Istituzione del codice tributo da utilizzare per la compensazione, mediante il modello ''F 24'', del credito d'imposta relativo all'eventuale quota del prelievo del 20 per cento, effettuato dal sostituto d'imposta, eccedente il rapporto tra finanziamenti erogati o garantiti in misura inferiore alla soglia prevista dall'articolo 98 del TUIR e l'intero importo dei finanziamenti erogati o garantiti. - Art. 3, c. 4, D. Lgs. n. 344/2003
Risoluzione Agenzia Entrate n. 102 del 28.07.2005
L'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo del 12 dicembre 2003, n. 344, prevede che per l'eventuale prelievo del 20 per cento, effettuato dal sostituto d'imposta, eccedente il rapporto tra finanziamenti erogati o garantiti in misura non superiore alla soglia prevista nell'articolo 98 del TUIR e l'intero importo dei finanziamenti erogati o garantiti, spetta, a decorrere dal periodo d'imposta successivo, un credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per consentire la fruizione del credito d'imposta in oggetto viene istituito il seguente codice tributo:
- "6785" denominato: "Credito d'imposta di cui all'art. 3, comma 4, D. Lgs. n. 344/2003.".
Nella compilazione del modello "F 24" il codice tributo di cui sopra deve essere esposto nella colonna "Importi a credito" della "Sezione Erario" con l'indicazione, quale "Anno di riferimento", dell'anno in cui viene effettuata la compensazione, nella forma "AAAA".
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