Istanza d'interpello-XX YY S.p.a. - Tassa di Concessioni governative per servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione - Aziende Sanitarie Locali ed enti che non svolgono attività commerciale
Risoluzione Agenzia Entrate n. 109 del 04.08.2004
Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione dell'articolo 21, Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 è stato esposto il seguente
QUESITO
La XX YY s.p.a, nella persona dell'avv. TIZIO appositamente delegato, ha chiesto chiarimenti in ordine all'applicazione delle tasse sulle concessioni governative per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile ai contratti stipulati dalle A.S.L. o da enti che svolgono attività diversa da quella commerciale.
In particolare, ha chiesto:
1) "quale sia la tariffa applicabile alle Aziende Sanitarie Locali;
2) quale siano criteri da utilizzare per l'individuazione della tariffa applicabile a enti diversi da quelli svolgenti attività commerciale in via prevalente o esclusiva indicati... (nella tabella allegata all'istanza);
3) se ai fini della determinazione della tariffa applicabile la Società possa fare affidamento sulle dichiarazioni rilasciate dagli utenti all'atto della sottoscrizione del contratto".
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Preliminarmente, l'interpellante evidenzia che, per determinare il corretto ammontare del tributo da addebitare agli utenti di telefonia mobile sulla bolletta di pagamento, è necessario che la società distingua quando un'utenza possa essere considerata ad uso residenziale e quando ad uso affari.
In relazione al primo quesito, l'interpellante ritiene che la tassa di concessione governativa prevista per le utenze affari:
- sia applicabile soltanto quando l'utilizzo della apparecchiature sia connesso e strumentale all'esercizio dell'attività imprenditoriale avente scopo di lucro. Conseguentemente, la tassa sulle concessioni governative prevista per le utenze residenziali debba essere applicata qualora l'utilizzo dell'apparecchiatura non risulti connesso con l'attività imprenditoriale;
- poiché le Aziende Sanitarie Locali svolgono un'attività strumentale a quella delle Regioni esse, non devono essere paragonate agli enti che svolgono attività imprenditoriale avente scopo di lucro e devono di conseguenza essere assoggettate al pagamento della tassa di concessione governativa nella misura prevista per le utenze 'residenziali'.
A sostegno della propria tesi, l'interpellante richiama il concetto di "affari e interessi" contenuto nella definizione di domicilio di cui all'articolo 43 c.c., e, considerato che gli interessi possono rivestire anche natura morale e familiare, esclude che le "utenze affari" possano riguardare attività diverse da quelle "... di natura commerciale o, amplius, imprenditoriale".
Sostiene, infatti, che le stesse si riferiscano soltanto a quei soggetti che, come le società commerciali, svolgono attività d'impresa in via prevalente ed esclusiva e, pertanto, ritiene applicabile la tassa per "utenze residenziali" alle Aziende Sanitarie Locali che svolgono attività strumentale per conto della Regione.
In relazione ai criteri da utilizzare per l'individuazione della tariffa applicabile agli enti che non svolgono attività commerciale in via prevalente ed esclusiva, la società fa presente che per tali enti "il parametro distintivo debba essere rappresentato dal tipo di utilizzo del servizio da parte dell'utente. Pertanto, laddove il servizio fosse utilizzato per lo svolgimento di attività economiche sarebbe applicabile la tariffa prevista le 'utenze affari', mentre in tutti gli altri casi troverebbe applicazione quella per 'utenze residenziali'".
Infine, per ciò che concerne il terzo quesito la società è dell'avviso di poter "fare affidamento sulle dichiarazioni rilasciate dall'utente in sede di sottoscrizione del contratto di abbonamento".
RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 21 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, prevede la tassa di concessione governativa per: "licenza o documento sostitutivo per il servizio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (...) per ogni mese di utenza:
a) utenze residenziali Euro 5,16 (L 10.000)
b) utenze affari" Euro 12,91 (L 25.000).
Al fine di fornire una risposta ai quesiti dell'interpellante, è necessario individuare il presupposto soggettivo ed oggettivo del tributo in questione, ovvero occorre individuare la natura giuridica del soggetto che si avvale del servizio pubblico di telefonia mobile e l'utilizzo cui è destinato il servizio.
Preliminarmente, si rammenta che nella risoluzione 23 marzo 1995, n. 76, le due diverse misure della tassa erano state riferite all'uso familiare (lett. a) o per attività economiche (lett. b), nella risoluzione 16 ottobre 2001, n. 158 è stato ulteriormente precisato il parametro di distinzione tra le due diverse tipologie di utenze.
Ed è proprio facendo riferimento alle risoluzioni citate che si perviene alla distinzione tra "utenza residenziale" e "utenza affari" di cui alla tariffa annessa all'articolo 21 menzionato. La prima individua la persona fisica che utilizza il servizio per motivi personali e per i propri rapporti familiari, tutte le altre tipologie sono, invece, ricomprese tra le "utenze affari".
Pertanto, solo le persone fisiche possono fruire del servizio di telefonia mobile per "utenza residenziale" o per "utenza affari" mentre le persone giuridiche e gli altri soggetti diversi dalle persone fisiche rientrano sempre nelle "utenze affari", poiché è del tutto irrilevante che la loro attività abbia o meno natura commerciale o imprenditoriale.
Sulla base di quanto esposto, essendo le Aziende Sanitarie locali enti pubblici, benché non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, rientrano, in qualità di persone giuridiche, nel parametro "utenza affari", in quanto il servizio di telefonia è destinato allo svolgimento della propria attività e, quindi sono tenute ad assolvere la tassa di concessione governativa nella misura, pari a Euro 12,91, di cui all'articolo 21, lettera b), della citata Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972.
La presente risoluzione viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del Decreto Ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, in risposta all'istanza di interpello presentata alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dall'Avvocato TIZIO rappresentate legale della XX YY S.p.A..
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