Istanza d'interpello - Credito d'imposta per investimenti nelle aree depresse - Articolo 8 legge 23 dicembre 2000, n. 388 - X S.R.L.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 101 del 30.07.2004
Con l'istanza di interpello in esame presentata dalla X S.r.l. (di seguito, in breve, la "Società") e concernente l'esatta applicazione dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è stato esposto il seguente
Quesito
La Società ha presentato istanza (modello ITS) per beneficiare del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni, richiedendo un credito d'imposta per investimenti da realizzare nel Comune di ALFA.
Tale istanza, inizialmente rigettata (aprile 2003) per esaurimento di fondi, è stata successivamente rinnovata e accolta dal Centro Operativo di Pescara in data 29 gennaio 2004.
Ciò premesso, l'istante chiede se sia possibile utilizzare il credito d'imposta concesso qualora, per sopravvenute esigenze di carattere economico e gestionale, si decida di realizzare parte dell'investimento nel Comune di BETA, anziché nel Comune di ALFA, restando invariati tipologia e ammontare complessivo dell'investimento.
Soluzione interpretativa prospettata
L'istante ritiene che la realizzazione dell'investimento in un Comune diverso rispetto a quello indicato nelle precedenti istanze di richiesta del credito d'imposta non costituisca causa ostativa alla fruizione del beneficio
Al riguardo la Società precisa che, spostando l'investimento all'interno della medesima regione, non si verifica alcun mutamento sostanziale né una diversa intensità di utilizzo dell'aiuto.
Parere dell'Agenzia
L'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 prevede, al comma 1-bis, che per fruire del contributo per gli investimenti nelle aree svantaggiate, "le imprese inoltrano, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'impresa, l'ammontare complessivo dei nuovi investimenti e la ripartizione regionale degli stessi (...)".
L'articolo 62 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), riorganizzando la complessiva materia del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, ha previsto, alla lettera e), che "le istanze presentate per la prima volta dai soggetti che intendono effettuare investimenti a decorrere dal 1 gennaio 2003 contengono le indicazioni di cui al comma 1-bis del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000 (...) integrate con gli ulteriori elementi stabiliti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (...)".
Tali elementi devono, peraltro, essere indicati anche nelle istanze che, ai sensi della lettera d) dello stesso art. 62, vengono rinnovate per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
Ciò premesso, si evidenzia che tra gli elementi da indicare nell'istanza di attribuzione del credito d'imposta (cosiddetto "Modello ITS") e in quella di rinnovo (cosiddetto "Modello RTS") è prevista l'indicazione dei dati relativi all'ubicazione della struttura produttiva destinataria dell'investimento agevolabile.
In linea generale, è necessario rispettare il piano d'investimento indicato nell'istanza, posto che l'esatta indicazione degli elementi che lo compongono risponde all'esigenza di poter effettuare una efficace attività di monitoraggio del credito d'imposta in esame.
Si ritiene, tuttavia, che tale principio possa trovare una specifica deroga nell'ipotesi in cui si vengano a verificare delle circostanze sopravvenute non note all'epoca dell'invio dell'istanza e, comunque, non dipendenti dalla volontà del contribuente, in quanto connesse al modificarsi di rilevanti situazioni di fatto o di diritto ovvero alla conoscenza di nuovi elementi.
In particolare, è possibile localizzare l'investimento in un Comune diverso rispetto a quello indicato nell'istanza - fermo restando l'identità dei massimali di aiuto previsti nell'area territoriale indicata nell'istanza ed in quella in cui l'investimento è concretamente realizzato - qualora si verifichi un evento o un fatto sopravvenuto non direttamente e unicamente riferibile alla mera volontà del contribuente.
E' possibile trasferire l'investimento, ad esempio, nei casi un cui il verificarsi di nuovi elementi, estranei alla volontà del soggetto e non conosciuti al momento della presentazione delle istanze, comporti la necessità di rivedere la valutazione economica del progetto.
Nel caso in esame, nei limiti di quanto affermato dalla Società, si ritiene che il contribuente abbia intenzione di modificare il suo originario progetto per effetto di sopravvenuti eventi economico - gestionali che incidono sull'investimento; nella stessa istanza, tuttavia, non si evince se tali eventi siano o meno direttamente e unicamente riferibili ad una mera volontà del contribuente.
Tutto ciò considerato - coerentemente peraltro con la finalità del citato articolo 8 di agevolare gli investimenti effettuati nelle aree svantaggiate - si fa presente che la Società può realizzare parte dell'investimento in un Comune diverso rispetto a quello indicato nelle predette istanze e rientrante nella medesima area svantaggiata, sempre che tali eventi non dipendano da una mera volontà del contribuente così come sopra chiarito.
Si evidenzia peraltro che - pur in presenza degli eventi sopravvenuti prima specificati - la possibilità di modificare la localizzazione, in tutto o in parte, può essere ammessa soltanto se l'investimento nel comune di ALFA sia stato avviato mediante un mero impegno giuridico consistente ad esempio:
- nel versamento di acconti effettuati tramite bonifici bancari riconducibili all'investimento;
- nella negoziazione di assegni che siano inequivocabilmente riferibili all'investimento;
- in documenti provenienti da terzi che accertino con certezza l'impegno alla realizzazione dell'investimento (certificazioni del servizio postale, scritture relative a movimentazioni bancarie e, in genere, documenti o attestazioni provenienti da pubblici ufficiali);
- in una eventuale registrazione di un contratto di compravendita o di un contratto preliminare che si riferiscano all'investimento da realizzare.
Di contro, in nessun caso è possibile modificare la localizzazione qualora l'investimento sia stato già materialmente avviato o parzialmente realizzato nell'area indicata nell'istanza attraverso una concreta effettuazione dei lavori (si pensi ad, esempio, ad una struttura in corso di edificazione).
In tale ultimo caso, infatti, l'eventuale realizzazione dell'investimento in località diversa da quella indicata nell'istanza integrerebbe l'ipotesi di destinazione del bene agevolato a struttura produttiva diversa da quella originaria, per la quale la norma antielusiva, di cui all'articolo 8, comma 7, della citata legge n. 388 del 2000 prevede la rideterminazione del credito d'imposta.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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