Consulenza giuridica - Tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti da compravendite di valute estere effettuate sul Foreign Exchange Market
Risoluzione Agenzia Entrate n. 102 del 25.10.2011
Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l’interpretazione dell’articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è stato esposto il seguente
QUESITO
Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 67/E del 6 luglio 2010 è stato chiarito che i redditi diversi realizzati da una persona fisica, derivanti da operazioni di compravendita di valute estere a pronti sul Foreign Exchange Market (cd. mercato FOREX), costituiscono plusvalenze ed altri proventi derivanti da differenziali positivi di contratti aleatori i quali assumono rilevanza reddituale ai sensi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c?quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Successivamente, il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 ha modificato l’articolo 1, comma 4, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) prevedendo che “sono strumenti finanziari ed, in particolare, contratti finanziari differenziali, i contratti di acquisto e di vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (cd. “roll-over”).”
Considerato che tali contratti finanziari differenziali sono stati, quindi, riqualificati nell’ambito del TUF come contratti derivati, l’associazione chiede se alla luce della suddetta modifica i redditi delle operazioni in oggetto realizzati da persone fisiche possano considerarsi redditi derivanti da contratti derivati di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del TUIR, anziché essere inquadrati nell’ambito della lettera c-quinquies) come chiarito nel citato documento di prassi.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’associazione istante ritiene che i redditi derivanti dalle predette operazioni di compravendita su valute concluse sul mercato FOREX siano da considerarsi redditi derivanti da contratti derivati considerata la nuova classificazione utilizzata dal TUF per definire tali contratti.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Come è noto, la compravendita di valute sul Foreign Exchange Market (di seguito FOREX) avviene mediante la conclusione dei cd. contratti “spot” e “rolling spot”.
L’operatività sul mercato FOREX prevede il regolamento delle transazioni mediante l’utilizzo di un margine. Pertanto, è espressamente esclusa la possibilità di consegna fisica dei controvalori della valuta intermediata.
Nel caso di contratti spot la compravendita di valute è regolata giornalmente attraverso una piattaforma elettronica di trading on line per cui le posizioni dei singoli clienti sono aperte e chiuse nella stessa giornata.
Nel caso di contratti rolling spot le operazioni chiuse al termine della giornata vengono riaperte nella giornata successiva, qualora il cliente abbia convenienza a mantenere in essere, oltre la giornata lavorativa, le posizioni di mercato assunte. In tale ipotesi, l’intermediario applica un meccanismo di rollover consistente nella chiusura e nella successiva riapertura della posizione, in modo che al termine della giornata lavorativa il cliente non potrà mai avere una giacenza di valuta estera.
Con la risoluzione n. 67/E del 6 luglio 2010 è stato chiarito che in tutti i casi in cui un contribuente ponga in essere una pluralità di contratti o atti, tra essi collegati, aventi ad oggetto valute estere, finalizzati a conseguire differenziali positivi o negativi in dipendenza di un evento aleatorio (quale l’andamento delle valute estere), i predetti differenziali assumono rilevanza reddituale agli effetti della lettera c-quinquies) del comma 1 dell’articolo 67 del TUIR.
Tuttavia, occorre tener presente che l’articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 3 agosto 2010, n. 141 è successivamente intervenuto modificando l’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).
Per effetto di tale modifica è ora previsto che i contratti di acquisto e vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza anche mediante operazioni di rinnovo automatico (cd. “roll-over”), rientrano tra i “contratti finanziari differenziali” i quali ai sensi del medesimo testo unico sono considerati strumenti finanziari derivati.
Analogamente, sono da considerarsi strumenti finanziari riconducibili alla categoria dei contratti “differenziali” quelli di compravendita in valuta che, pur in assenza di clausole contrattuali che prevedano espressamente il rinnovo automatico, presentino caratteristiche tali da consentire di mantenere aperte overnight le posizioni a fine giornata (con conseguente trasformazione della posizione spot in una posizione a termine).
Ciò posto, considerato che l’interpretazione della disciplina fiscale delle operazioni finanziarie non può prescindere dalle disposizioni civilistiche che regolano le medesime operazioni, è necessario tener conto della nuova qualificazione operata dal TUF.
Pertanto, si ritiene che i contratti in esame debbano essere ricondotti tra i rapporti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del TUIR, i cui redditi, se percepiti da parte di un soggetto persona fisica, non esercente attività d’impresa, sono soggetti ad imposta sostitutiva a norma dell’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Ai sensi dell’articolo 68, comma 8, del TUIR, i suddetti redditi sono costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica dei differenziali positivi o negativi nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti.
Alla luce di quanto sopra esposto, i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 67/E del 6 luglio 2010 devono ritenersi non più attuali a decorrere dal 19 settembre 2010 (data di entrata in vigore dell’articolo 9, comma 7, del citato decreto legislativo n. 141 del 2010).
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
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