Risoluzione Agenzia Entrate n. 11 del 06.02.2004

Istituzione codice ente per il versamento delle sanzioni amministrative accertate dagli uffici Istat
Risoluzione Agenzia Entrate n. 11 del 06.02.2004

L'art. 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, individua negli uffici di statistica i soggetti competenti all'accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 dello stesso decreto.
Per consentire il versamento delle sanzioni accertate, si istituisce il codice ente "IST", che individua l'istituto centrale di statistica.
Nella predisposizione del modello " F23", da utilizzare per la definizione delle sanzioni, gli elementi da evidenziare sono i seguenti:
- codice ente "IST", nel campo 6;
- causale "PA", nel campo 9;
- codice tributo, nel campo 10.

Si fa presente che il codice tributo da utilizzare per il versamento e' il " 741 T ", già istituito e denominato "sanzioni amministrative - multe inflitte da autorità giudiziarie ed amministrative".
Ai fini della regolazione contabile, d'intesa con la Direzione centrale bilancio, contabilità e tesoreria dell'Istat si e' individuato nel 2301 il capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato su cui far affluire i proventi delle sanzioni; la menzionata Direzione è altresì destinataria della relativa rendicontazione secondo il dettaglio che riterrà opportuno.

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