Risoluzione Agenzia Entrate n. 100 del 30.07.2004

Istanza d'interpello - Credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate - Società in liquidazione
Risoluzione Agenzia Entrate n. 100 del 30.07.2004

La Direzione Regionale ..... ha trasmesso un'istanza di interpello formulata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dalla società X S.r.l. concernente l'applicazione del credito d'imposta disciplinato dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

Quesito
La società, per effetto di investimenti (un immobile ed altri beni strumentali) realizzati nell'anno 2001, ha maturato il credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, e successive modificazioni e integrazioni.
Dopo tre anni di normale attività la società in questione, a causa di sopraggiunti e insanabili dissidi nella compagine sociale, è stata posta in liquidazione, ai sensi dell'articolo 2484, primo comma, numero 3), del Codice civile.
Il liquidatore nominato dal tribunale competente sta "cominciando a dismettere i beni aziendali", tra cui anche quelli per i quali è maturato il predetto credito d'imposta.
Chiede, al riguardo, se tali dismissioni rientrino nella previsione della norma antielusiva di cui all'articolo 8, comma 7, della citata legge n. 388, che prevede che "se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti".

Soluzione prospettata
La società ritiene che "la liquidazione giudiziale non può affatto prospettarsi come una mera operazione elusiva, ma anzi come un'operazione necessaria dettata dalla legge per la estinzione delle società di capitali, al limite assimilabile ad una riorganizzazione aziendale (anche se estrema)".
Pertanto, la dismissione dei beni agevolati per effetto della liquidazione può avvenire senza dover restituire il credito d'imposta, essendo tale operazione necessaria e propedeutica all'estinzione della società.

Parere dell'Agenzia delle Entrate
Il beneficio del credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate è concesso alle imprese che effettuano, nei territori agevolati, nuovi investimenti durevolmente vincolati all'attività d'impresa.
A tal fine, infatti, la norma antielusiva contenuta nell'articolo 8, comma 7, della citata legge n. 388 del 2000, prevede che i beni strumentali nuovi oggetto dell'agevolazione siano mantenuti nella struttura produttiva nella quale sono stati originariamente destinati fino al quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui sono entrati in funzione.
In tal modo, la disciplina di favore intende assicurare, nel medio periodo, la durevolezza e la stabilità degli investimenti.
Ne deriva che con il venir meno del vincolo di destinazione dei beni agevolati alla specifica struttura produttiva prima del compimento del periodo quinquennale di tutela fiscale, si realizza necessariamente un'ipotesi di rideterminazione dell'agevolazione, con conseguente restituzione del corrispondente credito d'imposta eventualmente utilizzato, maggiorato degli interessi e delle relative sanzioni.
In sostanza, solo mantenendo il vincolo di destinazione dei beni agevolati all'originaria struttura produttiva per tutto il periodo di tutela fiscale previsto, non si incorre nella previsione della norma antielusiva.
Con specifico riferimento al caso oggetto del presente interpello, si tiene a precisare che lo scioglimento di una società di capitali "per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea", di cui all'articolo 2484, primo comma, numero 3) del Codice civile, determina la paralisi dell'organo assembleare e la conseguente impossibilità di funzionamento della società stessa.
Lo scioglimento per impossibilità di funzionamento dell'assemblea si configura in presenza di un contrasto tra i soci che impedisca la formazione delle maggioranze, mentre lo scioglimento per la continuata inattività dell'assemblea si verifica qualora i soci non intervengano ripetutamente alle assemblee ordinarie. Ai soci stessi, peraltro, è lasciata la facoltà di rimuovere le cause di scioglimento, di revocare lo stato di liquidazione e di riprendere la normale attività sociale, ai sensi dell'articolo 2487 del Codice civile.
Il verificarsi di una causa di scioglimento, tuttavia, non determina la contestuale cessazione dell'attività d'impresa, che continua sotto l'amministrazione dei liquidatori: più precisamente, la messa in liquidazione di una società non integra tout court la cessazione di ogni attività di impresa, in quanto "la cessazione di diritto si presume avvenuta solo alla fine delle operazioni di liquidazione e cancellazione della società dal registro delle imprese" (Cass. n. 665/1972).
Ovviamente, finché i beni agevolati mantengono l'originaria destinazione, non possono dirsi realizzati i presupposti per la rideterminazione del credito d'imposta: al contrario, quando si procede, una volta accertate le posizioni debitorie e creditorie, alla disgregazione degli elementi dell'azienda mediante il realizzo delle attività (vendita dei beni e riscossione dei crediti) al fine di estinguere i debiti e ripartire l'eventuale residuo, le cessioni o dismissioni dei singoli beni agevolati fanno scattare automaticamente l'applicazione della norma antielusiva.
La liquidazione della società, pertanto, rappresenta un'operazione che, comportando la cessione o la dismissione dei beni agevolati, determina la perdita del credito d'imposta.
Al riguardo, si ricorda tuttavia che, con circolare n. 38/E del 9 maggio 2002 (paragrafo 10.1), l'amministrazione finanziaria ha precisato che la predetta norma antileusiva non trova applicazione nell'ipotesi in cui i beni siano trasferiti nel contesto di una cessione o conferimento d'azienda o ramo d'azienda, se, per i beni stessi, risulta mantenuta la destinazione alla struttura produttiva originaria.
In tali ipotesi, infatti, la ratio della norma antielusiva - finalizzata ad impedire fenomeni di acquisizione temporanea dei beni nell'impresa al solo fine di fruire dell'agevolazione - si ritiene comunque rispettata.
Tale precisazione trova applicazione anche nel caso in cui si proceda a cedere l'azienda, o un ramo di essa, durante la fase di liquidazione della società.
In altri termini, il credito d'imposta non è rideterminato se i beni agevolati, mantenendo sempre la destinazione all'originaria struttura produttiva, siano unitariamente trasferiti nell'ambito di un'operazione di cessione di azienda o ramo d'azienda avvenuta nel corso della fase di liquidazione.
In merito alla qualificazione di azienda o ramo d'azienda, l'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cassazione civile, sezione I, sentenze 28 aprile 1998, n. 4319; 13 dicembre 1996, n. 11149; 24 settembre 1996, n. 8417; 9 luglio1992, n. 8362; 19 luglio 1991, n. 8032; 23 gennaio 1990, n. 353), ha precisato che deve trattarsi di un insieme di beni unitariamente organizzati in funzione dell'esercizio di un'attività e capace di produrre autonomamente beni o servizi.
E' fondamentale, pertanto, che, come precisato nella risoluzione n. 98/E del 29 aprile 2003, il complesso di beni separato dalla società in liquidazione continui a rappresentare un compendio di beni idoneo all'esercizio in maniera autonoma dell'impresa.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione regionale ...., è resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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