Risoluzione Agenzia Entrate n. 105 del 30.07.2004

Applicazione della sanzione di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni fiscali da parte dei soggetti incaricati
Risoluzione Agenzia Entrate n. 105 del 30.07.2004

Sono giunte alla scrivente numerose richieste di chiarimenti in merito all'applicazione delle sanzione di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con riferimento alla tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ossia:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
In particolare, è stato chiesto di conoscere se la sanzione di cui al citato articolo 7-bis sia applicabile per ciascuna dichiarazione, non trasmessa nei termini previsti dalla legge, ovvero per ciascun file, con il quale siano comunicati tardivamente i dati relativi a più dichiarazioni.
Il citato articolo 7-bis del d.lgs. n. 241 del 1997 stabilisce che "in caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni".
A tal proposito, l'Amministrazione finanziaria ha già avuto modo, con la circolare 24 settembre 1999, n. 195, di chiarire che la sanzione prevista dall'articolo 7-bis non ha carattere tributario ma amministrativo, con la conseguenza che - per essa - non possono trovare applicazione i principi stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e, in particolare, l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'articolo 13 del medesimo decreto.
Con la richiamata circolare è stato altresì precisato che la violazione punita dall'articolo 7-bis è da intendersi riferita alla tardiva od omessa presentazione di ciascuna dichiarazione e non del file con il quale sono trasmessi i dati relativi a più dichiarazioni. Ciò si evince dal tenore letterale della norma, che collega la sanzione alla tardiva od omessa trasmissione "delle dichiarazioni" e non del file ovvero della "fornitura". Sempre con la menzionata circolare si è avuto modo di precisare che per "fornitura" deve intendersi un file che comprende una o più dichiarazioni.
Ne consegue che, con riferimento ad una "fornitura" tardivamente effettuata, sarà irrogata sanzione per ciascuna delle dichiarazioni comprese nell'unica "fornitura".
Si sottolinea, infine, che nel caso di ripetute violazioni della stessa specie torna applicabile l'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che prevede l'applicazione del "cumulo giuridico", consistente nella irrogazione della sanzione stabilita per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.

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