Risoluzione Agenzia Entrate n. 103 del 28.07.2005

Sospensione dell'operatività del codice tributo ''3020'' denominato ''Contributo dovuto all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas dai soggetti esercenti il servizio - Art. 2, D.M. 21 luglio 2004''
Risoluzione Agenzia Entrate n. 103 del 28.07.2005

Con la risoluzione n. 93/E del 23 luglio 2004, al fine di consentire il versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas dai soggetti esercenti il servizio secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come stabilito dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 luglio 2004, è stato istituito il codice tributo in oggetto indicato.
L'articolo 18, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, che sostituisce il comma 40 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, ha stabilito che le somme di cui al comma 38, lettera b) delle medesima legge da ultimo citata, dovute all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas dai soggetti che esercitano il servizio di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica e del gas, siano versate direttamente al bilancio del predetto ente.
Pertanto, in ragione delle mutate modalità di versamento del contributo di cui trattasi, si dispone la sospensione dell'operatività' del sopra menzionato codice tributo:
- "3020", denominato: "Contributo dovuto all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas dai soggetti esercenti il servizio - Art. 2, D.M. 21 luglio 2004".

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