Istanza d'interpello - Credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate - Errata indicazione degli investimenti
Risoluzione Agenzia Entrate n. 102 del 30.07.2004
La Direzione Regionale ha trasmesso un'istanza di interpello formulata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dalla società X S.r.l. concernente l'applicazione del credito d'imposta disciplinato nell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
Quesito
La società ha avviato la costruzione di una propria sede operativa destinata all'attività di manutenzione, costruzione e progettazione aeromobili e intende far concorrere tale investimento ai fini del credito d'imposta per le aree svantaggiate, concesso, ai sensi dell'articolo 62 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in data 12 settembre 2003, in seguito all'accoglimento della relativa istanza.
Tuttavia, secondo quanto affermato dal contribuente, l'investimento in questione non rientra tra quelli indicati nella predetta istanza a causa di un "mero errore materiale commesso dall'intermediario incaricato della trasmissione della primitiva istanza"e "reiterato...nella sezione I del modello RTS": come già precisato, la società istante intende realizzare una nuova sede operativa, per la quale occorreva barrare, nella predetta sezione del modello, le caselle relative alle voci "fabbricati industriali e commerciali" e "impianti e macchinari generici", mentre la tipologia di investimento specificata nell'istanza (barrando le corrispondenti caselle) riguarda l'acquisto di autoveicoli da trasporto.
Tanto premesso, la società, avendo avviato la realizzazione dell'investimento relativo alla costruzione della nuova sede operativa, intende, comunque, fruire del relativo credito d'imposta.
Soluzione prospettata
L'istante ritiene che la "realizzazione di un investimento diverso da quello erroneamente indicato nell'istanza non incide né sulla determinazione né sulla ammissibilità del contributo spettante", con la conseguenza che "non dovrebbe operare la decadenza dai benefici concessi".
Parere dell'Agenzia delle Entrate
In merito al quesito proposto, la scrivente non ritiene condivisibile la soluzione prospettata dal contribuente.
La procedura di attribuzione del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate in seguito alla presentazione della relativa istanza non prevede che il Centro operativo dell'Agenzia delle entrate di Pescara debba effettuare, al momento della ricezione delle istanze e dell'assegnazione delle risorse finanziare, alcuna valutazione sull'ammissibilità dei beni oggetto d'investimento.
Tuttavia, la richiesta di specificazione delle tipologie dei beni oggetto dell'investimento contenuta nell'istanza (Sezione I del Modello ITS o RTS) è comunque necessaria per dare, nell'ambito della procedura di attribuzione del contributo, evidenza formale al progetto d'investimento.
Va, infatti, precisato che la normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato, al cui rispetto deve sempre uniformarsi la disciplina del credito d'imposta in esame, mira ad evitare che le agevolazioni introdotte dagli Stati membri possano "genericamente" aumentare il potere finanziario dell'impresa beneficiaria, senza che al beneficio concesso sia collegato un definito programma d'investimento.
L'istanza di ammissione, una volta compilata ed inviata al Centro operativo di Pescara, in altri termini, non solo costituisce titolo per l'assegnazione del contributo con specifico riferimento ai beni nella stessa specificamente individuati, ma altresì individua rigorosamente gli investimenti oggetto dell'agevolazione.
Infatti, i modelli di istanza di ammissione, in vigore dal 2003 (ITS per le nuove istanze, RTS per le istanze rinnovate) - anche al fine di evitare che le istanze siano inviate al solo fine di vincolare i fondi disponibili, cioè senza che le stesse siano, in concreto, collegate ad un predefinito progetto d'investimento - prevedono, senza alcuna possibilità di modifica successiva, che il contribuente indichi, barrando le relative caselle nella Sezione I dei predetti modelli, le tipologie di beni che costituiscono l'investimento da realizzare.
Il contribuente, pertanto, nel realizzare gli investimenti agevolabili, deve attenersi a quanto indicato nell'istanza; di converso la realizzazione di investimenti diversi da quelli indicati non potrà dare diritto al corrispondente credito d'imposta.
Nel caso specifico, peraltro, va segnalato che - diversamente da quanto affermato dall'istante, l'originario modello di istanza - utilizzato, a decorrere dal 25 luglio 2002, per l'attribuzione delle risorse finanziarie per l'anno 2002 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 173 del 25 luglio 2002) - non prevedeva alcuna indicazione della tipologia di investimento da realizzare e, pertanto, l'errore materiale "commesso dall'intermediario incaricato della trasmissione della primitiva istanza" non poteva essere "reiterato" nel modello RTS per il 2003, dal momento che, solo a decorrere dalle istanze valide per l'assegnazione delle risorse per il 2003 (vale a dire, i più volte citati modelli ITS e RTS) è stata introdotta la sezione relativa all'indicazione della tipologia degli investimenti.
Resta, in ogni caso, valido il principio precedentemente evidenziato, secondo il quale il progetto d'investimento sintetizzato nell'istanza, sebbene non ancora avviato, deve risultare, al momento dell'invio dell'istanza, già delineato sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, a nulla rilevando eventuali errori materiali.
Tale accortezza è necessaria proprio al fine di evitare che le risorse finanziarie siano attribuite a soggetti che, al momento di invio delle istanze, indichino investimenti diversi da quelli che, sulla base di successive scelte imprenditoriali, saranno realizzati, trasformando, di fatto, un contributo specificamente concesso per determinati investimenti in un generico incremento della capacità finanziaria dell'impresa.
In conclusione, la richiesta del contribuente non può essere accolta e, pertanto, gli investimenti diversi da quelli individuati nell'istanza non rileveranno ai fini della determinazione del credito d'imposta.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione regionale, è resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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