Risoluzione Agenzia Entrate n. 11 del 17.01.2006

Operazione di ristrutturazione del gruppo XX. Tassazione delle attività finanziarie. Quesito dell'ABI
Risoluzione Agenzia Entrate n. 11 del 17.01.2006

Con lettera del 21 ottobre 2005, l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha chiesto chiarimenti in merito alle implicazioni connesse all'operazione di ristrutturazione del gruppo XX nell'ambito dei redditi diversi di natura finanziaria realizzati dai portatori dei titoli obbligazionari emessi da talune società del predetto gruppo.
In particolare, si tratta di stabilire i riflessi tributari derivanti dall'annullamento dei predetti prestiti obbligazionari e dall'assegnazione ai medesimi obbligazionisti di azioni ordinarie della neo costituita XY S.p.A..
In premessa è utile rammentare quanto stabilito nel Prospetto Informativo depositato presso la CONSOB in data 27 maggio 2005 relativo alla sollecitazione connessa al Programma di Ristrutturazione del gruppo XX in Amministrazione Straordinaria che costituisce la modalità di attuazione della Proposta di Concordato presentata dal Commissario Straordinario al Ministro delle Attività Produttive e accettata dai creditori chirografari delle società oggetto del Concordato.
La Proposta di Concordato ha previsto in sintesi quanto segue:
- la costituzione di una fondazione - Fondazione Creditori XZ - avente come scopo quello di consentire la distribuzione delle azioni di una società che agirà in veste di assuntore (ossia, la nuova XY S.p.A.);
- l'acquisto da parte della Fondazione di una società di capitali - l'Emittente - che agisce quale assuntore del Concordato alla quale verrà trasferito l'attivo e il passivo delle società coinvolte nel concordato e che assumerà in via esclusiva tutte le obbligazioni nascenti dal Concordato;
- la valorizzazione del patrimonio dell'Emittente e mandato con rappresentanza conferito dai creditori chirografari alla Fondazione a sottoscrivere l'aumento di capitale deliberato dall'Emittente con compensazione dei rispettivi crediti, ridotti secondo la percentuale concordataria, con il debito derivante dalla sottoscrizione delle azioni;
- la distribuzione da parte della Fondazione ai creditori chirografari che ne abbiano diritto delle azioni dell'Emittente rivenienti dall'aumento di capitale in esecuzione del Concordato, nonché l'attribuzione di warrant secondo termini e proporzioni stabilite.
Con specifico riferimento all'aumento di capitale sottoscritto dalla Fondazione per conto di tutti i creditori, è stato precisato che:
- l'aumento di capitale è stato deliberato dall'assemblea straordinaria dell'Emittente in data ............... 2005;
- l'esecuzione di detto aumento di capitale è avvenuta con la sentenza che decreta l'approvazione del Concordato da parte dei creditori (la votazione si è chiusa il ................ 2005 e la sentenza è stata omologata il ............2005);
- successivamente all'omologa della sentenza di approvazione, tutti i creditori, sia quelli nominativamente individuati che quelli titolari di strumenti finanziari al portatore (quali gli obbligazionisti), indipendentemente dal fatto che abbiamo o meno partecipato alla votazione, saranno assegnatari delle azioni di valore nominale pari a euro 1 per un ammontare complessivo pari all'importo del credito ridotto della percentuale concordataria, nonché di 1 warrant per ogni azione limitatamente alle prime 650;
- le azioni e i warrant saranno emessi in regime di dematerializzazione e saranno affidati in gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A.;
- alla data di esecuzione dell'aumento di capitale (data di omologa della sentenza) tutte le emissioni obbligazionarie ammesse negli stati passivi sono ritirate da parte della Fondazione;
- gli obbligazionisti legittimati che hanno partecipato alla votazione, avendo già fornito le istruzioni necessarie per la consegna ricevono le azioni e i warrant alla data di pubblicazione della sentenza di concordato (ovvero in data successiva prossima);
- gli obbligazionisti che non hanno partecipato alla votazione (cosiddetti "obbligazionisti tardivi"), per ottenere le azioni e i warrant di loro spettanza, devono legittimarsi attraverso l'intermediario presso il quale sono depositati i titoli obbligazionari entro il termine quinquiennale di decadenza dei diritti a ritirare le azioni e i warrant. A detti soggetti sono assegnati, in sostituzione dei titoli obbligazionari, diritti rappresentativi del "diritto a ricevere" le azioni e i warrant.
- le azioni e i warrant saranno quotati a seguito di relativo provvedimento della Borsa italiana che avverrà dopo la verifica della sufficiente diffusione delle azioni e dei warrant (cosiddetto "flottante").
Ciò premesso, con specifico riferimento al regime fiscale applicabile ai redditi diversi di natura finanziaria realizzati dai portatori dei titoli obbligazionari, vengono chiesti chiarimenti in ordine alle seguenti problematiche:
1. inquadramento dell'operazione di ristrutturazione del gruppo XX;
2. individuazione della data rilevante per l'emersione dei redditi diversi di natura finanziaria;
3. determinazione del valore di carico dei titoli azionari o dei diritti a ricevere i titoli azionari;
4. effetti della diversa intestazione tra deposito titoli e azioni.
1. Inquadramento dell'operazione di ristrutturazione del gruppo XX
