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Risoluzione Agenzia Entrate n. 107 del 29.03.2002

IVA-Aliquota applicabile all'attività di raccolta differenziata dei materiali di imballaggio. Quesito.Consulenza giuridica- Circolare n. 99/E del 18 maggio 2000
Risoluzione Agenzia Entrate n. 107 del 29.03.2002

Codesto K ha chiesto di conoscere il trattamento tributario, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, applicabile all'attività di raccolta differenziata di materiali quali la plastica, l'acciaio, l'alluminio, la carta, il legno ed il vetro.
In particolare, sono stati chiesti chiarimenti in merito all'esatta interpretazione della norma agevolativa di cui al n. 127-sexiedecies) della tabella A, parte terza, allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, relativamente all'aliquota applicabile all'attività di raccolta sopra citata.
Il K risulta costituito, ai sensi dell'articolo 41 del citato D.Lgs. n. 22 del 1997 (cosiddetto "Decreto Ronchi"), dai produttori ed utilizzatori al fine del raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio dei materiali di imballaggio e per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata effettuata dalle pubbliche amministrazioni, conformemente con quanto disposto dagli articoli 37 e 39 del medesimo decreto.
Il K istante, ai sensi del citato articolo 41, svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni: "a) definisce in accordo con le regioni e con le pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento; b) definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla lettera a), le condizioni generali di ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata; ...".
Al riguardo il citato numero 127-sexiesdecies), parte terza, della tabella A allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle "prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'art. 6, comma 1, lettere d), l) e m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'art. 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'art. 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto, ...".
L'articolo 6, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 22 del 1997, prevede che ai fini del medesimo decreto si deve intendere per gestione "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;". Nelle successive lettere e) e f) vengono in particolare qualificate l'attività di raccolta e quella di raccolta differenziata, configurandosi la prima quale operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto e la seconda come la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero della materia prima.
Premesso ciò, la scrivente ritiene di formulare le seguenti osservazioni.
Ai sensi del citato n. 127-sexiesdecies), parte terza, della tabella A allegata al d.p.r. n. 633 del 1972, risulta assoggettabile, tra l'altro, all'aliquota del 10 per cento "l'attività di gestione" dei rifiuti urbani ed in tale attività, come innanzi considerato, risulta ricompresa l'attività di raccolta nella sua interezza.
Pertanto, il legislatore fiscale, con il citato n. 127-sexiesdecies), ha inteso agevolare l'attività di raccolta nel suo complesso a prescindere dalle diverse qualificazioni che la stessa assume. Invero, in caso contrario il legislatore avrebbe dovuto far riferimento soltanto alla raccolta come previsto dalla citata lettera e) del medesimo D.Lgs. n. 22 del 1997.
Pertanto, in relazione proprio all'intento del legislatore di non agevolare una particolare tipologia di raccolta rispetto ad un'altra, la scrivente ritiene che l'aliquota IVA agevolata del 10 per cento debba applicarsi alla "raccolta", a prescidere dalla qualificazione che ne può essere fatta, ivi compresa, quindi, la raccolta differenziata, che insieme ad altre attività, come innanzi considerato, costituiscono e definiscono "l'attività di gestione", richiamata dalla norma agevolativa contenuta nel d.p.r. n. 633 del 1972.
In conclusione all'attività di raccolta differenziata dei materiali di imballaggio si rende applicabile l'aliquota agevolata del 10 per cento, sempre che trattasi, ovviamente, di rifiuti rientranti nella tipologia dei rifiuti urbani, ai sensi del citato n. 127-sexiesdecies), parte terza, della tabella A allegata al d.p.r. n. 633 del 1972.

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