Istanza di interpello n. 954-18/2002, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, presentata dal Fondo di previdenza del personale dell'Università ..., in ordine all'applicazione dell'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), Tuir
Risoluzione Agenzia Entrate n. 102 del 29.03.2002
Con istanza di interpello presentata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, alla Direzione regionale il 3 dicembre scorso, codesto Fondo ha sottoposto un quesito concernente la corretta applicazione della disposizione contenuta nell'art. 10, comma 1, lettera e-bis), del Tuir, in merito alla possibilità, per i dipendenti iscritti al Fondo pensione, di dedurre dal reddito complessivo l'importo dei contributi versati.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.
Esposizione del quesito
E' stato chiesto, in particolare, di conoscere se i contributi versati al Fondo pensione dai dipendenti dell'Università di ... iscritti al Fondo dopo il 28 aprile 1993, debbano essere considerati deducibili dal reddito nel rispetto dei limiti imposti dalla lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del Tuir, ovvero se, tenuto conto che per i dipendenti è previsto l'istituto del TFS e che nessun esercizio di opzione è previsto per la trasformazione dell'indennità di fine rapporto (TFR), possa essere applicata la disposizione più favorevole che si applica agli iscritti al Fondo stesso prima del 28 aprile 1993.
Soluzione interpretativa prospettata
Considerato che per i dipendenti è previsto l'istituto del TFS (trattamento di fine servizio) e che solo per i soggetti assunti dopo il 1 gennaio 2001 vige invece l'istituto del TFR, l'interpellante ritiene che anche per i dipendenti iscritti al fondo dal 28 aprile 1993 sia possibile la deduzione senza considerare il limite del doppio della quota del TFR destinata alle forme pensionistiche collettive.
Risposta della Direzione
La scrivente Direzione non condivide la soluzione interpretativa prospettata dall'istante.
Il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, ha apportato variazioni al regime di deducibilità delle quote versate ai fondi pensione dagli iscritti. La nuova disciplina è stata attuata attraverso la sostituzione della lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del TUIR.
Come già chiarito con la circolare n. 29 del 20 marzo 2001, diramata da questa Agenzia, la nuova disciplina prevede un unico plafond, comprensivo dei contributi versati sia dal datore di lavoro sia dal lavoratore e delle somme (contributi e premi) versate alle forme pensionistiche individuali, disponendo per la deducibilità il limite del 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, fino al limite massimo di lire 10 milioni.
Inoltre, la nuova lettera e-bis) dell'articolo 10, comma 1, del TUIR stabilisce che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi, la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del D.Lgs. n. 124 e, comunque, entro i limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire.
Tale ulteriore condizione si applica ai lavoratori dipendenti per i quali siano stati istituiti fondi pensione su base negoziale, ossia sulla base di:
- contratti e accordi collettivi, anche aziendali, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro;
- regolamenti di enti o aziende i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;
- accordi tra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da loro associazioni nazionali;
- oppure vi sia stata l'adesione ad un fondo aperto, sempre su base contrattuale collettiva, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 124.
Quando sussistono i predetti fondi negoziali e il lavoratore, pur avendone i requisiti, non vi partecipa (ossia non si iscrive):
- il plafond del 12 per cento deve essere calcolato sul reddito complessivo, tenendo conto anche del reddito di lavoro dipendente;
- l'ammontare massimo del contributo va, tuttavia, dedotto dal reddito complessivo al netto del reddito di lavoro dipendente; in altre parole, la deduzione non spetta per la parte del reddito complessivo formato dal reddito di lavoro dipendente.
Qualora, invece, non sia stata istituita per il lavoratore la forma pensionistica collettiva, la deducibilità dei contributi sussiste con i soli limiti (percentuale e assoluto) previsti dal primo periodo della lettera e-bis) dell'articolo 10 del TUIR.
E' appena il caso di precisare che quanto sopra chiarito si riferisce esclusivamente ai redditi di lavoro dipendente che derivano da rapporti di lavoro per i quali è previsto l'istituto del TFR.
La disposizione in argomento si rende applicabile, inoltre, ai lavoratori dipendenti pubblici che, sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 (in G.U. n. 111 del 15 maggio 2000), hanno optato per la trasformazione dell'indennità di fine rapporto in TFR e per i quali sia stata istituita la forma pensionistica di cui all'articolo 2 dello stesso decreto.
La nuova disciplina illustrata si applica ai soggetti iscritti a decorrere dal 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo n. 124 del 1993, con le modifiche apportate dal citato decreto n. 47.
Invece, nei confronti dei soggetti iscritti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 alle forme pensionistiche già istituite alla data del 15 novembre 1992 (i cosiddetti "vecchi iscritti a vecchi fondi"), per effetto dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 47 del 2000, rimane fermo il limite percentuale del 12 per cento del reddito complessivo, ma il limite assoluto di deducibilità è maggiorato della differenza tra i contributi effettivamente versati nel 1999 (sia quelli a carico del datore di lavoro che quelli a carico del dipendente) e il limite di 10 milioni.
In sostanza, i vecchi iscritti deducono il minore tra il 12 per cento del reddito complessivo dell'anno e l'importo dei contributi effettivamente versati nel 1999.
Si precisa che, ai fini della determinazione dei contributi versati nel 1999, si fa riferimento all'ammontare dei contributi effettivamente versati in detto anno (sia quelli a carico del datore di lavoro che quelli a carico del dipendente) e riferibili ad una annualità di iscrizione, anche se diversa dal 1999 (in pratica, 12 mesi anche se relativi a due anni diversi). Al riguardo, si ricorda che la qualifica di "vecchio iscritto" viene conservata anche dal soggetto iscritto alla data del 28 aprile 1993 a fondi istituiti alla data del 15 novembre 1992 e che abbia successivamente trasferito la propria posizione previdenziale ad altri fondi, a condizione che non abbia riscattato la sua posizione previdenziale.
Inoltre, per espressa previsione normativa, il vincolo della destinazione della quota di TFR alla forma pensionistica non si applica ai "vecchi iscritti ai vecchi fondi".
Sulla base dei principi sopra riportati, i limiti per la deducibilità dei contributi versati al Fondo di previdenza in oggetto possono così riassumersi:
1. per i cosiddetti "vecchi iscritti a vecchi fondi" il limite massimo deducibile dei contributi è dato dall'importo dei contributi effettivamente versati nel 1999 (semprechè maggiore di 10.000.000 di lire), fermo restando il limite percentuale del 12% del reddito. Per tali soggetti non opera il limite della doppia quota del TFR;
2. per i soggetti iscritti dopo il 28 aprile 1993 il limite massimo deducibile dei contributi è fissato in lire 10.000.000, fermo rimanendo il limite percentuale del 12%. Anche per tali iscritti non opera il limite della doppia quota del TFR;
3. per gli iscritti al Fondo dopo il 1 gennaio 2001, per i quali vige l'istituto del TFR, i limiti sono quelli imposti dalla lettera e-bis) dell'articolo 10, comma 1, del TUIR, che stabilisce come sopra ricordato, che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del D.Lgs. n. 124 e, comunque, entro i limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire.
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