Chiusura liti fiscali pendenti - Articolo 16 legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Interessi dovuti ai sensi degli articoli 47, 48 e 49 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112
Risoluzione Agenzia Entrate n. 103 del 30.07.2004
Con la nota in riferimento codesta Associazione ha chiesto un parere a questa Direzione centrale sull'ambito di applicazione dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), in particolare sulla debenza degli interessi previsti dagli artt. 47, 48 e 49 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in ipotesi di definizione agevolata delle sanzioni amministrative irrogate con la procedura di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 112 del 1999, per violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di concessione del servizio di riscossione dei tributi.
Al riguardo si osserva quanto segue.
L'art. 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. a) della legge 21 luglio 2000, n. 205, ha stabilito che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, tra le quali è ricompresa la concessione del servizio di riscossione mediante ruolo dei tributi, come chiarito con la risoluzione n. 172/E del 29 ottobre 2001.
In particolare, il citato art. 33 menziona, fra le altre, le controversie tra le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi, nonché quelle in materia di vigilanza e di controllo nei confronti degli stessi gestori e quelle riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi.
Successivamente, per effetto delle modifiche apportate all'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la giurisdizione delle commissioni tributarie è stata estesa a tutte le controversie in materia di sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari.
Come chiarito al punto 3 della circolare n. 25/E del 21 marzo 2002, la speciale collocazione delle commissioni tributarie nell'ambito del sistema giurisdizionale comporta una stretta applicazione del disposto normativo citato ai soli provvedimenti sanzionatori connessi con violazioni di disposizioni riconducibili all'ordinamento giuridico-tributario e attinenti alla gestione dei tributi.
Ne consegue che esclusivamente le sanzioni amministrative non tributarie irrogate ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 112 del 1999 nei confronti dei concessionari della riscossione, per violazione dei doveri derivanti dal rapporto concessorio, sono attualmente devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie.
La predetta modifica in tema di giurisdizione introdotta con la legge n. 448 del 2001 nulla invece ha innovato per quanto riguarda tutte le altre questioni, comprese quelle aventi ad oggetto gli interessi legali previsti dagli artt. 47, 48 e 49 del decreto legislativo n. 112 del 1999, che non hanno natura sanzionatoria, come chiarito dalla risoluzione n. 22/E del 25 gennaio 2002. Pertanto, le relative controversie appartengono ancora alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come ogni altra controversia in materia di obblighi derivanti dal rapporto di concessione del servizio pubblico di riscossione dei tributi.
Ciò comporta che alle controversie aventi ad oggetto la debenza di tali interessi, rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, non è applicabile la definizione agevolata prevista dall'art. 16 della finanziaria 2003.
Peraltro, la chiusura della lite relativa alle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 112 del 1999 non può comunque produrre effetti in ordine agli interessi in esame, in quanto gli stessi non sono accessori delle sanzioni.
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