Risoluzione Agenzia Entrate n. 104 del 17.05.2007

Istanza di interpello - Art. 102, c. 9 del TUIR
Risoluzione Agenzia Entrate n. 104 del 17.05.2007

Con istanza d'interpello, concernente l'esatta applicazione dell'art. 102, c. 9 del TUIR, è stato esposto il seguente

Quesito
Il Dr. Omega (di seguito "l'istante") ha chiesto se il limite alla deducibilità delle spese telefoniche dal reddito d'impresa - previsto nella misura dell'80 % dall'art. 1, c. 401 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007, che ha modificato il c. 9 dell'art. 102 del TUIR) - si applichi, con riferimento alla connessione ad internet, alle sole spese afferenti il modem (ovvero il router ADSL) attraverso il quale avviene la connessione ovvero riguardi anche l'attrezzatura utilizzata per detta connessione, come "l'intero personal computer".

Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
L'istante ritiene che il limite alla deducibilità delle spese in esame trovi applicazione limitatamente ai beni che hanno un inconfutabile utilizzo nella connessione telefonica; sotto tale profilo il modem (ovvero il router ADSL) rappresenta il mezzo necessario attraverso il quale effettuare la suddetta connessione.
Di contro, le spese afferenti il pc utilizzato per la connessione, avendo potenziali utilizzi distinti da quelli riservati esclusivamente alla connessione internet, sarebbero sottratti all'ambito applicativo della norma in esame.

Parere dell'Agenzia delle Entrate
Il comma 401 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - che ha modificato il c. 9 dell'art. 102 del TUIR - ha fissato, con effetti dal 1 gennaio 2007, all'80% il limite di deducibilità dal reddito d'impresa delle quote di ammortamento, dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio, delle spese di impiego e manutenzione relativi ad "apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'art. 1 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259".
Il successivo comma 402, modificando l'art. 54, c. 3-bis del TUIR, ha quindi esteso, con i medesimi effetti, detti limiti anche ai titolari di reddito derivante dall'esercizio di attività artistiche o professionali.
Sotto il profilo oggettivo si evidenzia che il codice delle comunicazioni, nella parte alla quale fa rinvio la norma fiscale in esame, riguarda "i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva (...)".
Dal tenore della disposizione, che ricomprende nel proprio ambito indistintamente i servizi di comunicazione e, dunque, anche i servizi afferenti le diverse tipologie di linee di collegamento telefonico, discende che i suddetti limiti fiscali operano sia per la telefonia fissa che quella mobile utilizzata nell'ambito dell'attività' d'impresa o professionale o artistica (in tal senso anche le istruzioni di Unico 2007- Persone Fisiche, Fascicolo 1, voce "Appendice", che a pagina 73, in materia di acconto IRPEF per il periodo d'imposta 2007, fanno riferimento alle spese riguardanti indistintamente tutte le tipologie di "telefonia").
Si ritiene che siano compresi nell'ambito applicativo della disposizione in esame, oltre ai costi dei servizi telefonici, anche i costi (tra cui ammortamenti, canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio, spese di impiego e manutenzione) relativi a beni (materiali ed immateriali, ivi compreso il software), utilizzati per la connessione telefonica operata nell'ambito dell'attività imprenditoriale ovvero artistica o professionale, limitatamente a quelli indispensabili per il collegamento alle suddette linee telefoniche.
Ciò posto, avendo riguardo al caso di specie, rientreranno nell'ambito applicativo della norma in esame le spese sostenute per l'acquisto del modem ovvero del router ADSL (ed eventualmente per l'acquisto del software specifico), mentre i costi relativi al personal computer saranno dedotti secondo i criteri generali che sovrintendono alla formazione del reddito d'impresa o professionale.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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