Interpello 954-2/2002 ai sensi dell'art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 30, comma 4 del DPR n. 633/72. Fallimento XX S.p.A.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 103 del 29.03.2002
Con l'istanza d'interpello di cui all'oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'art. 30, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è stato esposto il seguente
Quesito
Il curatore della XX S.p.A. ha chiesto se sia possibile, anche nel corso della procedura fallimentare, ottenere tramite conto fiscale il rimborso della minore eccedenza IVA detraibile del triennio, ai sensi della norma citata.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il curatore ritiene che nel caso esposto non esistano vincoli normativi per la richiesta del rimborso, neanche nell'ipotesi in cui il fallimento è ancora aperto.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
La scrivente concorda con la soluzione prospettata nell'istanza.
Né dal tenore letterale dell'art. 30 del DPR n. 633/72, né da altre norme dello stesso decreto, emerge alcuna limitazione in relazione alla possibilità che il rimborso della minore eccedenza del triennio possa essere richiesto anche nel corso di una procedura concorsuale.
Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il legislatore - come già rilevato nella risoluzione n. 181 del 12 luglio 1995, richiamata anche dal curatore nell'istanza - ha implicitamente riconosciuto la continuità dell'impresa fallita.
La disciplina IVA, infatti, non discrimina la fase di gestione dell'impresa da quella di liquidazione, anche concorsuale, ma prevede l'assoggettamento dell'impresa a tutti gli obblighi connessi all'applicazione dell'imposta, anche durante la fase di liquidazione.
Di conseguenza, il curatore fallimentare, anche nel corso della procedura, potrà, al pari degli altri contribuenti, richiedere il rimborso del credito IVA che emerge dalla dichiarazione annuale, alle condizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. n. 633/72, compresa l'ipotesi disciplinata dal quarto comma.
Si ricorda, inoltre, che l'eccedenza detraibile cui si riferisce l'art. 30 è solo quella derivante dalle dichiarazioni annuali.
Come già indicato nella risoluzione n. 181 citata, nessun rilievo assume invece, l'eventuale eccedenza a credito o a debito che emerge dalla "apposita dichiarazione" relativa alle operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, da presentare ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'art. 8 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.
Tale dichiarazione è finalizzata, infatti, solo all'eventuale insinuazione al passivo della procedura da parte dell'erario.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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