Risoluzione Agenzia Entrate n. 104 del 09.05.2003

Chiusura liti fiscali pendenti - Art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni - Decisione della Commissione tributaria centrale di rinvio
Risoluzione Agenzia Entrate n. 104 del 09.05.2003

Con la nota in riferimento codesta Direzione regionale ha chiesto dei chiarimenti in relazione alla determinazione delle somme dovute per la definizione prevista dall'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) nel caso di decisione di rinvio della Commissione tributaria centrale.
In particolare, codesta Direzione ha avanzato dei dubbi sulla possibilità di applicare quanto chiarito al punto 11.6.10 ("Definizione in pendenza di giudizio di rinvio o del termine di riassunzione") della circolare n. 12/E del 21 febbraio 2003 anche all'ipotesi di lite pendente a seguito di rinvio operato dalla Commissione tributaria centrale.
In proposito, si conferma che anche in caso di rinvio al giudice di primo o di secondo grado operato dalla Commissione tributaria centrale trova applicazione il punto 11.6.10 della circolare n. 12/E del 2003, considerato che la pronuncia di rinvio fa venir meno quelle precedenti.
Pertanto le somme dovute per la definizione ai sensi dell'art. 16 in caso di rinvio operato dalla Commissione tributaria centrale sono pari al 30 per cento del valore della lite.

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