Ai fini dell'inquadramento giuridico degli effetti dell'operazione di ristrutturazione del gruppo XX, si concorda con l'Associazione nel considerare tale operazione composta dal rimborso dei prestiti obbligazionari accesi dalle società del gruppo e dalla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione della nuova XY S.p.A..
A tale conclusione si è pervenuti per effetto di quanto specificato nel citato Prospetto Informativo depositato presso la Consob dal quale risulta che alla data di esecuzione dell'aumento di capitale tutte le emissioni obbligazionarie ammesse negli stati passivi delle società oggetto del Concordato sono ritirate da parte della Fondazione e che in sostituzione delle obbligazioni sono assegnati le azioni e i warrant o i diritti a ritirare azioni, nella quantità determinata dal rapporto di sostituzione calcolato per ogni singola emissione obbligazionaria.
In sostanza, quindi, con il ritiro delle obbligazioni i relativi prestiti sono annullati e il credito scaturente, falcidiato di un determinato ammontare, è utilizzato ai fini della sottoscrizione delle azioni della nuova XY.
Da tale impostazione deriva che il rimborso del prestito obbligazionario è inquadrabile tra le fattispecie produttive di redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR.
2. Individuazione della data rilevante per l'emersione dei redditi diversi di natura finanziaria
Una volta stabilito che il rimborso dei titoli può dar luogo a plusvalenze o a minusvalenze fiscalmente rilevanti, sorge il problema di individuare la data rilevante ai fini dell'emersione di tali redditi diversi di natura finanziaria in capo ai portatori dei titoli obbligazionari.
Al riguardo, si ritiene che tale momento debba essere individuato nella data di omologazione della sentenza di approvazione del Concordato ossia il ...........2005. Da tale data, infatti, vengono ritirate le emissioni obbligazionarie e viene data esecuzione all'aumento di capitale con la sottoscrizione dello stesso da parte della Fondazione in nome e per conto degli obbligazionisti.
In tal modo, si assume una unica data per tutti gli obbligazionisti a prescindere dal momento in cui essi avranno la piena disponibilità dei titoli azionari e dei warrant attribuiti in sostituzione delle obbligazioni.
Ciò vale anche per gli obbligazionisti cosiddetti "tardivi" ossia per i creditori chirografari che, a differenza dei creditori che hanno partecipato alla votazione del Concordato, ricevono, in luogo dei titoli obbligazionari, diritti a ricevere le azioni e i warrant di loro spettanza. Pertanto, gli intermediari, ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dal rimborso di titoli obbligazionari immessi nell'ambito di un rapporto di risparmio amministrato o gestito di cui agli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461, devono effettuare, con riferimento a tale data, il confronto tra il valore di rimborso (che corrisponde al valore nominale delle azioni e dei warrant ricevuti o dei diritti a ricevere) e il costo fiscalmente rilevante dei titoli obbligazionari ritirati.
Analogamente, i contribuenti in regime di dichiarazione dei redditi, devono indicare la plusvalenza o la minusvalenza realizzata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2005, ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva sulle eventuali plusvalenze o del riconoscimento della minusvalenza pena la decadenza di quest'ultima. In tal caso, gli intermediari depositari dei titoli obbligazionari - semprechè non sia stata esercitata l'opzione di cui ai citati articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 - comunicano all'Amministrazione finanziaria i dati relativi alle singole operazioni di rimborso effettuate (quadro SO del mod. 770).
3. Determinazione del valore di carico dei titoli azionari o dei diritti a ricevere i titoli azionari
Con riferimento all'individuazione del valore da attribuire alle azioni nominative della nuova società XY e ai warrant, nonché ai diritti a ricevere le azioni e i warrant da assegnare ai cosiddetti "obbligazionisti tardivi", in luogo dei titoli obbligazionari ritirati, si ritiene che alle azioni e ai predetti diritti debba essere attribuito un valore pari al loro valore nominale, trattandosi di un'assegnazione derivante da un aumento di capitale.
Non si realizza, tra l'altro, il pagamento degli interessi, premi e altri frutti dei titoli obbligazionari annullati, bensì il loro "indiretto" riconoscimento in quanto conteggiati come parametro al fine di determinare il quantitativo delle azioni da attribuire. Tale ultima circostanza, quindi, non rappresenta una fattispecie rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al Decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
4. Effetti della diversa intestazione tra deposito titoli e azioni
Sono state prospettate, infine, una serie di problematiche operative relative all'ipotesi in cui un deposito titoli costituito presso un intermediario sia cointestato pro quota a più soggetti e venga richiesta l'attribuzione delle nuove azioni e dei warrant ad uno solo dei cointestatari.
Al riguardo e con specifico riferimento alle implicazioni connesse con l'operazione di rimborso delle obbligazioni, si ritiene che dovranno essere applicate le regole ordinarie ossia attribuire i redditi diversi di natura finanziaria in relazione alla quota di attribuzione del bene da cui detti redditi scaturiscono, secondo le quote assegnate ai rispettivi titolari. In sostanza, le azioni e i warrant attribuiti seguono la medesima intestazione del deposito titoli, salvo diversa indicazione da parte degli intestatari.

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