Istanza d'interpello - Utilizzo del credito d'imposta per i comuni (Art. 14, comma 1-bis, del t.u.i.r.). Comune di ALFA
Risoluzione Agenzia Entrate n. 104 del 30.07.2004
Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'articolo 14, comma 1-bis, del t.u.i.r., nel testo vigente al 31 dicembre 2003, è stato posto il seguente
QUESITO
Il Comune di ALFA ha rappresentato che nel corso dell'anno 2001 deteneva una partecipazione del 17,18% nella società XY S.p.A. a fronte della quale gli sono stati corrisposti nell'anno 2002 dividendi (pari a euro 372.615,84) con credito d'imposta pieno.
In base a quanto previsto dalle norme statutarie (articolo 2) la suddetta società ha per scopo principale la gestione dell'aeroporto di ALFA ed in particolare la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio delle attività aeroportuali. Al contempo alla stessa società è consentito lo svolgimento delle attività connesse o collegate purché le stesse non siano prevalenti e i risultati di esercizio siano separatamente evidenziati ed illustrati nella documentazione contabile.
In relazione alle difficoltà interpretative della norma di riferimento, per quanto concerne in particolare la definizione di "servizio pubblico locale", il Comune di ALFA ha chiesto di conoscere se possa utilizzare il credito di imposta, derivante dai dividendi distribuiti dalla società sopra menzionata, per la compensazione dei debiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il Comune interpellante ritiene che i dividendi distribuiti dalla società XY S.p.A., con conseguente riconoscimento del credito d'imposta di cui al previgente comma 1-bis dell'articolo 14 del t.u.i.r., possano essere utilizzati in compensazione dei debiti di cui al citato articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. Ciò in quanto trattasi di società che gestisce un servizio pubblico locale e la distribuzione degli utili è avvenuta nel corso dell'anno 2002.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare si ritiene utile precisare che, in base a quanto disposto, tra l'altro, dall'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, "L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità: ... d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante."
Nell'eventualità in cui non si verifichi una delle condizioni previste dal citato articolo 3, comma 1, l'istanza di interpello deve ritenersi inammissibile.
Nella fattispecie prospettata l'istanza di interpello non risulta sottoscritta dal legale rappresentante, che per il comune è il sindaco; conseguentemente, mancando il requisito di cui al punto d) del citato articolo 3, comma 1, del D.M. n. 209 del 2001, l'interpello deve ritenersi inammissibile.
Ciò nondimeno, si reputa opportuno esaminare nel merito la questione prospettata, rappresentando qui di seguito un parere che non è produttivo degli effetti tipici dell'interpello di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
L'articolo 27, comma 18, della legge 23 dicembre 2001, n. 448, nel riformulare il comma 1-bis dell'articolo 14 del t.u.i.r. introdotto dall'articolo 29 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha previsto, a decorrere dal 1 gennaio 2002, che "Il credito d'imposta di cui al comma 1 attribuito ai comuni in relazione ai dividendi distribuiti dalle società, comunque costituite, che gestiscono i servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, può essere utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.".
Con riferimento alla portata di quest'ultima disposizione la scrivente ha avuto modo di esprimere il proprio parere nelle risoluzioni n. 45/E del 18 febbraio 2002, n. 96/E del 26 marzo 2002, n. 269/E del 6 agosto 2002.
In particolare, con la risoluzione n. 45/E è stato precisato che a decorrere dal 1 gennaio 2002, data di entrata in vigore della citata legge n. 448 del 2001, i comuni possono utilizzare il credito d'imposta in esame relativamente ai dividendi distribuiti dalle società, comunque costituite, ossia anche di nuova costituzione, alle quali è stata affidata la gestione dei servizi pubblici locali di cui all'articolo 113 del citato D.Lgs. n. 267 del 2000.
Con la risoluzione n. 96/E è stato previsto che "i comuni possono utilizzare il credito d'imposta a partire dal momento in cui percepiscono i dividendi distribuiti dalla società. E' in tale momento, infatti, che si concretizza quell'effetto penalizzante per il comune, connesso con il prelievo tributario a carico della società di gestione, che la norma in esame intende evitare.". La medesima risoluzione ha chiarito che il credito d'imposta può essere utilizzato solo in compensazione dei debiti ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 (conseguentemente non può essere chiesto a rimborso) precisando che, se non viene utilizzato nel periodo d'imposta in cui i dividendi sono stati distribuiti, esso può essere utilizzato nei periodi successivi.
