Risoluzione Agenzia Entrate n. 108 del 04.08.2004

Istanza d'interpello - art. 28, secondo comma, del DPR n. 600 del 1973 - Applicabilità della ritenuta alla fonte sui contributi comunitari - Provincia Autonoma di ...
Risoluzione Agenzia Entrate n. 108 del 04.08.2004

QUESITO
La Provincia Autonoma di .... chiede di conoscere se essa nell'erogare contributi comunitari debba applicare la ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 4 per cento prevista dall'art. 28, secondo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
I dubbi circa l'applicabilità della ritenuta in argomento sorgono dalla disposizione contenuta nell'art. 32 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 in base al quale i pagamenti nei confronti dei "beneficiari finali" dei contributi comunitari devono essere effettuati senza alcuna detrazione o trattenuta o altre commissioni specifiche che ne possano ridurre l'importo.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
L'interpellante ritiene di non poter condividere l'orientamento espresso in materia dal Dipartimento per le Politiche Fiscali, secondo il quale in base alla normativa comunitaria, che prevale su quella nazionale, nessuna ritenuta deve essere operata sui contributi comunitari.
Al riguardo l'interpellante non contesta la prevalenza della normativa comunitaria su quella nazionale, ma ritiene che la previsione dell'art. 32 del citato Regolamento, secondo il quale i contributi comunitari devono essere corrisposti ai beneficiari finali senza alcuna detrazione o trattenuta, non si riferisce ai beneficiari intesi come "percettori materiali dei contributi", bensì ai medesimi enti pubblici che devono ottenere dalla Comunità la copertura dell'intero ammontare delle risorse erogate.
A tal fine l'istante richiama l'art. 9, lett. l) del Regolamento (CE) n. 1260/1999 che fornisce la definizione di "beneficiario finale" dei contributi comunitari, specificando nella seconda parte che "nel caso di regimi di aiuto ai sensi dell'art. 87 del Trattato e di aiuti concessi da organismi designati dagli Stati membri, i beneficiari finali sono gli organismi che concedono gli aiuti".
Sulla base di tale disposizione l'interpellante ritiene che la previsione contenuta nell'art. 32 del Regolamento citato è da riferirsi al rapporto intercorrente tra la Comunità e l'ente pubblico
Pertanto, a parere della Provincia istante, il citato art. 32 non trova applicazione nei confronti delle somme che essa eroga ai "percettori materiali dei contributi" e conseguentemente su tali somme l'interpellante ritiene di dover operare la ritenuta alla fonte a titolo di acconto di cui all'art. 28, secondo comma, del DPR n. 600 del 1973.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 28, secondo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 dispone che le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle società, con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali.
Come più volte chiarito in passato (vedi da ultimo la risoluzione n. 193 del 17 giugno 2002) la disposizione in commento individua esattamente i soggetti su cui grava l'obbligo di operare la ritenuta, identificandoli nelle regioni, province, comuni ed altri enti pubblici e privati, mentre per delimitare l'ambito di applicazione delle ritenute fissa due condizioni:
a) il destinatario del contributo deve essere un'impresa;
b) i contributi non devono essere destinati all'acquisto di beni strumentali.
Circa i destinatari del contributo, è stato altresì precisato (cfr. risoluzioni 8 maggio 1980, n. 8/531 e 5 giugno 1995, n. 150) che l'art. 28 del DPR n. 600 del 1973 ha voluto riferirsi anche agli enti non commerciali che abbiano conseguito redditi d'impresa.
Per quanto riguarda l'ambito oggettivo di applicazione della disposizione, si osserva che la norma in sostanza non individua esattamente i contributi assoggettati a ritenuta, ma si limita ad indicare quelli esclusi, dettando sostanzialmente un principio di carattere generale in forza del quale tutti i contributi corrisposti alle imprese dalle regioni, province e comuni, dagli enti pubblici e privati subiscono la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, con la sola esclusione dei contributi per l'acquisto dei beni strumentali.
