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Risoluzione Agenzia Entrate n. 106 del 30.07.2004

Istanza d'interpello - Imposta sulle assicurazioni - Assicurazioni per rischio annullamento viaggio - Legge n. 1216 del 1961
Risoluzione Agenzia Entrate n. 106 del 30.07.2004

Con istanza di interpello, concernente l'esatta applicazione della legge del 29 ottobre 1961, n. 1216, è stato esposto il seguente

QUESITO
La X SpA - società di assicurazioni specializzata nell'assistenza assicurativa di attività turistiche e di viaggio, che opera in tale settore tramite la collegata Y SPA, suo agente generale - chiede chiarimenti in ordine all'imposta applicabile ai premi riscossi a fronte delle assicurazioni concernenti le "garanzie annullamento viaggi per determinati e specifici eventi quali ad esempio malattie, infortuni e morte". Più precisamente la compagnia di assicurazione si obbliga a corrispondere, in luogo dell'assicurato, la "penale" dovuta per il recesso allorché sia conseguenza di uno degli eventi espressamente previsti dal contratto.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'interpellante sostiene che il rischio non è individuabile nel recesso unilaterale del viaggiatore dal contratto di viaggio e nel conseguente obbligo di pagamento della "penale", ma negli eventi tipizzati che determinano la realizzazione del fatto assicurato e delle conseguenze dannose. A suo parere, infatti, nell'annullamento per infortunio o malattia gli eventi/causa sono riconducibili a categorie di "rischi" distintamente individuate dalla Tariffa allegata alla legge istitutiva dell'imposta sulle assicurazioni ("Infortuni" e "Malattie"), mentre le altre cause di recesso (rischi) non trovano una specifica disciplina e rientrano nella generica previsione: "Assicurazioni diverse da quelle contemplate nelle precedenti voci" di cui all'articolo 22 della Tariffa.
La società asserisce che:"Gli annullamenti che hanno la propria origine sul piano causale negli (e quindi sono determinati dagli) "infortuni" e "malattie" devono, pertanto, essere ricondotti dentro la categoria riassunta sotto l'articolo 5 della Tariffa che costituisce l'allegato A) alla legge n. 1216 del 1961 e che contempla 'Assicurazioni contro le disgrazie accidentali ed assimilate' e che, per orientamento consolidato ricomprende le tradizionali polizze stipulate a fronte dei rischi da 'infortunì e jmalattia'. Gli annullamenti derivanti da altre cause, invece, non possono che essere ricompresi nella categoria residuale di cui all'articolo 22 della Tariffa avente ad oggetto "Assicurazioni diverse da quelle contemplate negli articoli precedenti".
La società istante conclude che alla quota parte del premio pagato per la garanzia "annullamento viaggio" relativa alle coperture dei rischi "Infortuni" e "Malattie" andrà applicata l'aliquota d'imposta del 2,5% prevista all'articolo 5 della Tariffa, mentre alla parte restante di tale premio, riferita ad "Altri rischi", andrà applicata l'aliquota d'imposta del 21,25% prevista dall'articolo 22 della medesima Tariffa.

RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La X è una società per azioni esercente attività di assicurazione, specializzata nell'assistenza assicurativa delle attività turistiche e di viaggio, la quale opera tramite la collegata Y SPA, suo agente generale. Nel contesto dell'attività di assicurazione delle iniziative turistiche, la X propone ai Tour Operator la stipulazione di specifiche polizze finalizzate a garantire ai viaggiatori la necessaria copertura assicurativa rispetto alla maggior parte dei rischi che possono realizzarsi durante i viaggi.
Le suddette polizze hanno validità pluriennale e riguardano tutti i viaggi organizzati nel periodo considerato dal singolo Tour Operator, il quale partecipa alla conclusione del contratto come mandatario senza rappresentanza dei singoli viaggiatori.
Il viaggiatore, all'atto dell'acquisto del pacchetto turistico, se manifesta l'intenzione di aderire al contratto di assicurazione, versa il premio per ottenere l'estensione della copertura assicurativa al Tour Operator.
Tra i molteplici "rischi" coperti dal "pacchetto assistenza" rientrano anche quelli cosiddetti "annullamento viaggio". Si tratta della copertura assicurativa offerta al singolo viaggiatore - beneficiario dell'assicurazione - per l'ipotesi che, in ragione di determinati e specifici eventi (malattie, infortuni, morte o altri eventi, anche relativi a congiunti, ecc.), analiticamente dedotti nella polizza assicurativa, egli non possa più effettuare il viaggio a suo tempo acquistato e sia, conseguentemente, tenuto a pagare una "penale" (corrispettivo di recesso) all'impresa organizzatrice del viaggio, in ragione del recesso unilaterale del contratto.
L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) - avendo riscontrato, nello svolgimento della propria attività di vigilanza, comportamenti difformi seguiti da talune imprese specializzate nelle coperture assicurative del "settore turismo" - ha ritenuto opportuno emanare la circolare n. 465/D del 30 gennaio 2002 nella quale sono ribadite le modalità di gestione e di contabilizzazione dei premi riguardanti la garanzia "annullamento viaggio".
L'ISVAP ha precisato che alla collocazione di tale garanzia "...in rami diversi da perdite pecuniarie si oppongano motivazioni di carattere giuridico-formale e tecnico-assicurativo".
In proposito, fa presente che oggetto della garanzia, individuato nelle condizioni generali di assicurazione, sono: "... le penali di annullamento dovute per contratto dall'assicurato/contraente all'organizzatore del viaggio o al vettore, (... nonché previste dal regolamento redatto in conformità a leggi regionali e/o internazionali), se il viaggio prenotato non può essere iniziato in seguito ad uno dei seguenti motivi documentati, involontari e non prevedibili al momento della prenotazione".
Pertanto, "... A prescindere dai motivi sottostanti al recesso, la causa del contratto si rinviene sempre e soltanto nella copertura del rischio della lesione al patrimonio dell'assicurato derivante dal pagamento della penale in relazione al viaggio prenotato e non più effettuato. (...) le evenienze che hanno indotto l'assicurato ad annullare il viaggio hanno rilievo solo indiretto e fattuale, rimanendo relegate alla sfera dei motivi; laddove previste entrano in gioco con il ruolo di elemento di mera delimitazione del rischio (...).
Sulla base delle considerazioni che precedono non è dunque consentito attribuire la garanzia "annullamento viaggio" ad un ramo piuttosto che ad un altro a seconda del motivo che ha indotto l'assicurato ad effettuare l'annullamento (...) né, quindi, è corretto classificare la garanzia medesima in rami diversi da perdite pecuniarie di vario genere".
L'ISVAP ritiene, quindi, che il rischio assicurato è costituito dal danno patrimoniale determinato dal pagamento della penale per annullamento di un viaggio.
Poiché tale contratto di assicurazione non è contemplato in nessuna delle voci delle Tariffe e Tabella allegate alla legge n. 1216 del 1961 lo stesso, indipendentemente dai motivi sottostanti al recesso, è riconducibile nella previsione residuale di cui all'articolo 22 della Tariffa, allegato A, che stabilisce l'aliquota del 21,25% sull'ammontare dei premi ed accessori per "Assicurazioni non comprese nella presente tariffa, nella tariffa allegato B e nella tabella allegato C".
D'altra parte non è condivisibile la soluzione del contribuente di applicare un diverso trattamento fiscale "alla quota parte del premio pagato con riguardo alla garanzia da 'annullamento viaggio' relativa alla copertura dei rischi 'Infortuni' e 'Malattie'..." poiché il profilo giuridico dei contratti di infortunio e malattia è diverso.
Infatti, l'assicurazione infortuni, come precisato dall'ISVAP, è "...una tipica assicurazione dei danni alla persona nella quale il rischio coperto è costituito dalla lesione all'integrità fisica alla persona".
L'assicurazione malattia copre il rischio di una "...specifica patologia dedotta in contratto (...) al cui verificarsi diviene operativa la prestazione promessa".
La risposta di cui alla presente nota, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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