Risoluzione Agenzia Entrate n. 104 del 29.07.2005

Istanza di interpello - Art. 62, comma 1, lett. e) legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Incentivi agli investimenti in aree svantaggiate - Utilizzazione del credito - XZ
Risoluzione Agenzia Entrate n. 104 del 29.07.2005

La Direzione Regionale della ..... ha trasmesso un'istanza di interpello formulata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con cui il Sig. XZ ha chiesto chiarimenti in merito al credito d'imposta di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 62, comma 1, lett. e) della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Quesito
Il Sig. XZ, titolare dell'omonima ditta individuale esercente l'attività di commercio dettaglio confezioni per adulti (52421) espone
- di avere inviato al Centro Operativo di Pescara, in data 19 maggio 2003, istanza (Mod. ITS) per l'ammissione al credito d'imposta per gli investimenti in aree svantaggiate ex art. 62, comma 1, lett. e) della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- che detta istanza veniva respinta dal Centro Operativo di Pescara per mancanza di fondi;
- di avere inviato in data 05 gennaio 2004 istanza di rinnovo (Mod. RTS) per l'attribuzione del beneficio d'imposta che veniva nuovamente respinta con comunicazione del 29 gennaio 2004 per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;
- di avere effettuato in data 03 gennaio 2005 ulteriore istanza di rinnovo per l'attribuzione del credito di imposta che veniva accolta con provvedimento del 31 gennaio 2005.
Ciò posto, nel far presente che ha realizzato nel 2004 l'investimento indicato nell'istanza ITS (acquisto in data 28 maggio 2004 di un fabbricato industriale con rogito notaio Y ed acquisto di scaffalature e macchine elettroniche) chiede la fruibilità del credito richiesto e concesso nell'ammontare di euro 179.350,00 attraverso l'utilizzazione di detto credito per il 50 per cento nell'anno 2005 e per il rimanente 50 per cento nel 2006.

Soluzione prospettata
L'istante ritiene che ai fini del conteggio del credito d'imposta concesso sia possibile tenere conto di tutti gli investimenti effettuati nel 2004, dopo la presentazione delle due precedenti istanze (ITS e RTS) non accolte e ritiene che l'utilizzo di detto credito possa avvenire per il 50 per cento nell'anno 2005 e per il rimanente 50 per cento nel 2006.

Parere dell'Agenzia delle Entrate
Va rilevato preliminarmente che l'articolo 1, comma 1, del Decreto ministeriale del 26 aprile 2001, n 209, dispone che il contribuente può presentare l'istanza di interpello "qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione di una disposizione normativa di natura tributaria", che deve essere applicata a casi concreti e personali.
Nel caso di specie, pertanto, l'istanza di interpello è da ritenere inammissibile in quanto concerne questioni sulle quali è già stata fornita soluzione interpretativa con la circolare 32/E del 3 giugno 2003 (portata a conoscenza del contribuente attraverso la pubblicazione nella banca dati "documentazione tributaria" consultabile tramite il sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it).
Si reputa, tuttavia, opportuno, esaminare nel merito la problematica prospettata dalla società istante nell'ambito della più generale attività di consulenza giuridica, fornendo, di seguito, un parere che non è produttivo degli effetti propri dell'istituto dell'interpello di cui all'articolo 11 della legge n. 212 del 2000.
Come è stato espressamente chiarito con la citata circolare, si considerano agevolabili anche gli investimenti che alla data di presentazione dell'istanza di rinnovo risultino già avviati o anche realizzati in tutto o in parte, a condizione che la data di avvio sia comunque successiva a quella di presentazione dell'istanza originaria e che il contribuente ne comunichi l'entità nel rigo B1, colonna 1, del Mod. RTS.
Per quanto concerne l'utilizzo del credito spettante, come precisato nella circolare 32/E citata, l'articolo 62, comma 1, lett. f), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha previsto che tutte le istanze che concorrono all'assegnazione dei fondi disponibili a decorrere dal 1 gennaio 2003 (tanto quelle presentate per la prima volta quanto quelle rinnovate) devono evidenziare gli investimenti e gli utilizzi, secondo la pianificazione scelta dai soggetti interessati, con riferimento all'anno di presentazione dell'istanza e ai due successivi. "In ogni caso, l'utilizzo del contributo, in relazione a ciascun investimento, è consentito esclusivamente entro il secondo anno successivo a quello in cui è presentata l'istanza e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di utilizzazione minimi e massimi pari, al 20 e al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza, e al 60 e al 70 per cento, nell'anno successivo" e per il rimanente nel terzo anno.
Pertanto, fermo restando il termine finale di realizzazione dell'investimento, fissato al 31 dicembre 2006, l'utilizzo di detto credito dovrà necessariamente avvenire nell'anno di presentazione dell'istanza e nei due immediatamente successivi, nel rispetto delle percentuali di utilizzazione minime e massime previste dalla norma a pena di decadenza dal contributo.
Ciò significa che coloro i quali abbiano presentato l'istanza negli ultimi due anni di vigenza dell'agevolazione in esame potranno utilizzare il credito anche successivamente alla data del 31 dicembre 2006.
In tal senso deve intendersi quanto affermato nelle risoluzioni n. 62/E del 9 aprile 2004 e 53/E del 3 maggio 2005, e trova peraltro conferma nelle Istruzioni per la compilazione del quadro B dei Mod. ITS e RTS, relativi alla pianificazione dell'investimento e dell'utilizzo del credito.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza presentata alla Direzione regionale della ....., viene resa dalla scrivente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo del DM 26 aprile 2001, n. 209.

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