La ritenuta è operata a titolo di acconto e, pertanto, costituisce un anticipo del prelievo tributario sull'importo dei contributi che concorreranno comunque alla determinazione del reddito d'impresa.
Quanto sopra precisato, si osserva che l'interpello in esame non pone dubbi interpretativi sulla previsione di carattere generale dell'art. 28 del DPR n. 600 del 1973 in argomento.
L'oggetto del quesito riguarda l'interpretazione di una disposizione comunitaria che, imponendo alle autorità di pagamento italiane l'erogazione dei contributi comunitari senza alcuna decurtazione, solleva, in sostanza, il problema dell'applicabilità a detti contributi della ritenuta alla fonte prevista dalla citata disposizione.
In particolare, l'interpellante richiama l'art. 32, paragrafo 1, del Regolamento CE 1260/1999, il quale dispone che "l'autorità di pagamento provvede affinché i beneficiari finali ricevano quanto prima e integralmente gli importi corrispondenti alla partecipazione dei Fondi a cui hanno diritto. Non vengono applicate detrazioni, trattenute o altre commissioni specifiche che potrebbero ridurre gli importi predetti".
Si osserva in premessa che la norma comunitaria citata non interviene espressamente e direttamente sulla disciplina tributaria interna e, pertanto, nessun dubbio solleva in merito alla tassazione dei contributi comunitari in argomento secondo la disciplina ordinaria in materia di imposte sui redditi.
Il problema fiscale si limita, pertanto, alle modalità di prelievo dell'imposta, atteso che la norma comunitaria dispone che l'autorità di pagamento provvede a corrispondere ai beneficiari finali l'importo integrale dei contributi comunitari, senza alcuna decurtazione dovuta a detrazione, trattenuta e altre commissioni.
L'individuazione delle autorità di pagamento e dei beneficiari finali va operata sulla base della disciplina comunitaria in materia e, in particolare, dell'articolo 9 del Regolamento n. 1260/1999 che fornisce la definizione di entrambi i soggetti.
Detto articolo alla lettera o) stabilisce che è "autorità di pagamento: una o più autorità o organismi nazionali, regionali o locali incaricati dallo Stato membro di elaborare e presentare le richieste di pagamento alla Commissione (...)".
La lettera l) dello stesso art. 9 prevede che sono "Beneficiari finali:
- gli organismi e le imprese pubbliche o private responsabili della committenza delle operazioni;
- nel caso di regimi di aiuto ai sensi dell'art. 87 del trattato e di aiuti concessi da organismi designati dagli Stati membri, i beneficiari finali sono gli organismi che concedono gli aiuti".
Dalla ricostruzione normativa sopra esposta discende che le autorità o gli organismi nazionali, regionali o locali che intervengono per conto della Commissione ad effettuare il trasferimento dei contributi comunitari ad imprese pubbliche o private responsabili della committenza delle operazioni devono corrispondere detti contributi senza operare ritenute di alcun tipo.
L'art. 28 del DPR n. 600 stabilisce testualmente un obbligo di ritenuta sui contributi che regioni, province, comuni e altri enti pubblici e privati corrispondono per proprio conto alle imprese, ma non si rende, invece, applicabile ai contributi erogati dalla Commissione europea per il tramite di enti che assumono mera veste di intermediari di pagamento.
Da quanto sopra consegue, relativamente al quesito in esame, che la ritenuta alla fonte a titolo di acconto di cui all'art. 28, secondo comma, del DPR n. 600 non deve essere operata sui contributi comunitari erogati dalla Provincia istante in qualità di autorità di pagamento a favore delle imprese pubbliche o private responsabili della committenza delle operazioni che, ai sensi della disciplina comunitaria, assumono il ruolo di beneficiari finali.
Si precisa che sono altresì assoggettati alla ritenuta alla fonte, secondo la disciplina dell'art. 28 in argomento, i contributi nazionali di cofinanziamento.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Provinciale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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