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Risoluzione Agenzia Entrate n. 108 del 29.07.2005

Legge 3 agosto 2004, n. 206 - Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice - Problematiche in materia di IRPEF
Risoluzione Agenzia Entrate n. 108 del 29.07.2005

Con la nota in riferimento, è stato chiesto alla scrivente di pronunciarsi sulla corretta applicazione della disposizione legislativa in oggetto, riguardante il complesso di benefici economici, previdenziali e fiscali in favore delle vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale ed extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché in favore dei loro familiari.
Precisamente, codesto ente chiede di conoscere l'esatta interpretazione dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 206 del 3 agosto 2004, che prevede l'esenzione dall'IRPEF della pensione maturata ai sensi del comma 1 del medesimo articolo. Il comma 1, dell'articolo 3 della legge n. 206 del 2004 prevede che a beneficio di tutti coloro che hanno subito una invalidità permanente inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sia riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.
Tale articolo riferendo l'esenzione alla sola pensione maturata ai sensi del richiamato comma 1, sembra avere una portata diversa e più limitata rispetto al successivo art. 4, comma 4, relativo ai soggetti con inabilità pari o superiore all'80 per cento, con il quale è stata ribadita, per effetto del rinvio operato dal legislatore all'art. 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, l'esenzione totale dall'IRPEF delle pensioni di reversibilità e di quelle di invalidità.
A parere della scrivente, il legislatore ha inteso, da una parte, riconoscere a tutti coloro che hanno subito per atti di terrorismo, un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, una esenzione da IRPEF solo parziale, in quanto limitata alla parte di pensione maturata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dall'altra, equiparare, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra previsti all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento.
Pertanto, ai primi viene riconosciuta una pensione esente dall'IRPEF per la sola parte corrispondente all'aumento figurativo dei versamenti contributivi necessari ad accrescere l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto.
Diversamente, a coloro che subiscono una invalidità pari o superiore all'80 per cento viene riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata sulla base dell'ultima retribuzione percepita. Il predetto trattamento pensionistico non concorre, per l'intera somma, a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF. Tale criterio si applica anche per le pensioni di reversibilità o indirette in favore dei superstiti in caso di morte di vittime di atti di terrorismo.
In tal senso depone, del resto, anche il parere reso il 10 settembre 2003 dalla Commissione Finanze della Camera dei deputati, nel quale si afferma che l'esenzione prevista dall'art. 3, comma 2, si riferisce alla sola pensione maturata ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, ossia alla parte di pensione riferita ai dieci anni di versamenti figurativi riconosciuti sul totale degli anni utili ai fini della liquidazione dell'importo pensionabile.

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