Istituzione dei codici tributo per l'adeguamento agli studi di settore ai fini delle addizionali regionali e comunali all'Irpef - articolo 37, comma 3, Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223
Risoluzione Agenzia Entrate n. 108 del 28.09.2006
L'articolo 37, comma 3, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, ha previsto che relativamente al primo periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore di tale decreto, l'adeguamento alle risultanze degli studi di settore, di cui all'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, può essere effettuato entro il predetto termine, alle condizioni e con le modalità ivi previste.
Con Risoluzione n. 104/E del 19 settembre 2006 sono stati istituiti i codici tributo per l'adeguamento agli studi di settore ai fini Irpef (4727), Ires (2119) ed Irap (3811).
Al fine di consentire i versamenti a tale titolo delle addizionali regionali e comunali all'Irpef, per il periodo previsto dalla suddetta normativa, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- " 3824", denominato " Irpef - Addizionale regionale - Adeguamento studi di settore";
- " 3842", denominato " Irpef - Addizionale comunale - Adeguamento studi di settore";
In sede di compilazione del modello di versamento "F24" il codice tributo relativo all'adeguamento agli studi di settore ai fini Irpef - addizionale regionale (3824), deve essere indicato nella sezione "Regioni" contestualmente al codice regione, reperibile nella tabella denominata "Tabella T0 - Codici delle Regioni e delle Province autonome" disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, esclusivamente nella colonna "importi a debito".
Il codice tributo relativo all'adeguamento agli studi di settore ai fini Irpef - addizionale comunale (3842), deve essere indicato nella sezione "ICI ed altri tributi locali" contestualmente al codice reperibile nella tabella denominata "Tabella T1 - Codici degli Enti locali" disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it , esclusivamente nella colonna "importi a debito".
In tutti i casi, nel campo "periodo di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, espresso nella forma "AAAA".
Si precisa che tali codici tributo saranno operativamente efficaci a decorrere dal settimo giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.
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