Istanza di interpello - ambito di applicazione dell'art. 18 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustizia approvato con dPR 30 maggio 2002, n. 115
Risoluzione Agenzia Entrate n. 106 del 29.07.2005
Si segnala, per l'interesse e la correttezza della tesi interpretativa sostenuta, il parere reso dalla Direzione Regionale delle Entrate in sede di risposta all'interpello di seguito riportato in forma integrale.
QUESITO
"L'interpellante, Avv. XY, chiede di conoscere se sia dovuta l'imposta di bollo sulle copie di due sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di ......a (segnatamente la n. .. e la n...) richieste in forma esecutiva al fine di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'Ufficio locale resistente, condannato al rimborso delle spese del giudizio ma rimasto inadempiente.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
L'avv. XYi ritiene che il rilascio di copia di sentenza per procedere ad esecuzione forzata sia esente dall'imposta di bollo anche nel caso in cui il provvedimento in oggetto sia stato pronunciato all'esito di giudizi - tra i quali il processo tributario - che esorbitano dall'ambito di applicazione del cd contributo unificato.
A giustificazione di tale assunto l'interpellante menziona l'art. 18, comma 1, del DPR n. 115/2002, ai sensi del quale "L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali": non possono esservi dubbi, infatti, nel qualificare la copia di sentenza munita di formula esecutiva come atto a tutti gli effetti antecedente, necessario e funzionale al procedimento giurisdizionale di esecuzione forzata (artt. 479 e 617 cpc). Del resto, la norma che esclude il processo tributario dall'ambito di applicazione del contributo unificato (con conseguente assoggettamento all'imposta di bollo:
v. art. 260, DPR n. 115/2002) è riferita ai soli gradi di giudizio che si svolgono dinanzi alle commissioni tributarie, come si evince chiaramente dall'art. 261 del citato DPR, che assoggetta al contributo unificato il processo tributario dinanzi alla Corte di Cassazione.
Ad ulteriore sostegno della propria posizione l'avv. XY menziona la Circolare del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di giustizia - n. 7 del 14 novembre 2002, in cui si afferma che "il rilascio delle copie esecutive delle sentenze per procedere all'esecuzione forzata (...) deve avvenire senza il pagamento dell'imposta di bollo. Ciò anche nell'ipotesi in cui i procedimenti si siano esauriti con il vecchio regime dei diritti di cancelleria", richiamando la Circolare n. 5 del 13 luglio 2002 del medesimo Dipartimento secondo cui "la notificazione del titolo in forma esecutiva costituisce il primo necessario adempimento funzionale al procedimento di esecuzione forzata, procedimento che sarà poi assoggettato al contributo al momento della presentazione dell'istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati".
In conclusione, poiché per dar corso all'azione esecutiva occorre versare il contributo unificato, secondo l'interpellante il rilascio di copie di sentenze emanate dalle commissioni tributarie, munite della formula esecutiva, è escluso dal pagamento dell'imposta di bollo se richiesto al fine di procedere ad esecuzione forzata secondo le norme del codice di rito.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Si condivide la soluzione prospettata dall'interpellante.
Com'è noto, in materia di atti giudiziari l'imposta di bollo ha assunto un carattere residuale, nel senso che in genere è dovuta quando non opera il contributo unificato (v. Circolare n. 70/E del 14 agosto 2002, paragrafo 2). In particolare, nell'ambito del processo tributario l'esclusione dal pagamento del contributo unificato (ed il conseguente assoggettamento all'imposta di bollo: art. 260, DPR 30 maggio 2002, n. 115, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) è riferita ai soli gradi di giudizio che si svolgono dinanzi alle commissioni tributarie (art. 261 del Testo unico); a maggior ragione, quindi, detta esclusione non può essere estesa all'eventuale e successivo processo di esecuzione, che è un processo civile a tutti gli effetti e sconta senz'altro il contributo unificato (art. 9 del Testo unico).
Da altro lato l'art. 18, comma 1, del Testo unico dispone che l'esenzione dall'imposta di bollo concerne tutti gli atti e provvedimenti del processo in cui è dovuto il contributo unificato, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali; l'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali.
Tanto considerato, posto che la notificazione del titolo esecutivo è, ai sensi dell'art. 479, comma 1, cpc ("Se la legge non dispone altrimenti l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto") atto preliminare o preparatorio del processo di esecuzione, che è assoggettato al contributo unificato, nel caso in esame il rilascio delle copie esecutive delle sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di .... deve avvenire senza il pagamento dell'imposta di bollo (cfr. Risoluzione n. 161/E del 30 maggio 2002 e Risoluzione n. 315/E dell'1 ottobre 2002).
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi