Interpello - ART. 11, legge 27-7-2000, n. 212. KK Sim SPA
Risoluzione Agenzia Entrate n. 105 del 29.03.2002
Con l'istanza di interpello inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e indirizzata alla Direzione Regionale, la KK Sim S.p.A. ha chiesto il parere in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Esposizione del quesito
La KK Sim S.p.A. intende concludere con la propria clientela contratti di gestione individuale di portafoglio. Tali contratti prevedono l'affidamento alla Sim da parte della clientela di somme di denaro e strumenti finanziari che vengono depositate presso una banca depositaria su un conto intestato alla Sim, rubricato come "conto terzi" e tenuto distinto dai conti correnti sui cui sono depositate disponibilità di proprietà della società di gestione.
Sulla base di una specifica clausola del contratto di gestione, la Sim retrocede ai propri clienti soltanto una parte degli interessi erogati dalla banca depositaria sulle somme liquide depositate nei conti terzi e non ancora investite o provenienti da disinvestimenti.
In particolare è pattuito che la Sim retroceda ai clienti interessi nella misura del 2 per cento annuo, mentre la banca depositaria corrisponde alla KK interessi in misura variabile, generalmente superiore al 2 per cento.
La banca depositaria opererebbe sugli interessi corrisposti alla Sim la ritenuta del 27 per cento ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, salvo il caso in cui sia esercitata l'opzione di cui al comma 2 dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997. In quest'ultimo caso, infatti, ai sensi del comma 3, lettera b, del medesimo articolo 7, la ritenuta non è operata qualora la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito.
L'istante ritiene che la predetta condizione non possa essere verificata per effetto della circostanza che nel "conto terzi" sono depositate le somme di più clienti e, pertanto, la banca depositaria si troverebbe sempre ad applicare la predetta ritenuta del 27 per cento.
Poiché la Sim retrocede alla propria clientela solo una parte di tali interessi netti e la differenza viene dalla stessa imputata al proprio conto economico, viene chiesto se sia consentito scomputare dall'IRPEG dovuta la ritenuta operata dalla banca depositaria corrispondente alla parte degli interessi che concorrono a formare il reddito imponibile della società stessa.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il contribuente ritiene di poter scomputare dalle imposte dovute sul proprio reddito imponibile, ai sensi dell'articolo 93 del TUIR, la ritenuta operata dalla banca depositaria corrispondente alla parte di interessi che concorre alla formazione del proprio reddito imponibile.
Inoltre, quanto ai propri clienti, l'istante ritiene che gli interessi maturati sulle somme depositate non debbano concorrere alla formazione del risultato della gestione in quanto già assoggettati alla ritenuta del 27 per cento.
Pertanto, sugli interessi retrocessi, costituendo reddito per il contribuente, la ritenuta è operata:
- a titolo d'imposta se gli interessi sono percepiti da persone fisiche residenti;
- a titolo d'acconto se gli interessi sono percepiti da imprenditori individuali, qualora i conti correnti sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del TUIR, e da società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società ed enti non residenti.
Risposta dell'Agenzia delle Entrate al contribuente istante
In merito all'applicazione della ritenuta del 27 per cento sugli interessi dei conti correnti bancari strumentali alla gestione individuale di portafoglio, prevista dall'articolo 26, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, si fa presente che la disciplina dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 riguarda esclusivamente soggetti non esercenti attività commerciale.
In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, il comma 3 del citato articolo 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 prevede che, qualora la giacenze media annua dei conti correnti strumentali alla gestione non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, la ritenuta non si applica, nel presupposto che detti interessi concorrano a formare il risultato della gestione da assoggettare all'imposta sostitutiva del 12,50 per cento.
Nel caso in cui la banca depositaria presso la quale sono intrattenuti i conti correnti sia un soggetto diverso dal gestore, quest'ultimo deve comunicare alla banca, mediante apposita attestazione, la sussistenza della condizione che comporta la non applicazione della ritenuta con riferimento a ciascun mandante.
Come chiarito dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 150 del 4 ottobre 2001, qualora si sia verificato il superamento del predetto limite del 5 per cento, la ritenuta deve essere applicata dalla banca depositaria all'atto della corresponsione degli interessi, anche se gli stessi sono liquidati trimestralmente.
In mancanza dell'attestazione e nel caso in cui la giacenza media annua sia superiore alla predetta percentuale, la banca deve applicare la ritenuta del 27 per cento sull'intero ammontare degli interessi relativi al patrimonio gestito ed in tal caso gli interessi assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 27 per cento devono essere dedotti dalla base imponibile dell'imposta sostitutiva sul risultato della gestione.
Pertanto, qualora la giacenza media annua per ciascun cliente sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, la banca depositaria applica la ritenuta del 27 per cento che è applicata a titolo d'imposta, ai sensi del comma 4 dell'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973, trattandosi di beni appartenenti a terzi (e non alla società di gestione).
Da ciò deriva che i conti correnti in esame non possono essere considerati di proprietà della società di gestione e, pertanto, i relativi proventi non possono avere lo specifico regime previsto per gli interessi derivanti da conti correnti iscritti nell'attivo di bilancio delle società di capitali.
Va, quindi, esclusa la possibilità di scomputare la ritenuta operata dalla banca depositaria dall'IRPEG dovuta dalla Sim, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del TUIR, anche per la parte relativa agli interessi che non sono retrocessi ai propri clienti.
Tali interessi devono, invece, essere considerati "altri proventi di gestione" che concorrono a formare il reddito complessivo della società al netto della ritenuta applicata dalla banca depositaria.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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