14

novembre 2022, n. 17”;

? “5904” denominato “ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i terreni -

legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17”;

? “5905” denominato “ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per le aree

fabbricabili - legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022,

n. 17”;

? “5906” denominato “ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i

fabbricati classificati nel gruppo catastale D e STRUMENTALI all'attività

economica - legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022,

n. 17”;

? “5907” denominato “ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i

fabbricati classificati nel gruppo catastale D e NON STRUMENTALI

all'attività economica - legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14

novembre 2022, n. 17”;

? “5908” denominato “ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i

fabbricati strumentali all’attività economica diversi da quelli classificati nel

gruppo catastale D - legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14

novembre 2022, n. 17”;

? “5909” denominato “ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per gli altri

immobili - legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n.

17”;

3

? “5910” denominato “ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per interessi

da attività di accertamento - legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14

novembre 2022, n. 17”;

? “5911” denominato “ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per sanzioni

da attività di accertamento - legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14

novembre 2022, n. 17”;

Si precisa che in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati

unitamente all’imposta dovuta.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella

sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate

esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:

? nel campo “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del comune nel

cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito

internet www.agenziaentrate.gov.it;

? barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;

? barrare la casella “Acc.” se il pagamento si riferisce all’acconto;

? barrare la casella “Saldo” se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è

effettuato in unica soluzione, barrare entrambe le caselle “Acc” e “Saldo”;

? nel campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);

? nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il

pagamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.”

indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

****

In sede di compilazione del modello F24 EP, i suddetti codici tributo, ad eccezione del

codice 5900, sono esposti nella sezione “ILIA” (valore 9), in corrispondenza delle somme

indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:

? nel campo “codice”, il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli

immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet

www.agenziaentrate.gov.it;

4

? nel campo “estremi identificativi”, nessun valore;

? nel campo “riferimento A” (composto da sei caratteri), nel primo carattere, un valore

a scelta tra “A” (acconto), “S” (saldo), “U” (unica soluzione); nel secondo carattere,

un valore a scelta tra “R” (ravvedimento) oppure “N” (no ravvedimento); nel terzo

carattere, un valore a scelta tra “V” (immobili variati) oppure “N” (immobili non

variati); dal quarto al sesto carattere, il numero degli immobili, da 001 a 999;

? nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel

formato “AAAA”.

L’efficacia operativa di quanto previsto nella presente risoluzione decorre dal 1°

marzo 2023.

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