Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24, dell'addizionale alle imposte sul reddito di cui all' articolo 31, comma 3, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
Risoluzione Agenzia Entrate n. 107 del 22.04.2009
L'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha previsto l'applicazione di una addizionale del 25 per cento sulla quota del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico rispetto all'ammontare totale dei ricavi o dei compensi.
Inoltre, l'articolo 31, comma 3, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto che tale regime impositivo si applicasse anche alle trasmissioni televisive volte a sollecitare la credulità popolare che si rivolgono al pubblico attraverso numeri telefonici a pagamento.
Lo stesso articolo 31 ha previsto che tale addizionale si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso all'entrata in vigore del suddetto decreto legge 185/2008.
L'addizionale è dovuta dai soggetti titolari di reddito di impresa e dagli esercenti arti e professioni, nonché dai soggetti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 marzo 2009 è stata individuata la definizione di materiale pornografico e di trasmissioni volte a sollecitare la credulità popolare e sono state fissate le modalità di determinazione della suddetta addizionale.
Al fine di consentire il versamento di tale imposta, tramite il modello F24, secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si istituiscono i seguenti codici tributo:
"4003" denominato "Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata";
"4004" denominato "Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione";
"4005" denominato "Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo";
"2004" denominato "Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata";
"2005" denominato "Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione";
"2006" denominato "Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo".
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo 4003, 4004, 2004, e 2005 sono esposti nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a debito versati", mentre i codici tributo 4005 e 2006 sono utilizzabili anche in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a credito compensati".
Nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif." si riportano le informazioni relative all'eventuale rateazione nel formato "NNRR", dove "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che in caso di pagamento in unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con "0101".
Nel campo "Anno di riferimento" viene indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento nel formato "AAAA".
I codici tributo sono operativamente efficaci a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.
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