Infine, con la risoluzione n. 269/E si è chiarito che il citato articolo 14, comma 1-bis del t.u.i.r. deve essere interpretato estensivamente nel senso che ai comuni spetta il credito d'imposta anche in relazione ai dividendi distribuiti dagli enti o società gestori dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale di cui all'articolo 113-bis del suddetto D.Lgs. n. 267 del 2000, ciò in quanto la distinzione introdotta dalla legge n. 448 del 2001 tra servizi locali a rilevanza industriale (art. 113) e privi di rilevanza industriale (art. 113-bis) non ha alcun riflesso sulla qualificazione fiscale dell'attività svolta dall'ente, ma concerne solo aspetti relativi alla riorganizzazione del settore dei servizi pubblici locali.
Con riferimento alla fattispecie prospettata risulta dirimente, al fine di stabilire la fruibilità del credito d'imposta da parte del Comune di ALFA, accertare se la società in argomento, che gestisce l'attività aeroportuale, eserciti o meno un servizio pubblico locale.
La società XY S.p.A. ha quale scopo sociale la gestione dell'aeroporto di ALFA ivi compresa qualsiasi attività commerciale che si possa svolgere in ambito aeroportuale o che possa promuovere lo sviluppo del traffico aereo, del turismo e del commercio e qualsiasi altra operazione (commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare) che abbia attinenza anche indiretta con lo scopo sociale e che venga ritenuta utile al raggiungimento delle finalità sociali. In ogni caso l'attività prevalente, come si evince dai dati contabili relativi al 2001, è quella aeronautica (che, infatti, supera l'80% dei ricavi complessivi della medesima società) ossia relativa alla gestione dell'infrastruttura aeroportuale e svolta attraverso un apposito atto concessorio da parte del Ministero dei trasporti.
L'articolo 112, comma 1, del richiamato TUEL prevede che "Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.".
Sulla base della disposizione citata, che richiama sostanzialmente l'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (recante l'ordinamento delle autonomie locali), si possono definire "servizi pubblici locali" quelli che hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Pertanto, la definizione di servizio pubblico locale si avvale sia di un elemento contenutistico-oggettivo (produzione di beni e servizi in favore della collettività) sia di un elemento teleologico (realizzazione di fini sociali e promozione dello sviluppo economico e civile di una determinata collettività).
Con riferimento in particolare all'attività aeroportuale resa attraverso società miste il Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521, che disciplina la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e delle infrastrutture aeroportuali gestiti in parte anche dallo Stato, stabilisce una serie di criteri sia per la scelta del socio privato, che deve avvenire mediante apposite procedure ad evidenza pubblica, che per la gestione, la quale deve essere effettuata adottando ogni opportuna iniziativa in favore delle comunità territoriali vicine, in ragione dello sviluppo intermodale dei trasporti. Inoltre, il medesimo regolamento prevede che compete al Ministro dei trasporti e della navigazione vigilare sull'attività delle società affidatarie delle gestioni aeroportuali verificando che essa si svolga nel rispetto della disciplina stabilita dallo stesso regolamento e dal contratto di programma, con particolare riguardo al rispetto dei principi della sicurezza, efficienza, efficacia ed economicità, nonchè all'imparzialità nell'erogazione dei servizi, alla continuità, alla regolarità, alla integrazione modale.
Inoltre, in base a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, concernente i principi sull'erogazione dei servizi pubblici, sono considerati servizi pubblici, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzioni, quelli volti a garantire, tra l'altro, la libertà di circolazione.
Pertanto, in considerazione degli elementi sopra evidenziati e con riferimento in particolare allo scopo per il quale è stata costituita la società XY S.p.A., comunque finalizzato (attraverso la produzione di determinate attività in ambito aeroportuale e lo sviluppo di un importante settore economico quale quello dei trasporti) alla valorizzazione socio-economica della comunità territoriale interessata, la scrivente ritiene che l'attività complessiva esercitata dalla suddetta società rivesta le caratteristiche proprie di "servizio pubblico locale". Al riguardo, si ritiene utile precisare che a nulla rileva la circostanza che l'attività in argomento venga resa da un soggetto diverso dall'ente pubblico territoriale; infatti, il ricorso alla società di capitale mista rappresenta unicamente una modalità di gestione dei servizi come previsto, tra l'altro, dall'articolo 113 del TUEL, che non incide, in ogni caso, sulla natura degli stessi.
Conseguentemente, si esprime il parere che il Comune di ALFA per i dividendi distribuiti dalla società XY S.p.A. nell'anno 2002 può utilizzare, con le modalità precisate dalle citate risoluzioni, il credito d'imposta previsto dall'articolo 14,, comma 1-bis, del t.u.i.r. nel testo vigente al 31 dicembre 2003, per la compensazione di eventuali debiti d'imposta ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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